Spetta l’indennità di disoccupazione Naspi al termine dell’apprendistato? Dipende dalle ragioni che hanno portato all’interruzione del rapporto di lavoro.
Hai appena concluso un periodo come apprendista e ti stai chiedendo se ti spetta la disoccupazione vista la mancata trasformazione in tempo indeterminato? Oppure sei stato licenziato prima della scadenza del contratto di apprendistato e non sai come comportarti? Puoi stare tranquillo: nonostante la delusione di non poter proseguire il percorso iniziato, perlomeno puoi consolarti con l’indennità di disoccupazione. A determinate condizioni, infatti, anche gli apprendisti possono fare richiesta di Naspi all’Inps.
Non bisogna commettere l’errore di pensare che l’apprendista sia escluso dai percettori di Naspi, in quanto per loro valgono le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L’importante è l’elemento riguardante la perdita involontaria del lavoro, per quanto nel caso del contratto di apprendistato va chiarito come funziona nel caso in cui sia il lavoratore a opporsi alla trasformazione a tempo indeterminato.
Lo vedremo in questo articolo, dove sulla base dei chiarimenti forniti dall’Inps in questi anni - con i quali ha incluso esplicitamente gli apprendisti tra i beneficiari potenziali della Naspi - faremo chiarezza su quali sono le regole da soddisfare per avere diritto alla disoccupazione, nonché come cambia il calcolo dell’indennità in questo caso.
Apprendistato e Naspi, quando spetta la disoccupazione
Il punto di partenza per capire se gli apprendisti hanno diritto alla disoccupazione è comprendere le regole generali della Naspi, quella prestazione economica erogata dall’Inps in favore di chi ha perduto involontariamente il proprio lavoro subordinato.
A tutti gli effetti, anche gli apprendisti rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti, e quindi possono accedere all’indennità di disoccupazione Naspi. Tuttavia, ciò è possibile solo se il contratto di apprendistato si interrompe per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
In altre parole, agli apprendisti spetta la disoccupazione non sempre, ma solo quando il rapporto termina in modo involontario: ad esempio, in caso di licenziamento oppure mancata conferma alla fine del periodo formativo. Al contrario, se è l’apprendista a rassegnare le dimissioni, la Naspi non è concessa, salvo che le dimissioni avvengano per giusta causa.
Ma attenzione, perché sulle dimissioni va fatta chiarezza. Un conto, infatti, è quando il rapporto viene interrotto dall’apprendista prima della scadenza naturale del periodo, un altro quando questo si oppone alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Per quanto le conseguenze sul piano lavorative siano le stesse, lato Naspi cambia tutto: vediamo perché.
Apprendistato interrotto prima della scadenza naturale
Se l’apprendista dà le dimissioni prima del termine del periodo di formazione, ossia l’ultimo giorno del periodo di apprendistato di durata variabile a seconda di quanto previsto dal contratto, questo non potrà fare richiesta dell’indennità di disoccupazione, salvo il caso in cui le dimissioni non siano per giusta causa.
Se invece è il datore di lavoro a interrompere il rapporto, allora si avrà in ogni caso diritto alla Naspi, anche nel caso in cui si tratti di licenziamento per giusta causa.
Apprendistato interrotto al termine del periodo di formazione
Discorso differente quando si arriva alla scadenza naturale. Ricordiamo, infatti, che al termine del periodo di formazione viene data la possibilità sia al datore di lavoro quanto all’apprendista d’interrompere il rapporto di lavoro: senza alcuna comunicazione il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Qualora fosse l’apprendista a decidere di non voler proseguire con il rapporto di lavoro, questo avrebbe comunque diritto alla Naspi. Lo stesso vale ovviamente nel caso in cui sia il datore di lavoro a decidere di interromperlo, il quale dovrà anche farsi carico del cosiddetto ticket di licenziamento.
Apprendistato interrotto dopo la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Nel caso in cui l’apprendistato dovesse trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allora valgono tutte le regole per questo previste.
Di conseguenza, per poter avere diritto dell’indennità di disoccupazione è necessario che ci sia la perdita del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. Se ne ha diritto, dunque, solo per le dimissioni per giusta causa, o comunque in tutti i casi di licenziamento, come pure nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Naspi per gli apprendisti: gli altri requisiti
Anche per gli apprendisti che vogliono accedere alla disoccupazione Naspi valgono gli stessi requisiti previsti per gli altri lavoratori subordinati. In primo luogo, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, a partire dal 2025 è stato introdotto un requisito aggiuntivo che si applica ai lavoratori, e quindi anche agli apprendisti, che abbiano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la perdita attuale dell’occupazione. In questo caso, per poter accedere alla Naspi, è indispensabile che il lavoratore abbia maturato nuovamente almeno 13 settimane di contribuzione tra il momento delle dimissioni volontarie e la nuova perdita del lavoro, questa volta involontaria.
Restano escluse da questa nuova regola tutte le cessazioni volontarie avvenute per giusta causa, oppure quelle rientranti in casi particolari come le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità oppure in seguito a trasferimento non accettato oltre i limiti di legge.
Come si calcola l’importo?
L’importo della Naspi per un apprendista viene calcolato sulla base della retribuzione imponibile media mensile degli ultimi 4 anni di lavoro, come per qualsiasi altro lavoratore subordinato. Tuttavia, poiché gli stipendi durante l’apprendistato sono generalmente più bassi rispetto a quelli dei contratti standard, soprattutto nel primo anno, anche l’indennità di disoccupazione sarà più contenuta.
Secondo i dati riferiti al 2024, un apprendista inquadrato nel settore del commercio guadagnava in media tra i 900 e i 1.100 euro netti al mese nel primo anno, con aumenti graduali negli anni successivi fino a superare i 1.200-1.300 euro al terzo anno. Tenendo conto di questi valori, l’indennità di disoccupazione (che copre il 75% della retribuzione media imponibile, entro certi limiti stabiliti dall’Inps) si aggirerà, nella maggior parte dei casi, tra i 600 e i 900 euro al mese. Nel dettaglio, nel 2025 l’Inps applica il 75% sul reddito medio fino a 1.436,61 euro, mentre per la parte eccedente questa soglia aggiunge il 25%, fino a un massimale mensile di 1.562,82 euro lordi.
Inoltre, va considerato che, a partire dal sesto mese di percezione della Naspi (o dall’ottavo mese, in caso di beneficiari Over 55), l’importo comincia a ridursi mensilmente del 3%.
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