Jobs act e ammortizzatori sociali: guida ai sussidi per chi perde il lavoro

Stefania Manservigi

26 Febbraio 2015 - 07:27

Dal 1° marzo entrerà ufficialmente in vigore il Jobs Act, la riforma del lavoro messa a segno dal governo. Come vengono tutelati i lavoratori che hanno perso il lavoro?

Jobs act e ammortizzatori sociali: guida ai sussidi per chi perde il lavoro

È partito il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del Jobs act, la riforma del lavoro che dal 1° marzo si propone di rivoluzionare il mercato del lavoro italiano facendolo uscire dalla situazione di stallo degli ultimi anni.

L’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti e l’eliminazione di alcune fattispecie contrattuali che hanno contribuito a favorire la precarietà in cui versano i giovani lavoratori italiani sono senz’altro le misure più conosciute della riforma.

Ma cosa succederà a chi perderà il lavoro?
Come cambia il sistema di ammortizzatori sociali con il Jobs act?

Addio Aspi e Mini Aspi, in arrivo la Naspi
Fino al 30 aprile rimarranno in vigore la Aspi e la Mini Aspi per i lavoratori che perderanno il lavoro entro tale data.

Mentre la Mini Aspi spetta a chi ha maturato almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti, l’Aspi spetta a chi ha due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi.

La durata di entrambe va dai 10 ai 16 mesi, e l’indennità viene calcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi due anni.

Dal 1° maggio, invece, scatterà la Naspi a tutelare chi rimarrà senza impiego.
I requisiti per poter ottenere tale indennità sono almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettive negli ultimi 12 mesi.

Per quanto riguarda l’importo, la Naspi prevede il 75% dello stipendio fino a 1300 € al mese, per poi perdere 3 punti percentuali al mese a partire dal quarto mese.

Asdi, l’assegno di disoccupazione  
Dal 1° maggio, insieme alla Naspi, entrerà in vigore l’Asdi, l’assegno di disoccupazione che andrà a costituire un’ulteriore tutela per quei lavoratori che, scaduta la Naspi, non saranno riusciti a trovare un altro impiego e si trovano in situazione di bisogno.
L’assegno, in ogni caso, verrà riconosciuto solo per quest’anno in via sperimentale. L’importo di tale assegno corrisponderà al 75% dell’ultimo assegno Naspi e la sua durata sarà di 6 mesi.

Destinatari privilegiati saranno gli appartenenti a nuclei familiari disagiati con componenti minorenni e ai lavoratori vicini al pensionamento.

I requisiti per poter accedere al servizio devono ancora essere determinati nello specifico ma, per usufruire dell’assegno, i lavoratori dovranno accedere a un programma personalizzato di reinserimento.

Dis-coll per i collaboratori
Per i collaboratori in monocommittenza con reddito annuo sotto i 20.000 € arriva la Dis-coll a prendere posto dell’indennità una tantum erogata fino ad adesso.
La nuova indennità, introdotta in via sperimentale, vale per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita Iva e sarà pari al 75% del reddito medio mensile (con un tetto massimo da fissare o a 1195 € o a 1300€).

Per poter accedere all’indennità i collaboratori devono avere almeno 3 mesi di contributi pagati dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di fine rapporto o un mese di contributi o una collaborazione di almeno un mese che abbia prodotto un reddito almeno apri alla metà dell’importo che dà diritto ad un mese di contributi.

Aziende e mobilità
Fino al 31 dicembre 2016 nelle aziende con più di 15 dipendenti ai lavoratori licenziati si applica l’indennità di mobilità il cui importo corrisponde all’80% della retribuzione lorda. Per i primi 12 mesi l’indennità è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione mentre dal 13° mese scende all’80% dell’importo pagato nel primo anno.

Nelle aziende piccole è prevista la mobilità in deroga per il 2015/2016, tranne per quei lavoratori che alla data di decorrenza hanno già beneficiato della mobilità in deroga per almeno 3 anni anche non continuativi.

Cassa integrazione
La Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria è attualmente concessa per i casi di sospensione o di riduzione dell’attività di natura temporanea, che presuppongono la ripresa dell’attività entro un certo periodo di tempo.

Con il Jobs act l’accesso alla CIG ordinaria sarà possibile solo previo esaurimento delle possibilità di riduzione dell’orario di lavoro.Per quanto riguarda la CIG straordinaria, invece, mentre attualmente è prevista nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e omologazione di concordato preventivo, con il Jobs act si prevede l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.

La CIG in deroga, infine, sarà destinata a sparire a fine 2016 sostituita dai fondi bilaterali di solidarietà per le aziende con oltre 15 addetti nei settori scoperti.

Contratti di solidarietà 
Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, ovvero gli accordi tra datore di lavoro e sindacati volti a ridurre le ore di lavoro e la retribuzione per evitare la riduzione del personale o per consentire l’aumento dei posti di lavoro, con il Jobs act saranno rimossi alcuni vincoli per consentire la riduzione dell’orario di lavoro, l’assunzione di addetti con competenze diverse e per favorire l’ingresso dei giovani.

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