Il testo del decreto legislativo sul nuovo contratto a tutele crescenti prevede che la nuova disciplina sui licenziamenti venga applicata anche a particolari tipologie di contratti già in essere al momento dell’approvazione della norma. Ecco quali sono.
Il decreto legislativo, approvato in via definita nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio, dedicato al nuovo contratto a tutele crescenti, disciplina i licenziamenti individuali e collettivi in base a nuove regole.
Tali regole valgono però non solo per i neo assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti ma anche per specifiche tipologie di rapporti di lavoro poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
Il principio generale contenuto in questa norma prevede, infatti che il nuovo contratto a tutele crescenti, che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato, si applica alle assunzioni che avvengono a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il nuovo contratto a tempo indeterminato non è, quindi, retroattivo e per gli assunti prima di tale data continua a valere la normativa (e le tutele) precedenti.
Casi di retroattività: trasformazioni a tempo indeterminato
I commi 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo specificano, però, due casi in cui le nuove regole in materia di licenziamenti e tempo indeterminato si applica anche a contratti precedentemente stipulati. Si tratta dei:
- contratti a tempo determinato, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, che vengono trasformati in contratti a tempo indeterminato, appunto a tutele crescenti;
- contratti di apprendistato già stipulati, o comunque già in corso, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo che vengono confermati e, quindi, trasformati in contratti a tempo indeterminato (sempre a tutele crescenti);
Casi di retroattività: superamento dei 15 dipendenti in azienda
Ultimo caso in cui si applicano le nuove regole del contratto a tutele crescenti è quello in cui, in seguito all’assunzione di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’azienda passa da meno di 15 dipendenti a più di 15 dipendenti. In questo caso, il datore di lavoro per cui prima delle nuove assunzioni non sarebbe stato previsto il regime di tutela reale, in seguito alle nuove assunzioni vi ricade. In questo caso vi è anche un ulteriore conseguenza, dal momento che le nuove regole previste dal contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti valgono anche per tutti gli altri lavoratori, già assunti prima dell’entrata in vigore del decreto.
In questo caso, la nuova normativa è tutta a vantaggio dei datori di lavoro dal momento che, di fatto, se l’azienda passa da meno di 15 a più di 15 lavoratori, è assoggettata totalmente al nuovo contratto a tutele crescente e per tutti i lavoratori di quella realtà vengono a cadere le tutele dell’articolo 18, abolite ma ancora previste per gli assunti prima dell’entrata in vigore del decreto.
In riferimento esplicito al c. 8 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori fa sì che questa le nuove norme in materia di licenziamenti si applichino a:
- lavoratori impiegati presso datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori), che impiegano più di 15 lavoratori in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento;
- lavoratori impiegati presso datori di lavoro, che impiegano più di cinque lavoratori, nel caso in cui il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo,
- lavoratori impiegati presso datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori), che impiegano più di quindici dipendenti nell’ambito dello stesso comune;
- lavoratori impiegati presso datori di lavoro, in un’impresa agricola che, nello stesso ambito territoriale, occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
- lavoratori impiegati presso datori di lavoro (imprenditori o non imprenditori), che impiegano, in ogni caso, più di sessanta dipendenti.
Nel caso in cui l’azienda continui comunque a non raggiungere la soglia dei quindici dipendenti anche in seguito a nuove assunzioni, i datori di lavori, nei casi di licenziamento illegittimo sono tenuti a un indennizzo economico che varia dalle 2,5 alle 6 mensilità.
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