L’azienda gli nega le ferie, lui ci va comunque per ragioni «inderogabili». Viene licenziato, neppure il Tribunale lo reintegra.
In Italia il lavoratore non può mai decidere autonomamente quando andare in ferie.
Per quanto si tratti di un diritto costituzionalmente tutelato e irrinunciabile, la scelta del periodo di assenza deve comunque passare dall’autorizzazione del datore di lavoro, chiamato a tener conto delle esigenze aziendali e, nei limiti del possibile, delle richieste del dipendente.
Autoassegnarsi le ferie, quindi, può avere conseguenze molto gravi. In presenza di un comportamento ritenuto scorretto, infatti, l’azienda può arrivare anche al licenziamento per giusta causa, che ricordiamo non prevede l’obbligo di preavviso. Una decisione che, pur dovendo essere valutata caso per caso, è stata più volte riconosciuta come legittima dai giudici.
A farne le spese è stato, ad esempio, un autista che, a suo dire, aveva necessità di recarsi nel proprio Paese d’origine per rinnovare la patente. L’azienda, tuttavia, gli aveva negato le ferie nel periodo richiesto, non fermando però il lavoratore che ha comunque deciso di partire e di non presentarsi al lavoro, facendo scattare prima la contestazione disciplinare e poi il licenziamento.
Il dipendente ha poi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale, sostenendo le proprie ragioni, ma senza successo. I giudici del Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 169 del 2 aprile 2025, hanno infatti respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.
Secondo il Tribunale, infatti, le regole in materia di ferie non lasciano spazio a interpretazioni: anche quando alla base della richiesta ci sono ragioni rilevanti, come la scadenza imminente della patente, il lavoratore non può decidere unilateralmente di assentarsi. Le ferie devono essere sempre autorizzate dall’azienda e l’assenza non concordata può integrare una violazione grave del rapporto fiduciario.
Licenziato perché sceglie da solo quando andare in ferie. Anche il Tribunale gli dà torto
Il lavoratore non può decidere autonomamente quando andare in ferie, neppure quando alla base della richiesta ci sono esigenze personali rilevanti. Le ferie sono certamente un diritto irrinunciabile, ma il periodo in cui fruirne deve essere sempre concordato con il datore di lavoro, il quale è chiamato a tenere conto delle necessità aziendali e, quando possibile, anche delle richieste del dipendente.
Lo conferma una recente sentenza del Tribunale di Perugia, la n. 169 del 2 aprile 2025, con cui è stato respinto il ricorso presentato da un autista licenziato per giusta causa dopo essersi assentato dal lavoro nonostante il diniego dell’azienda. Nel dettaglio, il lavoratore aveva chiesto un periodo di ferie dal 19 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 per recarsi in Romania, suo Paese d’origine, dove aveva programmato la visita medica necessaria per il rinnovo della patente in scadenza.
L’azienda, però, non aveva autorizzato l’assenza in quelle date. Anzi, secondo quanto ricostruito in giudizio, al dipendente era stata proposta una soluzione alternativa, ossia la possibilità di fruire di due settimane di ferie a partire dal 1° gennaio 2023.
Nonostante il rifiuto, il lavoratore ha comunque deciso di partire, non presentandosi al lavoro dal 19 dicembre e maturando così un periodo di assenza ingiustificata. Da qui la contestazione disciplinare, la sospensione cautelare e infine il licenziamento per giusta causa, intimato dall’azienda il 3 febbraio 2023.
Il dipendente ha quindi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale, sostenendo di aver avuto necessità di partire per rinnovare la patente e contestando la gestione delle ferie da parte del datore di lavoro.
I giudici, tuttavia, hanno dato ragione all’azienda. Nella sentenza viene ribadito che non esiste alcun diritto del lavoratore ad autoassegnarsi le ferie, perché una simile condotta è contraria sia all’articolo 2109 del Codice civile che alla disciplina prevista dal contratto collettivo applicato.
Nel caso specifico, inoltre, il Tribunale ha valorizzato anche un altro elemento: alla data della richiesta il lavoratore aveva già esaurito il monte ferie disponibile per il 2022, avendo fruito di 23 giorni a fronte dei 20,18 effettivamente spettanti.
Per questo motivo, secondo il giudice, l’assenza non autorizzata ha inciso sul rapporto fiduciario con l’azienda in modo tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
Neppure la scadenza della patente è stata ritenuta sufficiente a giustificare la scelta unilaterale del lavoratore, anche perché il rinnovo avrebbe potuto essere organizzato con maggiore anticipo e senza necessariamente recarsi all’estero.
Come deve comportarsi il lavoratore
Il punto centrale della vicenda è che le ferie sono certamente un diritto del lavoratore, ma non possono essere fruite secondo una scelta unilaterale. Spetta infatti al datore di lavoro stabilire il periodo di godimento, tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione aziendale e, per quanto possibile, anche delle richieste del dipendente.
Questo non significa che l’azienda possa impedire al lavoratore di andare in ferie. La legge prevede infatti che almeno 2 settimane vengano godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti devono essere fruite entro i 18 mesi successivi.
Tuttavia, anche quando il lavoratore ha ferie residue da smaltire, queste devono essere autorizzate: non è mai ammessa l’autoassegnazione.
In caso di mancata autorizzazione, quindi, il dipendente non può semplicemente assentarsi dal lavoro. Un’assenza arbitraria, specie se protratta per più giorni e nonostante il diniego espresso dell’azienda, può compromettere il rapporto fiduciario e giustificare il licenziamento, anche per giusta causa.
Cosa fare allora? La richiesta di ferie va sempre comunicata con anticipo e deve attendere l’autorizzazione del datore di lavoro. Se l’azienda nega il periodo richiesto o propone una riprogrammazione, il lavoratore non può ignorare la decisione, ma deve cercare una soluzione alternativa, eventualmente formalizzando per iscritto le proprie esigenze e chiedendo un confronto.
Il fatto che una decisione aziendale non piaccia, o crei difficoltà personali, non autorizza comunque il lavoratore a sostituirsi al datore di lavoro nella scelta del periodo di assenza.
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