Naspi: spetta dopo la mobilità? I chiarimenti dell’INPS

Anna Maria D’Andrea

30 Luglio 2018 - 15:46

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Si ha diritto alla Naspi anche al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione edile. Ecco i chiarimenti forniti dall’INPS con il messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018.

Naspi: spetta dopo la mobilità? I chiarimenti dell’INPS

Si ha diritto alla Naspi anche dopo la mobilità ordinaria o la disoccupazione edile.

A chiarirlo è l’INPS che, nel messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018 fornisce chiarimenti a lavoratori e patronati in merito al mancato accoglimento delle domande di Naspi presentate al termine della mobilità o dei trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia.

Anche in questo caso si ha diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione Naspi e l’INPS, rimandando ad una successiva circolare per tutte le istruzioni, chiarisce quali sono i termini per fare domanda.

Naspi anche dopo la mobilità o la disoccupazione edile: novità dall’INPS

Il chiarimento fornito dall’INPS con il messaggio n. 3018 pubblicato il 27 luglio 2018 arriva a seguito di numerose segnalazioni pervenute da patronati e lavoratori, nelle quali si lamentava il mancato accoglimento delle domande di Naspi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.

Secondo quanto disposto dall’INPS, anche chi ha già beneficiato dell’indennità di mobilità o della disoccupazione edile può chiedere la Naspi ma nel rispetto di specifiche regole in merito alla scadenza per la presentazione della domanda.

Nello specifico, il messaggio dell’Istituto riguarda il caso in cui la domanda di Naspi venga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti sessantotto giorni.

La conferma è arrivata a seguito della nota del Ministero del Lavoro n. 8774 del 28 maggio 2018, nella quale è stabilito che:

nulla osta a che i lavoratori che rispettino i requisiti per richiedere l’assegno di disoccupazione Naspi possono presentare domanda entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.

INPS - messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018
Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia

Requisiti Naspi dopo disoccupazione edile o mobilità ordinaria

Anche in tal caso sarà necessario rispettare i requisiti richiesti alla totalità dei lavoratori al fine di poter accedere alla Naspi.

Al lavoratore sono richieste almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni prima del termine del rapporto di lavoro. Inoltre, sarà necessario aver lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi prima della fine del rapporto di lavoro.

Per aver diritto all’indennità di disoccupazione Naspi è necessario presentare domanda, esclusivamente in modalità telematica, in una delle seguenti modalità:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center INPS: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In tutti i casi, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dall’evento dal quale è scaturito il termine del rapporto di lavoro.

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