Articolo 18: ecco come funziona il reintegro negli altri Paesi dell’Ue

Alessandro Iacopini

26/09/2014

26/09/2014 - 09:59

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Si va dal reintegro completo del Portogallo alla completa assenza di reintegro del Regno Unito: in tutti i casi però il punto di riferimento è l’articolo 30 della carta dei diritti fondamentali dell’Uomo.

Articolo 18: ecco come funziona il reintegro negli altri Paesi dell’Ue

La modifica dell’articolo 18 è uno dei temi con cui ogni governo italiano deve misurarsi se vuole cambiare il mercato del lavoro nel nostro paese.

Bandiera della sinistra da un lato, simbolo dei lacci e lacciuoli alle imprese dall’altro, l’articolo 18 disciplina il licenziamento illegittimo di un lavoratore e prevede che, solo in aziende con più di 15 dipendenti, il datore di lavoro ha l’obbligo di reintegrare il lavoratore al suo posto nel caso un giudice non riesca ad accertare un motivo valido per il licenziamento.

Esistono poi ulteriori sfumature, introdotte dalla legge Fornero nel 2012, che valutano altri casi.

Ma come funziona la legge negli altri Paesi europei? Innanzitutto è bene ricordare che ogni Nazione appartenente all’Ue deve rispondere all’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che è stata resa fonte giuridicamente vincolante in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

In particolare l’articolo 30 stabilisce che:

“Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”.

La carta dice in sostanza che, al di là delle leggi nazionali, ogni lavoratore deve essere tutelato contro un licenziamento ingiustificato.

Vediamo nel dettaglio come funziona il licenziamento ingiustificato, in Italia regolato dall’art.18, negli altri paesi dell’Unione europea.

Austria
Nel caso di un lavoratore licenziato ingiustamente, il datore di lavoro è obbligato a reintegrarlo e a corrispondergli un risarcimento, comprensivo della liquidazione e di una somma pari allo stipendio che avrebbe dovuto essere percepito nel periodo tra il licenziamento e la conclusione legale del caso. Il giudice è però tenuto a valutare la legittimità del licenziamento in base ad un giudizio di «bilanciamento» tra le esigenze dell’impresa e l’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro.

Belgio
Non esiste per il lavoratore il diritto al reintegro, pur essendo quest’ultimo possibile. Esiste tuttavia un risarcimento che comprende il periodo di preavviso e un rimborso danni pari a sei mensilità.

Danimarca
La legge danese ammette l’ordine di reintegro del lavoratore licenziato ingiustamente e stabilisce un risarcimento pari a un anno di retribuzione.

Finlandia
Il reintegro sul posto di lavoro è ammesso ma non può essere imposto per legge. Nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato ingiustamente, è risarcito con una somma che oscilla da tre a venti mensilità. Una misura particolare poi, prevede il diritto del lavoratore alla formazione per mantenere la professionalità. Inoltre, il lavoratore licenziato ha la priorità nelle nuove assunzioni.

Francia
Similmente alla Finlandia, l’ordine di reintegro è ammesso ma non può essere imposto. La somma del risarcimento per il lavoratore va da un minimo di 6 mensilità a oltre 24. In alcuni casi è prevista anche un’indennità che varia in base al danno subito.

Germania
In Germania è previsto che il datore di lavoro reintegri il lavoratore licenziato ingiustamente. In alternativa il datore di lavoro, spiegando le ragioni che rendono impraticabile il reintegro, deve risarcire il lavoratore con un’indennità da 12 a 18 mensilità in base all’anzianità di lavoro. Il giudice può stabilire anche una quota aggiuntiva.

Grecia
Come in Germania è ammesso l’ordine di reintegro. Previsto inoltre anche un’indennità per il periodo tra la data del licenziamento e la decisione del giudice. Come il Austria, inoltre, il giudice deve valutare la legittimità del licenziamento in base al giudizio sul bilanciamento tra esigenze dell’impresa e del lavoratore.

Olanda
In Olanda il datore di lavoro può scegliere se reintegrare il lavoratore o in alternativa versargli un’indennità. Nel caso scelga il licenziamento però, il datore di lavoro è deve attendere un’autorizzazione amministrativa che valuta la ragionevolezza dell’interruzione del contratto di lavoro.

Portogallo
Reintegrare il lavoratore licenziato ingiustamente è obbligatorio per il datore di lavoro. La decisione del giudice è basata su un’analisi dei costi connessi con la (prevista) riorganizzazione aziendale e dei benefici economici che l’azienda trae dal licenziamento. Il dipendente può scegliere tra il reintegro e il pagamento delle mensilità arretrate, o un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio.

Regno Unito
Nel Regno Unito l’unico caso in cui è ammessa il reintegro del lavoratore è quello di licenziamento per «motivi illeciti», come la discriminazione per motivi politici o razziali. Altresì non esiste nessun diritto di reintegro, ma solo il risarcimento, che prevede un rimborso base pari a 6600 sterline e un importo compensatorio di 12 mila sterline.

Spagna
Per l’attuale legge spagnola l’ordine di reintegro è facoltativo. Il datore di lavoro può optare per il risarcimento al lavoratore tramite un’indennità pari a 33 giornate lavorative per ogni anno di anzianità, più gli arretrati. Nel corso dei primi 12 mesi di lavoro entrambe le parti possono recedere liberamente il contratto.

Svezia
Il licenziamento può avvenire solo per grave disobbedienza o per ristrutturazione dell’azienda. Il giudice può imporre il reintegro o il risarcimento dei danni più le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino al termine della sentenza. Se il datore di lavoro nega il reintegro deve corrispondere un’indennità che va da 16 a 48 mensilità. Come in Fnlandia il lavoratore licenziato ha la priorità nelle nuove assunzioni.

Svizzera
In questo Paese infine non esiste il diritto di reintegro, ma solo un risarcimento pari a un’indennità limitata al periodo di preavviso, oppure dal giorno del licenziamento a quello della sentenza, con un limite di sei mensilità.

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