Tasi 2014, se la scadenza del 16 ottobre è ormai passata, i conti con possibili errori, ritardi e ravvedimenti sono appena all’inizio. Quali sono le sanzioni previste per i contribuenti inadempienti, e com’è possibile evitarle o contestarle?
Tasi 2014, come comportarsi in caso di errori o ritardi nel versamento? E’ una domanda più che legittima, soprattutto se consideriamo che fino al 17 ottobre è possibile essere «perdonati» grazie allo strumento del ravvedimento. Se le irregolarità vengono sanate spontaneamente, infatti, si potranno pagare delle mini sanzioni dello 0,2 per cento giornaliero, a patto che il ravvedimento venga eseguito entro 14 giorni; la percentuale sale al 3 per cento se il ravvedimento viene eseguito entro 30 giorni dalla violazione. Inoltre, sussiste anche la possibilità di sanare la propria situazione irregolare anche dopo i 30 giorni, purché entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Indipendentemente dalla possibilità del ravvedimento, anche l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare 41/E del 5 agosto 2011, ha indicato che in presenza di lievi ritardi le sanzione debbano essere applicate tenendo conto della riduzione a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
Cosa dice lo Statuto del contribuente
Di fronte alle numerose incertezze normative, e alla girandola di scadenze che si sono succedute negli ultimi mesi, molti contribuenti hanno dovuto affrontare l’autoliquidazione della Tasi con l’incubo di poter sbagliare. In questi casi trova applicazione la regola generale contenuta nell’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) che esclude sanzioni quando la violazione dipende da oggettive situazioni di incertezza su una norma tributaria.
Possibile il ricorso al giudice tributario
Oltre allo Statuto, però, c’è anche un’altra norma che prevede che il contribuente inadempiente non possa essere sanzionato se la legge non è chiara. L’art . 6 del dlgs 472/1997 ammette che l’incertezza oggettiva di una legge determina la non punibilità. Per questo, qualora un cittadino si veda recapitare un atto di accertamento per tardivo o mancato versamento della Tasi può rivolgersi al giudice tributario, il quale ha potere di annullare la sanzione se viene provato che la violazione è stata commessa a causa della confusione normativa.
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