Nuovi limiti e requisiti per le partite Iva che vogliono applicare il regime forfettario nel 2023: vediamo come funziona e le novità sulla flat tax.
Tante le novità nel 2023 che riguardano il regime forfettario, a partire dai nuovi limiti e requisiti per accedere alla flat tax. Ma come funziona il regime agevolato per le partite Iva? Si tratta dell’applicazione di un’aliquota fissa, al 5% per le nuove attività e al 15% per le altre, insieme a una serie di altre semplificazioni.
Nella guida di seguito vediamo quali sono le cause d’esclusione dal regime forfettario, cosa fare per rimanere all’interno della tassazione agevolata e cosa è cambiato circa gli adempimenti (come la fattura elettronica): tutto quello che una partita Iva forfettaria deve sapere.
Partita Iva in regime forfettario: cosa significa?
Partiamo dalle basi: che cosa significa essere una partita Iva in regime forfettario? Si tratta di un regime fiscale per le partite Iva individuali, il cui scopo è quello di garantire alcune semplificazioni sia a livello fiscale che a livello contabile.
È stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/214) e poi è stato riformato da:
- la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015);
- la legge di Bilancio 2020 (legge 190/2019).
Proprio la legge di Bilancio 2020 ha cambiato i parametri di accesso alla definizione agevolata. Attualmente, il regime forfettario è l’unico che garantisce alle partite Iva una gestione con alcune agevolazioni rispetto al regime ordinario. La legge di Bilancio 2023 cambia nuovamente i requisiti di accesso e permanenza al regime agevolato.
Requisiti di accesso al regime forfettario 2023
La legge di Bilancio interviene in due modi sui requisiti del regime forfettario, che consentono l’accesso e la permanenza nella tassazione agevolata:
- la soglia di ricavi e compensi viene alzata a 85mila euro annui (prima era di 65mila euro);
- nel momento in cui si supera il limite degli 85mila euro durante l’anno, si continua ad applicare la flat tax fino a un massimo di 100mila euro.
Superata la soglia dei 100mila euro, quindi, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata.
In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici Ateco bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Gli altri requisiti sono:
- non aver sostenuto spese superiori a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
- non aver percepito oltre 30mila euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Tale soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero accesso al regime agevolato.
Non sono previsti limiti di spesa per i beni strumentali.
Quanto si paga di tasse col regime forfettario?
Il regime forfettario consiste nell’applicazione di un’aliquota di tassazione fissa su ricavi e compensi fino a un massimo di 85mila euro annui.
La tassa fissa è:
- al 5% per le start up;
- al 15% per le altre partite Iva.
Per calcolare quante tasse si pagano, bisogna moltiplicare l’importo fatturato per l’aliquota fiscale del 5% o 15% e successivamente moltiplicare per il coefficiente di redditività.
Gli adempimenti della partita Iva forfettaria: scontrino elettronico obbligatorio
Per quanto riguarda gli adempimenti collegati al regime forfettario, abbiamo detto che si tratta di una forma di tassazione con delle semplificazioni fiscali. Tuttavia, degli obblighi ci sono: chi vuole usufruire della tassazione agevolata al 15% è obbligato a emettere lo scontrino elettronico.
La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire:
- con l’acquisto di un nuovo registratore telematico (si può usufruire del relativo bonus, che arriva a un massimo di 250 euro);
- adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio registratore di cassa (il credito d’imposta, in questo caso, è di 50 euro);
- utilizzando i servizi online gratuiti del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Novità sulla fatturazione elettronica per i forfettari
Il 5 novembre 2022 è stato pubblicato il documento con cui l’Italia ha proposto alla Commissione Europea la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024, con l’estensione dell’adempimento al regime forfettario.
La proposta riguarda la richiesta di autorizzazione da parte dell’Italia di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva Iva, così da poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria. La deroga vigente, infatti, scadeva il 31 dicembre 2021.
Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il via libera, e l’ok definitivo del Consiglio UE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021. L’ultimo passaggio è la traduzione con una norma ad hoc nell’ordinamento italiano: ci ha pensato il decreto Pnrr, pubblicato in gazzetta Ufficiale il 30 aprile. L’obbligo per le partite Iva forfettarie di emettere fattura elettronica scatterà dal 1° luglio 2022.
Il decreto prevede, però, una “scappatoia”: saranno esonerati dall’adempimento le partite Iva con ricavi e compensi fino a 25mila euro annui.
Inoltre, è prevista una moratoria delle sanzioni: dal momento in cui scatta l’obbligo e fino al 30 settembre (quindi nel terzo trimestre 2022) l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati è consentita entro il mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata.
Fac simile fattura elettronica in regime forfettario
I titolari di partita Iva che emettono fattura nel regime forfettario non devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto.
Quando un professionista o un agente in regime forfettario riceve un incarico è bene che comunichi alla controparte il non assoggettamento a ritenuta d’acconto, così da non generare confusione negli adempimenti che il committente deve eseguire.
Le fatture emesse dai forfettari devono essere assoggettate a imposta di bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo totale della fattura sia superiore ad euro 77,47.
Come si calcola il reddito in regime forfettario e codici Ateco
Le partite Iva forfettarie determinano il reddito da assoggettare a tassazione fiscale e contributi previdenziali applicando la seguente relazione:
Reddito fiscale= Fatturato*coefficiente di redditività
dove il coefficiente di redditività varia da contribuente a contribuente, a seconda del tipo di attività svolta e del relativo codice Ateco.
Gruppo di settore | Cod. Attività Ateco 2007 | Coefficiente di redditività |
---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |
Chi non può accedere al regime forfettario
Chi sono gli esclusi dal regime forfettario? Le seguenti categorie di contribuenti non possono approfittare della flat tax al 15%:
- titolari di quote in società di persone in qualsiasi percentuale;
- titolari di quote srl e associazioni che permettono il controllo;
- chi ha avuto una partita Iva negli ultimi 2 anni per la stessa tipologia di attività.
Scendendo più nello specifico, alcune categorie escluse sono:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Bonus Irpef 100 euro anche per i forfettari?
Il requisito indispensabile per avere diritto al bonus Irpef è quello di avere un reddito da lavoro dipendente o assimilati. Di conseguenza, se una partita Iva ha solo redditi da lavoro autonomo non ha diritto ai 100 euro del cosiddetto bonus Renzi.
Le partite Iva forfettarie, quindi, non escluse a prescindere dalla possibilità di avere il bonus 100 euro, ma devono essere in possesso di determinati requisiti.
Innanzitutto, i redditi che il titolare della partita Iva in regime forfettario produce come lavoratore autonomo devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.
Partite Iva forfettarie e cessione del credito superbonus
L’opzione della cessione del credito spetta anche ai forfettari, che quindi hanno la possibilità di monetizzare la detrazione fiscale. Il titolare di partita Iva in regime forfettario può beneficiare degli sconti sui lavori in casa cedendo il credito d’imposta maturato, anche al genitore.
L’impresa può, a sua volta, cedere il credito ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari. Tutte le regole che i forfettari devono seguire per la cessione del credito si trovano nella risposta all’interpello n. 432 del 2 ottobre 2020.
Quanto dura il regime forfettario al 5% e gli altri vantaggi per le startup
Il regime forfettario prevede anche importanti vantaggi fiscali per chi avvia una nuova attività.
Nel dettaglio si tratta dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% in presenza dei seguenti requisiti:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
La durata del regime forfettario startup è limitata a cinque anni: per esempio, chi ha aperto la partita Iva nel 2019 può usufruire dell’aliquota al 5% per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
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