Il contratto a tutele crescenti è uno dei punti nodali del Jobs Act, insieme alla revisione dell’Art. 18 e alla ridefinizione degli ammortizzatori sociali: ecco quali sono le nuove forme del precariato italiano.
Approvato ieri al Senato, in via definitiva, il Jobs Act, ovvero il Decreto legge che assegna al governo la delega a legiferare su molti aspetti chiave dell’ordinamento giuslavoristico italiano: dalla riduzione del campo di applicazione dell’art. 18, all’estensione dell’Aspi e di altri ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori, precari compresi, fino alla riduzione e al riordino delle varie tipologie contrattuali esistenti. Proprio quest’ultimo capitolo è quello in cui si va a collocare il contratto a tutele crescenti, lo strumento che entro 6 mesi, dovrà essere reso operativo dai Decreti Legislativi. La norma approvata ieri al Senato prevede, infatti, che il governo elabori
«un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro»
Seguendo alcuni principi chiave come l’analisi delle attuali forme contrattuali e la valutazione della loro congruenza con l’attuale mercato del lavoro e, soprattutto di:
«promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti»
e di prevedere
«per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio»;
Quel che a prima vista può sembrare un miglioramento della situazione italiana, grazie all’estensione e alla valorizzazione del contratto a tempo indeterminato è, in realtà. una precarizzazione ancor più accentuata del mercato del lavoro. Vediamo perché.
Che cos’è il contratto a tutele crescenti
Si tratta di un tipologia di contratto a tempo indeterminato; un tempo indeterminato, in cui, però, sarà lasciata al datore di lavoro ampia possibilità di interrompere il rapporto di lavoro in qualunque momento e senza una motivazione nei primi tre anni. Le uniche differenziazioni riguarderanno il preavviso che potrà cambiare, in base allo specifico contratto. In ogni caso quel che in realtà viene spacciato per un contratto a tempo indeterminato, lascia il lavoratore nella totale insicurezza e gli assicura, in realtà, solo la possibilità di poter essere facilmente licenziato.
Cosa avviene nei primi tre anni
Ciò sarà possibile, soprattutto, nei primi tre anni di contratto, che possono essere considerati un lungo periodo di apprendistato, grazie alla modifica dell’articolo 18. In questo periodo le possibilità di reintegro dopo il licenziamento sono estremamente ridotte e vengono limitate ai licenziamenti discriminatori e ad alcune fattispecie di licenziamenti per motivi disciplinari, legati al comportamento del lavoratore (su questo punto saranno i decreti attuativi a chiarire la situazione).
Durante questo periodo, se si eccettuano i licenziamenti per giusta causa, al lavoratore licenziato su iniziativa dell’azienda (ad esempio per motivi economici) spetterà comunque un’indennità, ovvero una compensazione monetaria che, in questo triennio, dovrebbe aumentare in base all’anzianità aziendale e dovrebbe essere esteso anche ai lavoratori atipici e a quelli a tempo indeterminato che ad oggi non hanno alcun indennizzo.
Stabilizzazione
Superata la fase di inserimento, ovvero i primi tre anni il contratto unico dovrebbe essere regolato dalla disciplina sui licenziamenti ad oggi vigente, con le relative distinzioni in base al numero dei dipendenti dell’azienda (più o meno di quindici dipendenti). Ciò dovrebbe significare che, dopo il terzo anno, la tutela reale, ovvero il reintegro anche nei casi di licenziamento per motivi economici, dovrebbe essere garantita nelle aziende con più di quindici dipendenti. Ciò dovrebbe costituire un deterrente ai licenziamenti che diventerebbero molto costosi.
Un contratto aperto?
Il contratto a tutele crescenti può essere considerato un contratto aperto non perché sarà applicabile a tutti i lavoratori - e non solo agli under 30 - facilitando l’inserimento di donne dopo il periodo di maternità o di lavoratori anziani, quanto piuttosto perché in realtà i lavoratori assunti con contratto aperto potranno essere sempre licenziati con un’interruzione del rapporto di lavoro, sebbene questa evenienza non dovrebbe essere contemplata in un contratto a tempo indeterminato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA