Anche i disoccupati che percepiscono Naspi possono avere il rimborso del 730 dal sostituto di imposta, ma non alcuni casi l’Inps non lo paga. Ecco a cosa fare attenzione.
Chi percepisce la Naspi può ricevere l’eventuale rimborso del 730/2025 gestito direttamente dall’Inps. Per i percettori di indennità di disoccupazione, infatti, il sostituto di imposta è l’ente previdenziale che si occupa delle ritenute Irpef sulle somme corrisposte e, allo stesso tempo, gestisce anche quanto risulta dal conguaglio del 730 erogando il rimborso in caso di credito o trattenendo le somme dovute in caso di debito.
Non in tutti i casi di disoccupati in Naspi, però, l’Inps accetta il ruolo di sostituto di imposta e ci sono situazioni in cui l’istituto presenta il diniego nell’accettare il ruolo. In questo caso l’eventuale rimborso non viene accreditato dall’Inps al beneficiario, ma non va perduto. Vediamo quali sono i casi in cui il rimborso non è gestito dall’Inps e cosa fare se si è scelto l’istituto come sostituto di imposta e quest’ultimo rifiuta il ruolo.
Quando l’Inps non eroga il rimborso?
Il diniego all’assistenza fiscale da parte dell’Inps si verifica in due casi. Uno dei due casi si verifica quando il rapporto di sostituzione è cessato entro il 31 marzo dell’anno, ovvero l’Inps ha cessato di erogare la Naspi al disoccupato entro quella data. In questo caso il contribuente dovrebbe scegliere la modalità di invio del 730/2025 senza sostituto di imposta poiché, se si dovesse scegliere l’Inps, l’istituto non verserebbe l’eventuale rimborso spettante.
L’altro caso si verifica, invece, quando si presenta il 730 indicando come sostituto di imposta l’Inps quando la domanda di disoccupazione è stata presentata, ma non ancora accolta. In questo caso, quindi, o per indicare l’istituto come sostituto di imposta, si attende l’accoglimento della domanda e si rimanda la presentazione del 730 o si sceglie di presentare la dichiarazione senza sostituto di imposta.
Cosa fare in caso di diniego da parte dell’Inps?
Il diniego dell’Inps deve avvenire entro 5 giorni dalla ricezione del modello 730-4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un modello con cui le Entrate comunicano al sostituto di imposta indicato la situazione del conguaglio (debito o credito per comunicare quanto rimborsare o trattenere sulle spettanze).
L’Inps nel messaggio 2640 del 17 luglio 2024 ha comunicato che l’assistenza fiscale è possibile solo quando esiste un rapporto di sostituzione di imposta con chi presenta il modello 730.
In caso di diniego il sostituto di imposta indicato non procederà ad effettuare il rimborso perché non è tenuto a farlo. L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, avviserà tramite mail il contribuente. In caso dal 730 emerga un rimborso il contribuente può presentare un 730 integrativo di tipo 2 tramite Caf (o in autonomia) indicando un nuovo sostituto di imposta o scegliendo di procedere senza sostituto di imposta. In questo secondo caso a rimborsare le somme penserà l’Agenzia delle Entrate, ma occorre indicare l’Iban per l’accredito diretto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA