Proroga rivalutazione quote societarie 8% nel 2018

Francesco Oliva

30/12/2017

17/05/2018 - 10:26

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La Legge di Bilancio 2018 proroga la rivalutazione quote societarie con imposta sostitutiva all’8%.

Proroga rivalutazione quote societarie 8% nel 2018

Il comma 998 della Legge 205/2017 - Legge di Bilancio 2018 - proroga ufficialmente la rivalutazione delle quote relative alle società non quotate nei mercati regolamentati ed il valore di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni.

Grazie alla modifica in oggetto, i contribuenti interessati possono “programmare” un legittimo risparmio fiscale su un’eventuale cessione della propria quota societaria. Questo poiché la normativa di riferimento consente di rivalutare la propria quota mediante una perizia giurata di stima, pagando successivamente un’imposta sostitutiva pari all’8% in luogo della tassazione ordinaria.

Attenzione: fino al 31 dicembre 2017 la tassazione ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva la distinzione tra partecipazioni qualificate e non. Le prime venivano tassate con le aliquote Irpef ordinarie su una parte dell’imponibile (nel 2017 con aliquota Irpef variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell’imponibile); le seconde con ritenuta secca al 26% sul 100% dell’imponibile. Dal 2018, invece, è stata disposta l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche. Di conseguenza, i dividendi e le plusvalenze realizzate verranno tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile.

Rivalutazione quote societarie 8% fino al 30 giugno 2018: soggetti beneficiari

Il comma 998 della Legge 205/2017 - Legge di Bilancio 2018 - riapre dunque i termini per rivalutare:

  • i terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
  • le partecipazioni in società non quotate posseduti:
    • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (quindi non dalle ditte individuali);
    • società semplici;
    • società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR;
      enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

Per effetto di questa disposizione, per le quote societarie detenute al 1° gennaio 2018 potrà essere effettuata la rivalutazione entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2018. Entro quest’ultimo termine si dovrà, in particolare:

  • predisporre la perizia giurata di stima (a cura di professionisti iscritti all’Albro dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; di professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali; di periti iscritti alle Camere di Commercio ex articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011);
  • versare l’imposta sostitutiva ovvero la prima rata in caso di rateizzazione (massimo tre rate annuali).

Rivalutazione quote societarie 2018: imposta sostitutiva 8% fino al 30 giugno. Esempio numerico

Si consideri il caso di una persona fisica che al 1° gennaio 2018 sia titolare di una quota societaria dal valore nominale di euro 5.000,00, valutata 100 volte tanto, ovvero 500.000,00 euro.

Se la cessione fosse realizzata con questi importi si determinerebbe una plusvalenza di 495.000,00 euro. Tale plusvalenza:

  • andrebbe inserita in dichiarazione dei redditi 2019 sotto la categoria dei redditi diversi;
  • andrebbe tassata con aliquote Irpef ordinarie, quindi con aliquota marginale al 43%.

Immaginiamo per semplicità che la persona fisica considerata nel 2018 non consegua nessun altro reddito, eccezion fatta per la suddetta plusvalenza. Ciò significa che l’imposta sul reddito complessiva sarebbe pari ad euro:

  • euro 3.450,00 per il primo scaglione di 15.000,00 euro;
  • euro 3.510,00 per il secondo scaglione fino a 28.000 euro;
  • euro 10.260,00 per il terzo scaglione fino a 55.000 euro;
  • euro 8.200,00 per il quarto scaglione fino a 75.000 euro;
  • euro 180.600 per il quinto ed ultimo scaglione, quello del 43% per i redditi superiori ad euro 75.000.

Di conseguenza, l’Irpef complessiva da pagare sarebbe pari ad euro 206.020,00 (ripetiamo: l’esempio si basa sull’assunto semplicistico che il contribuente in questione non abbia nessun altro reddito soggetto ad Irpef nel periodo considerato; non si considerano, inoltre, le addizionali comunali e regionali o eventuali detrazioni spettanti).

Quanto si risparmia in questo caso con l’imposta sostitutiva all’8%?

Con la proroga - ma sarebbe più corretto parlare di riapertura dei termini - della rivalutazione quote all’8% lo stesso contribuente sarebbe soggetto ad una tassazione pari ad euro 39.600,00, con un risparmio di ben 166.420 euro rispetto all’ipotesi di tassazione ordinaria.

La “perdita di convenienza” a partire dal 2019
Con la riforma della tassazione dei dividendi, con l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non detenute da persone fisiche non in regime di impresa, la stessa operazione perderà inevitabilmente di convenienza.

Rimanendo all’esempio di cui sopra lo stesso contribuente verrebbe ad essere tassato con aliquota secca al 26%, risparmiando “solo” 77.320 euro nel confronto tra tassazione ordinaria Irpef (euro 206.020,00) e tassazione con aliquota fissa al 26% (495.000*26%=128.700,00).

Imposta sostitutiva rivalutazione quote 2018: modalità di pagamento e scadenza

Il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione quote societarie 8% 2018 dovrà essere eseguito con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica rata entro il 30 giugno 2018;
  • in tre rate di parti importo entro tre anni ovvero:
    • prima rata entro il 30 giugno 2018;
    • seconda rata entro il 30 giugno 2019;
    • terza rata entro il 30 giugno 2020.

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