Bonus malattia disoccupati: cosa spetta, a chi e obbligo visite fiscali

Simone Micocci

23 Agosto 2023 - 12:48

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I disoccupati hanno diritto all’indennità di malattia Inps, ma solo entro 60 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (e per un importo ridotto).

Bonus malattia disoccupati: cosa spetta, a chi e obbligo visite fiscali

Come noto, ai lavoratori in malattia spetta un’indennità sostitutiva dello stipendio di cui - a partire dal quarto giorno - se ne fa carico l’Inps. Quello che molti non sanno è che in alcuni casi questa indennità viene riconosciuta anche ai disoccupati, i quali possono così godere di una sorta di bonus malattia pagato dall’Inps.

Al pari di quanto già succede con il congedo di maternità, o anche con il congedo matrimoniale, il diritto ad alcune forme di tutela riconosciute in costanza di rapporto di lavoro si mantiene anche alla scadenza del contratto (ma entro un certo termine).

Chi ha da poco perso il lavoro ed è disoccupato deve quindi sapere che se si ammala ha comunque diritto alla malattia pagata dall’Inps con le stesse modalità previste per il lavoratore dipendente (ma con un importo più basso).

Bonus malattia disoccupati, chi ne ha diritto?

L’indennità di malattia viene comunque riconosciuta dall’Inps a patto che l’evento di malattia si verifichi entro 60 giorni - o comunque due mesi - dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, per avere diritto al bonus - o all’indennità - di malattia il disoccupato dovrà, al pari di quanto previsto per il lavoratore dipendente, farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che dovrà trasmetterlo telematicamente all’Inps.

Nel caso in cui la trasmissione telematica non fosse possibile, sarà compito dell’interessato farsi rilasciare dal medico il certificato redatto in forma cartacea così da poterlo inviare alla sede Inps competente sul territorio entro i 2 giorni successivi.

Lo stesso vale per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati dalle strutture ospedaliere: solitamente è previsto l’invio telematico, ma laddove dovessero essere redatti in modalità cartacea potranno essere consegnati alla struttura territoriale Inps anche oltre 2 giorni dalla data di rilascio ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Attenzione, non sono valide le attestazioni di ricovero prive di diagnosi.

Cosa spetta?

Così come per i lavoratori dipendenti, il diritto all’indennità di malattia decorre dal 4° giorno e cessa con la scadenza della prognosi ma per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:

  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia;
  • 66,66% dal 21° al 180° giorno.

Bisogna partire da qui per calcolare quanto spetta nel caso dei disoccupati. La normativa, infatti, stabilisce che in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro l’indennità viene ridotta di 2/3 rispetto alla percentuale normalmente prevista per la categoria di appartenenza, mentre in caso di ricovero - e laddove non ci siano familiari a carico - l’indennità viene ridotta a ulteriori 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera.

Consideriamo ad esempio un disoccupato che nell’ultimo rapporto di lavoro guadagnava 60 euro al giorno. Questo di indennità di malattia avrebbe avuto diritto a 30 euro per i primi 20 giorni (a decorrere dal quarto) e a 39,60 euro per il periodo successivo. Essendo disoccupato, però, tali importi vanno ridotti di 2/3, quindi spettano solo 10 euro per il primo periodo e 13,20 euro per il successivo.

Obbligo di reperibilità visite fiscali

Al pari dell’indennità di malattia per lavoratori dipendenti, anche per il bonus spettante ai disoccupati bisogna rispettare l’obbligo di reperibilità alle visite fiscali.

Nel dettaglio, nel caso dei disoccupati le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare vanno rispettate per tutti i giorni riportati nel certificato di malattia (compresi sabati, domenica e festivi) nei seguenti orari:

  • la mattina, dalle 10 alle 12;
  • il pomeriggio, dalle 17 alle 19.

L’assenza, se ingiustificata, comporta una sanzione pari alla:

  • decurtazione piena del bonus per un massimo di 10 giorni di calendario in caso di prima assenza;
  • decurtazione del 50% dell’indennità restante in caso di seconda assenza;
  • decurtazione totale dalla data della terza assenza.

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