Riforma pensioni: il messaggio dell’Inps che chiarisce ogni dubbio

Simone Micocci

18 Aprile 2019 - 09:30

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Riforma delle pensioni: con il messaggio 1551/2019 l’Inps ha fatto chiarezza su Quota 100, Opzione Donna e pensione anticipata. Ecco tutto quello che serve sapere prima di fare domanda per il pensionamento.

Riforma pensioni: il messaggio dell’Inps che chiarisce ogni dubbio

L’Inps ha fatto - ancora una volta - chiarezza sulla riforma delle pensioni attuata con il decreto 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019; in queste ore, infatti, l’Istituto ha pubblicato un messaggio (il numero 155/2019) con una serie di risposte ai dubbi più frequenti dei cittadini.

Le risposte dell’Inps sulla riforma delle pensioni si suddividono in tre diverse categorie: nella prima si parla di Quota 100 e di tutte le novità introdotte con questa nuova misura per il pensionamento anticipato. La seconda parte, invece, è dedicata ad Opzione Donna, misura che con il decreto 4/2019 è stata prorogata di un anno. Infine, l’ultima parte riguarda la pensione anticipata che, ricordiamo, con il decreto 4/2019 è stata sterilizzata dagli effetti dell’adeguamento con le speranze di vita.

Con questo messaggio, quindi, l’Inps dà delle importanti informazioni su cosa è cambiato con l’entrata in vigore della riforma delle pensioni, affrontando anche temi meno dibattuti in questi mesi. Dopo la pubblicazione della circolare 11/2019, quindi, l’Istituto ci dà finalmente un quadro completo per capire meglio quanto stabilito dalla riforma.

Messaggio Inps 1551 del 16 aprile 2019
Clicca qui per scaricare il messaggio 1551/2019 con cui l’Inps fa chiarezza su alcuni aspetti dell’ultima riforma delle pensioni.

Quota 100: i chiarimenti dell’Inps

Partiamo da Quota 100, la misura con la quale il diritto alla pensione si matura all’età di 62 anni e con una contribuzione almeno pari a 38 anni. Ecco nel dettaglio alcuni dei chiarimenti dell’Inps in merito a questa misura:

  • 1) Il personale impiegato nelle Forze dell’Ordine può accedere a Quota 100? I soggetti che hanno svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco non possono accedere alla pensione con Quota 100. Vi possono accedere, invece, quei soggetti che nell’ultima attività lavorativa non hanno rivestito lo status di militare. Non solo, questi possono persino accedere a questa misura valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto nelle Forze dell’Ordine, ma solo qualora non abbia dato luogo ad un altro trattamento pensionistico.
  • 2) I titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra possono conseguire il diritto a Quota 100 anche con il cumulo dei periodi assicurativi? Sì possono farlo, indipendentemente dal titolo con cui questa è stata conseguita.
  • 3) Si possono cumulare periodi assicurativi optando nel contempo per il sistema di calcolo contributivo della pensione con Quota 100? Sì ma solo se l’interessato, in possesso dei requisiti prescritti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) eserciti la facoltà di questa opzione in tutte le gestioni interessate al cumulo.
  • 4) Chi ha fatto ricorso all’Ape Sociale può accedere alla pensione con Quota 100? Il titolare dell’anticipo pensionistico può conseguire il diritto alla pensione con Quota 100. Tuttavia. dal momento esatto in cui la pensione decorre non è più possibile percepire l’indennità sostitutiva riconosciuta con l’Ape Sociale.
  • 5) Si può accedere a Quota 100 anche se precedentemente è stato maturato il diritto ad un’altra prestazione pensionistica? Sì, non c’è alcun limite di questo genere.
  • 6) Da quando decorre la pensione con Quota 100 per i dipendenti pubblici che hanno smesso di lavorare prima della data di presentazione della domanda? Questi, pur avendo cessato l’attività lavorativa mantengono lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni”. Per questo motivo la prima decorrenza utile per coloro che hanno maturato i requisiti prescritti entro il 29 gennaio 2019 il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico coincide con il 1° agosto 2019. Per gli altri la pensione decorre dal 6° mese successivo a quello in cui sono stati raggiunti i requisiti previsti dalla misura.
  • 7) Chi è titolare di pensione a carico di forme previdenziali diverse da quelle indicate nel decreto 4/2019 (come ad esempio da una Cassa professionale) può conseguire la pensione con Quota 100? Sì, ma solo qualora la pensione non sia a carico di una delle forme previdenziali indicate nel comma 1 dell’articolo 14 del decreto 4/2019.
  • 8) Anche per Quota 100 si possono applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo? Sì, visto che vale quanto previsto per il conseguimento della pensione anticipata.
  • 9) Chiarimenti sulla valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni. Non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi. Invece, la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti al compimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Si tiene conto, invece della contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e di disoccupazione.

Opzione Donna: i chiarimenti dell’Inps

Anche per Opzione Donna l’Inps è partito dal fare chiarezza sul requisito contributivo che ricordiamo è pari a 35 anni sia per le lavoratrici autonome che per le subordinate. Nel dettaglio, ai fini del perfezionamento di questo requisito sono utili i contributi:

  • obbligatori;
  • da riscatto e/o da ricongiunzione;
  • volontari;
  • figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.).

Ci sono poi un altro chiarimento che l’Inps ha dato su questa misura: nel dettaglio, l’Istituto ha confermato che anche le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad un altro trattamento pensionistico possono ricorrere ad Opzione Donna, optando per il calcolo contributivo dell’assegno.

Pensione anticipata: i chiarimenti dell’Inps

Completiamo il tutto con alcuni chiarimenti sulla pensione anticipata, per la quale il decreto 4/2019 ha sì sterilizzato gli effetti dell’adeguamento con le aspettative di vita - mantenendo così il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne - ma nel contempo ha introdotto una finestra mobile trimestrale che ritarda la decorrenza dell’assegno.

A tal proposito l’Inps ha chiarito che la contribuzione versata o accreditata nel periodo di apertura della finestra mobile viene valorizzata secondo le regole vigenti. Non c’è inoltre alcun obbligo di smettere di lavorare nel periodo che precede la decorrenza dell’assegno.

Per quanto riguarda la pensione anticipata in cumulo questa si consegue su domanda e previa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente tenendo conto dei seguenti termini:

  • dal 1° aprile 2019 per i soggetti che hanno perfezionato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio;
  • decorsi tre mesi dal perfezionamento qualora ciò avvenga in un periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 dicembre 2026.

Per quanto riguarda Quota 41 per i precoci, infine, l’Inps ha precisato che la finestra trimestrale decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo (41 anni di contributi), ma in nessun caso la decorrenza dell’assegno può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalla misura.

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