Dopo quante assenze alle visite fiscali si può essere licenziati secondo la Corte di Cassazione

Simone Micocci

21 Luglio 2026 - 12:23

Licenziamento per assenza alla visita fiscale, dopo quanti richiami è legittimo? Ecco cosa ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Dopo quante assenze alle visite fiscali si può essere licenziati secondo la Corte di Cassazione

Abbiamo già parlato delle sanzioni previste in caso di assenza alla visita fiscale, ma è utile tornare sull’argomento alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che chiarisce quando la condotta del dipendente può giustificare la sanzione più grave: il licenziamento disciplinare.

Come noto, per interrompere il rapporto di lavoro è necessario che la violazione sia talmente grave da compromettere definitivamente il vincolo fiduciario con il datore.

Per questo motivo, una singola assenza durante le fasce di reperibilità, soprattutto quando non accompagnata da altri comportamenti, difficilmente può essere considerata sufficiente.

Ma cosa succede quando le assenze si ripetono? Due o tre visite fiscali mancate possono portare automaticamente al licenziamento disciplinare?

La risposta della Cassazione è più articolata di quanto si possa pensare. Nel caso esaminato, al lavoratore erano state contestate tre presunte irreperibilità, ma il licenziamento è stato comunque dichiarato illegittimo: due assenze non erano state dimostrate in maniera inequivocabile, mentre per la terza il contratto collettivo prevedeva una sanzione conservativa e non era stata formalmente contestata la recidiva.

Come vedremo nella nostra analisi, quindi, non esiste un numero di assenze superato il quale il licenziamento scatta automaticamente: vediamo perché.

Il caso di specie

Per capire perché non esiste una risposta univoca alla domanda su quante assenze alle visite fiscali possano portare al licenziamento, bisogna partire dal caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621 del 2026.

La vicenda riguarda un lavoratore licenziato per giusta causa dopo che l’azienda gli aveva contestato tre episodi di irreperibilità durante il periodo di malattia, in occasione delle visite fiscali disposte dall’Inps il 7 settembre, il 17 ottobre e il 20 ottobre 2023.

Secondo il datore di lavoro, la ripetizione delle assenze era sufficiente a dimostrare la gravità della condotta, giustificando pertanto la cessazione immediata del rapporto. Una ricostruzione che, però, non ha convinto prima la Corte d’Appello di Venezia e poi la Cassazione.

Per due dei tre controlli, infatti, i verbali riportavano la dicitura “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, una formula ritenuta ambigua e non sufficiente a dimostrare con certezza che il lavoratore non fosse presente in casa dal momento che le annotazioni potevano indicare tanto l’assenza del dipendente quanto una difficoltà del medico nel trovare correttamente l’abitazione.

Diversa, invece, la situazione relativa alla visita del 17 ottobre. In quell’occasione il lavoratore aveva effettivamente lasciato il domicilio per sottoporsi a un trattamento fisioterapico o osteopatico, senza avvisare preventivamente il datore di lavoro.

La violazione, quindi, era stata accertata, ma il contratto collettivo applicato prevedeva per una condotta di questo tipo una sanzione conservativa e non il licenziamento.

Di conseguenza, non è stato possibile sommare automaticamente i diversi episodi per sostenere che il comportamento del lavoratore fosse ormai incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Il licenziamento è stato quindi dichiarato illegittimo, con conseguente reintegrazione del dipendente.

Quante volte si può essere assenti alle visite fiscali e non rischiare il licenziamento

Questa sentenza, da sola, non consente di indicare un numero preciso di assenze oltre il quale il lavoratore rischia automaticamente il licenziamento. Anzi, afferma sostanzialmente il contrario: non esiste una soglia valida per tutti, perché ogni caso deve essere valutato sulla base delle singole circostanze e delle regole previste dal contratto collettivo applicato.

Quindi, occorre innanzitutto verificare che l’irreperibilità sia stata provata in maniera chiara. Tuttavia, anche in presenza di un’assenza ingiustificata, il licenziamento non è necessariamente legittimo poiché bisogna verificare quale sanzione prevede il Ccnl per quella specifica condotta. Quando il contratto collettivo stabilisce una misura conservativa, come possono essere il richiamo, la multa o la sospensione, il datore di lavoro non può normalmente applicare direttamente la sanzione espulsiva.

Un altro elemento decisivo è la recidiva. Le precedenti violazioni possono aggravare la posizione del dipendente, ma devono essere state regolarmente contestate e richiamate nel procedimento disciplinare, in quanto compete al datore dimostrare gli episodi e contestare formalmente la reiterazione della condotta.

Non si può quindi affermare che una, due o tre assenze garantiscano al lavoratore di non essere licenziato. La ripetizione delle assenze può certamente rendere più grave la condotta, ma non determina da sola e in modo automatico il licenziamento.