Concordato preventivo biennale, cos’è e chi può aderire? Vediamo le ultime novità che hanno modificato l’istituto che permette di accordarsi con il Fisco per le imposte da versare.
Il concordato preventivo biennale è un accordo che il contribuente stringe con il Fisco per la determinazione della base imponibile su cui versare le imposte. L’accordo permette per due anni di versare le tasse non sugli effettivi guadagni, ma sul reddito concordato a monte con l’amministrazione finanziaria.
Entrato in vigore nel 2024 e valevole per il biennio 2024/2025, il concordato ha subito dei cambiamenti nel 2025 consentendo nuove adesioni per il biennio 2025/2026. Le novità introdotte dal decreto Omnibus hanno tentato incentivare il rinnovo del concordato per coloro che avevano aderito per il primo biennio e intendono aderire anche per il 2026/2027.
La misura dal suo esordio è profondamente cambiata. Resta il suo intento iniziale, in ogni caso, di tassare professionisti e autonomi in base a un reddito accordato con il Fisco preventivamente: qualora il lavoratore autonomo, il professionista o l’impresa, accetti il concordato preventivo, saprà in anticipo le tasse da versare per il biennio in corso, indipendentemente da guadagni e ricavi. Quanto previsto nello schema di Decreto Legislativo, che recava le istruzioni per il nuovo strumento, è stato rivisto diverse volte per dare più tempo di riflettere ai contribuenti e per includere una platea più ampia di possibili beneficiari.
In questo articolo andremo a vedere come funziona il nuovo istituto per le partite Iva, a chi conviene realmente accettare il patto con il Fisco e chi, invece, si troverà a pagare più del dovuto. Quali vantaggi offre realmente l’accettare la proposta di concordato preventivo biennale?
Cos’è il concordato preventivo biennale?
Aderendo alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente accetta di pagare le imposte su un reddito stimato per il biennio di riferimento.
Gli eventuali redditi minori o maggiori saranno irrilevanti così come saranno irrilevanti gli eventuali contributi previdenziali maggiori versati sui redditi imponibili non preventivati (ma vale anche il contrario: se si versano minori contributi per un minor reddito, questo non inciderà sulle tasse da corrispondere).
L’applicazione dell’Iva, invece, resterà operativa secondo le regole ordinarie.
Per aderire alla proposta c’è tempo fino al 31 ottobre.
Concordato preventivo biennale, come funziona
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati che ha a disposizione concorderà con il titolare di partita Iva le imposte dovute per i due anni successivi. L’eventuale reddito in più guadagnato non sarà soggetto a imposizione. Solo nel caso di introiti minori superiori al 60% il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà prevedere una revoca del concordato in via straordinaria con altre ipotesi di tassazione.
Una modifica introdotta ad agosto (con il decreto 108/2024) prevede che sulla differenza di reddito calcolata tra quanto dichiarato l’anno precedente e quanto concordato (la proposta prevede un reddito più alto) è possibile pagare una flat tax opzionale la cui percentuale varia in base all’Isee con soglia minima di 1.000 euro:
- per Isa pari almeno a 8 si versa il 10%;
- per Isa tra 6 e 8 si versa il 12%;
- per Isa fino a 6 si versa il 15%.
Per comprendere questo meccanismo facciamo un esempio pratico di un autonomo che ha una differenza di reddito tra quanto dichiarato l’anno precedente e quanto concordato di 5.000 euro. Avendo un punteggio Isa pari a 8 sarebbe chiamato a pagare il 10%, ovvero 500 euro, ma come abbiamo scritto il minimo è fissato a 1.000 euro e quindi dovrebbe pagare questa cifra. Scegliere la flat tax sull’eccedenza, in ogni caso, è solo un’opzione e si può decidere anche di applicare sulla stessa le aliquote ordinarie sull’intera somma concordata.
Requisiti del concordato preventivo biennale
Si tratta di una misura che può essere attivata in modo molto veloce e, proprio per questo motivo, è una delle prime della riforma fiscale, a entrare in vigore. Inserita nella Legge di Bilancio 2024, è in vigore già da quest’anno.
Il CPB è un vero e proprio accordo che l’autonomo stipula su una proposta dell’Agenzia delle Entrate: le imposte saranno stabilite preventivamente, al di là di quello che poi sarà il fatturato reale.
Le imposte dovute saranno solo stimate sulla base di quanto posseduto dall’Ade. Per chi aderisce, la tassazione, però, sarà bloccata fino al 2025 compreso. Eventuali maggiori o minori redditi incassati saranno irrilevanti al fine della determinazione delle imposte, visto che le stesse saranno concordate preventivamente.
Esclusione dal concordato preventivo
La circolare 18/E 2024 dell’Agenzia delle Entrate precisa, nella parte generale, che non possono aderire al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno maturato debiti con il Fisco, ma deve trattarsi di “debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.” (questa causa, come abbiamo visto, è stata eliminata per chi rinnova il patto con il Fisco nel 2026/2027)
Prevista un’ulteriore clausola di salvaguardia, infatti, possono accedere comunque al concordato i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire al concordato preventivo, estinguono i debiti fiscali e contributivi in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Preclude l’accesso anche non aver presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuti, in uno dei 3 anni di imposta antecedenti l’adesione al concordato.
Ultima preclusione è rappresentata da reati tributari.
Diverse dalle cause di esclusione sono quelle di decadenza che si verificano nel caso in cui, in seguito a controlli, dovesse emergere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati o altre gravi violazioni.
Novità e vantaggi per il rinnovo 2026/2027
Per favorire il rinnovo dell’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e rendere la misura più attrattiva il decreto Omnibus ha apportato numerose novità.
Sono confermati i limiti massimi di incremento del reddito proposto dall’amministrazione tributaria: la proposta del Fisco non potrà superare del 30% il reddito dichiarato dai contribuenti che hanno un ISA compreso tra 6 e 8 e del 35% per i contribuenti che hanno ISA inferiore a 6.
Un’altra novità è rappresentata dall’eliminazione di una delle condizioni che avrebbero potuto impedire di accedere al concordato: non è più necessaria l’assenza di debiti tributari al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’adesione. Con questa modifica si consente anche a chi ha rateizzato debiti o chi è decaduto dalla definizione agevolata di poter accedere al concordato se in possesso di tutti gli altri requisiti.
Per i contribuenti che rinnovano l’accordo con il Fisco dopo aver aderito al primo biennio (2024/2025) è stata prevista la possibilità di rateizzare saldo e acconti senza interessi. Inoltre sempre per questi contribuenti è stato ridotto di due anni il limite temporale entro cui ricevere la notifica di avviso di accertamento.
Per chi rinnova l’accordo dopo il primo biennio è stato previsto anche un innalzamento delle soglie di utilizzo dei crediti tributari senza necessità del visto di conformità:
- la soglia sale da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva;
- la soglia sale da 50.000 a 70.000 euro per i crediti Irpef, Ires, e Irap.
Sempre per chi rinnova il concordato è stata prorogata anche la sanatoria tramite ravvedimento speciale per il quadriennio 2020/2023. Per questi contribuenti è possibile regolarizzare la posizione degli anni di imposta precedenti all’entrata in vigore del concordato versando un’imposta sostitutiva il cui ammontare dipende dall’affidabilità fiscale e nello specifico:
- 10% per contribuenti con ISA pari o superiore a 8;
- 12% per contribuenti con ISA di 6 o 7;
- 15% per chi ha un punteggio inferiore a 6.
Da notare che per gli anni 2020 e 2021, interessati dal Covid, è prevista una ulteriore riduzione degli importi del 30% (fermo restando che il versamento minimo deve essere di almeno 1.000 euro).
Concordato preventivo biennale, cosa è cambiato nel 2025?
Con la circolare 9/E del 24 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate cerca di uniformare le regole del concordato preventivo biennale tra quanto previsto lo scorso anno e le modifiche apportate per l’anno in corso.
Dal 2025 possono accedere al concordato preventivo biennale solo i soggetti per i quali sono obbligatori gli ISA, sono, quindi, esclusi i contribuenti forfettari. Ai soggetti ISA, in ogni caso, la possibilità di accesso è preclusa in presenza di debiti derivanti da:
- notifica di atti impositivi conseguenti l’attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione di sanzioni;
- atti di recupero crediti di imposta e avvisi di liquidazione;
- accertamento ai fini delle imposte;
- derivanti dalla notifica di cartelle conseguenti ad attività di controllo ex artt. 36-bis, 36-ter del Tuir e art. 54-bis del T.U. Iva.
Anche in presenza di questi debiti è possibile accedere al CPB se nel corso del 2024 l’ammontare degli stessi è stato ridotto sotto la soglia dei 5.000 euro.
Regole 2025 concordato preventivo
L’adesione all’accordo con il Fisco può avvenire entro il 30 settembre 2025 oppure entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui è chiuso l’esercizio per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare.
La domanda di adesione può essere congiunta a quella di presentazione del modello ISA per il 2024 o si può scegliere di inviare il modello CPB in modo autonomo. Entro il 30 settembre 2025, coloro che hanno già inviato l’adesione potranno comunicare l’eventuale revoca inviando il modello CPB in via autonoma con il frontespizio compilato del modello Redditi 2025 che deve indicare nella casella “Comunicazione Cpb” il codice 2.
Nuovo modello CPB 2025-2026
Nel nuovo modello i primi tre righi sono uguali a quelli dell’anno precedente. I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB. In particolare, indicare:
- il codice fiscale;
- il codice ISA;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d’impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.
Il contribuente nel rigo P01 deve barrare la casella in cui conferma di non avere debiti tributari superiori a 5.000 euro, ovvero di averli estinti prima dell’adesione al concordato. Si ricorda che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, non concorrono ai fini del calcolo di tale soglia.
Deve, inoltre, essere barrata la casella che indica l’assenza di cause di esclusione nel rigo P02.
Le novità nel modello di adesione al CPB 2025-2026
In seguito alle modifiche apportate al TUIR, dal decreto legislativo 192 del 2024, nel nuovo modello per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 cambiano i riferimenti normativi che ora fanno riferimento agli articoli 54 bis, comma 1 del Tuir, e all’articolo 54 quater, sempre del Tuir, in luogo dei precedenti riferimenti.
Si è già detto che l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2025-2026 sarà autonoma. Attualmente la data fissata per l’adesione alla proposta è il 31 luglio 2025, è ancora in forse lo slittamento al 30 settembre 2025. L’adesione deve avvenire attraverso la trasmissione telematica del modello compilato attraverso i servizi Fisconline o Entratel o servendosi di intermediari abilitati.
Le specifiche tecniche per la trasmissione saranno adottate con uno specifico provvedimento.
Il software per il calcolo della base imponibile per il concordato preventivo biennale dovrebbe essere disponibile a partire dal 30 aprile 2025.
Come si determinano i redditi della base imponibile CPB
Dal punto di vista oggettivo si ricorda che l’accordo determina il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile Irap. L’Iva continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie. Ne consegue che restano in vigore tutti gli adempimenti Iva.
Per i soggetti Isa, costituiscono redditi per i lavoratori autonomi quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.
Plusvalenze e minusvalenze devono essere eliminate anche dalla determinazione del reddito di impresa, in questo caso non devono essere considerati neanche gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni.
L’obiettivo è escludere componenti reddituali non tipicamente riconducibili alla attività propria dell’artista o del professionista o all’attività dell’impresa in quanto correlate a fattori ad essa esogeni.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) al netto delle spese per il personale.
Effetti del concordato preventivo biennale
Accettare la proposta del Fisco sull’imposizione del biennio in questione, non comporta solo avere le tasse bloccate e preventivate. Chi accetta la proposta, infatti, sarà tenuto, in ogni caso, a dichiarare i propri redditi e a presentare la dichiarazione Irap anche per i periodi concordati.
Gli adempimenti ordinari, sia contabili che dichiarativi, andranno in ogni caso effettuati.
La cifra da pagare è calcolata su un incremento del reddito rispetto a quello dell’anno di riferimento.
Come abbiamo anticipato, il contribuente ha la facoltà di integrare i dati di cui l’amministrazione tributaria è a conoscenza, ma nel caso di contribuenti che hanno omesso di dichiarare più del 30% delle entrate, il concordato decade.
Inoltre, qualora il contribuente registri un crollo del fatturato che arriva al 60%, sarà prevista una sorta di uscita di emergenza volontaria dal concordato biennale.
La sanatoria degli anni precedenti
Le Commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato hanno approvato l’emendamento al decreto Omnibus che prevedeva un condono sulle annualità pregresse per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Una sorta di ravvedimento che permette di regolarizzare le annualità in questione versando un’imposta ridotta (anch’essa sarà variabile in base all’affidabilità fiscale).
La sanatoria contenuta nel concordato, di fatto, permette una sorta di ravvedimento spontaneo per le annualità che sono ancora accertabili (dal 2018 per chi ha aderito nel 2024 e dal 2019 per chi ha aderito nel 2025, dal 2020 per chi rinnova nel 2026)) per correggere eventuali irregolarità nelle dichiarazioni degli anni precedenti. Per la sanatoria è necessario pagare una imposta sostitutiva sulla maggiorazione che risulta essere più conveniente rispetto alle aliquote ordinarie.
Vediamo come funziona: le tasse si pagano sul maggior reddito emerso dal 5% al 50% in base al punteggio Isa e nello specifico:
- con punteggio Isa 10 si paga il 5%;
- con punteggio Isa 8 o 9 si paga il 10%;
- con punteggio Isa 6 o7 si paga il 20%;
- con punteggio Isa 4 e 5 si paga il 30%;
- con punteggio Isa 3 e 4 si paga il 40%;
- con punteggio Isa inferiore a 3 si paga il 50%.
Per chi rinnova dopo il primo biennio per il biennio 2026/2027 le regole sono quelle già illustrate in uno dei paragrafi precedenti.
A chi conviene scegliere il concordato e a chi no?
Il concordato è una scelta ottima per chi prevede che il proprio volume di affari possa aumentare nel biennio di riferimento. Scegliendo di concordare le imposte preventivamente e in base ai dati posseduti dall’Agenzia delle Entrate, infatti, la prospettiva di non pagare le imposte sui maggiori ricavi potrebbe essere molto allettante.
Si tratta di una scelta che non conviene, invece, per chi ha un volume di affari incerto e che potrebbe tendere al ribasso o alla stabilità: in questo caso, infatti, rimanere nella tassazione ordinaria e pagare effettivamente sui redditi conseguiti potrebbe essere maggiormente conveniente. Il rischio, in questo caso, sarebbe concreto di trovarsi nella condizione di pagare tasse più alte al diminuire dei redditi.
Da tenere presente che vanno valutati anche possibili scenari che non possono essere preventivati, come ad esempio una malattia lunga che non consente di lavorare o la perdita di clienti o committenti, che potrebbero incidere sul fatturato del biennio in questione.
Decadenza concordato preventivo biennale
Ci sono casi in cui pur avendo aderito nei termini al concordato preventivo biennale, vi è una fuoriuscita prima del termine naturale. In sintesi si tratta dei casi di:
- cessazione o modifica dell’attività;
- contrazione della base imponibile oltre il 30% rispetto a quanto concordato;
- adesione al regime forfetario (si tratta di un’adesione successiva rispetto all’accordo, ad esempi chi passa da un regime ordinario al forfetario dopo avere accettato il CPB);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi superiori ai limiti previsti dagli indici Isa maggiorati del 50%.
- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Negli ultimi due casi è bene dare un’ulteriore indicazione. Se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario ma comunque non superiori all’importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.
Per i contribuenti Isa che aderiscono al CPB restano fermi tutti i benefici premiali legati a un punteggio elevato.
Concordato preventivo biennale 2024, come era per i forfettari
Per i contribuenti forfettari il concordato preventivo biennale segue regole leggermente diverse: il via sperimentale si aderisce all’accordo solo per un anno, il 2024. Aderendo a fine ottobre, però, appare chiaro che il grosso dei ricavi è già quantificabile e questi contribuenti appaiono favoriti dal nuovo istituto.
La flat tax applicata, inoltre sulle differenze tra reddito dell’anno precedente e reddito concordato, non essendo i forfettari soggetti a indici Isa, è prevista una aliquota fissa del:
- 10% del reddito eccedente nel caso applichino l’aliquota al 15%;
- 3% del reddito eccedente nel caso siano start up e applichino l’aliquota al 5%.
Da considerare inoltre che per i forfettari è previsto un limite di reddito di 85.000 euro per rimanere nel regime agevolato: chi supera questo limite dall’anno successivo ricade nel regime ordinario. Chi, invece, supera i 100.000 euro di ricavi e compensi esce immediatamente dal regime forfettario per passare in quello ordinario in corso di anno. Ebbene, con il concordato preventivo biennale chi aderisce vede cessare gli effetti dell’accordo solo al superamento del limite massimo maggiorato del 50% (150.000 euro).