Regime forfettario: come funziona e quali sono i requisiti?

Redazione Fisco

30/05/2022

11/02/2023 - 14:16

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Partita Iva in regime forfettario 2022: come funziona e quali sono i requisiti previsti? Tutte le regole previste e la tassazione applicata.

Regime forfettario: come funziona e quali sono i requisiti?

Regime forfettario: come funziona e chi può aprire una partita Iva con regime fiscale agevolato?

Il regime forfettario entra nel nostro ordinamento con la legge di stabilità 2015, la stessa ha provveduto all’abrogazione del regime dei minimi che resta però in vigore fino a scadenza naturale. Questo prevedeva: per coloro che aprivano la partita Iva prima del compimento dei 35 anni di età, la possibilità di permanere in tale regime di favore fino al compimento degli stessi mentre, per coloro che avevano già superato i 35 anni di età, la possibilità di restare nel regime di favore per un periodo massimo di 5 anni. Si tratta quindi di un sistema ad esaurimento.

La prima differenza importante tra il regime dei minimi e il regime forfettario è proprio questa, infatti non vi è una vera “scadenza” per il regime forfettario ed è possibile restare in esso, e quindi godere dei vantaggi e delle semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, fino a quando i requisiti permangono. Non solo, una volta fuoriusciti dal regime forfettario per superamento dei limiti in esso previsti, è comunque possibile ritornarvi al ripresentarsi delle condizioni.

Si tratta di una soluzione che non si applica solo alle nuove partite Iva, ma può trovare applicazione, se il titolare di partita Iva esercita l’opzione, anche a coloro che erano in regime ordinario, ma hanno i requisiti per il forfettario. Vediamo però nel dettaglio come funziona il regime forfettario 2022 e quali sono i requisiti per accedervi.

Regime forfettario: come funziona?

Il regime forfettario, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, è l’unico regime a tassazione agevolata applicabile oggi alle partite Iva, sia alle nuove attività (startup) sia alle piccole partite Iva già esistenti e che esercitano l’opzione. Si tratta soprattutto di professionisti, artigiani che hanno un volume di ricavi non particolarmente alto e piccole attività commerciali.

Il vantaggio maggiore per le partite Iva in regime forfettario consiste senza dubbio nella tassazione ad aliquota fissa, o flat tax, applicata nel rispetto di specifici requisiti. Non si applica quindi la tassazione progressiva.

Per chi apre una partita Iva in regime di vantaggio non vi è nessuna scadenza legata agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica (come accadeva con il regime dei minimi) ma si continuerà a permanere nel forfettario fino al superamento dei limiti previsti.

Per le partite Iva in regime forfettario la tassazione si calcola applicando l’imposta sostitutiva del 15% al prodotto tra fatturato e coefficiente di redditività stabilito in base all’attività esercitata.

Per le startup vi è una riduzione ad 1/3 dell’imposta sostitutiva, prevedendo quindi una tassazione pari al 5% per i primi 5 anni di esercizio, trascorsi i quali si pagherà l’imposta sostitutiva ordinaria del 15%.

Cerchiamo di seguito di capire passo per passo come funziona il regime forfettario per le partite Iva e quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare della tassazione agevolata e delle semplificazioni previste.

Partita Iva regime forfettario: requisiti

Si è detto in precedenza che la normativa sul regime forfettario nel tempo ha subito diverse modifiche e tra gli elementi che più di altri sono stati interessati dai cambiamenti ci sono i requisiti per l’accesso, e la permanenza, nel regime forfetario.

Le norme importanti sono la legge 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019) e il decreto legge 124 del 2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio).
Per l’accesso al regime forfetario è necessario che l’ammontare complessivo di ricavi e compensi non superi i 65.000 euro.

In secondo luogo le spese per il lavoro accessorio, per collaboratori o dipendenti non deve superare nell’arco dell’anno i 20.000 euro lordi. Non sono più previsti, a differenza del passato, limiti inerenti il valore dei beni strumentali. Questa può essere considerata un’ulteriore semplificazione.

Il titolare di partita Iva può permanere nel regime forfettario e quindi godere dei suoi vantaggi fino a quando tali requisiti sono confermati, nel momento in cui uno dei requisiti viene meno, dall’anno di imposta successivo sarà applicato il regime ordinario. Si potrà ritornare al regime forfettario nel caso in cui si ripresentino i requisiti.

Naturalmente i requisiti devono essere verificati sui dati dell’anno precedente per coloro che sono già in attività, mentre per coloro che aprono una nuova partita Iva si parte da dati presunti. Per chi avvia un’attività il vero esame viene effettuato dopo la chiusura del primo esercizio, in questo caso il limite dei 65.000 euro di ricavi e compensi deve essere ragguagliato ai periodi di esercizio effettivo.

Per quanto invece riguarda il limite previsto per il lavoro devono essere considerate le spese per il lavoro dipendente e per il lavoro accessorio, ma non solo, devono essere considerati anche eventuali utili erogati agli associati in partecipazione il cui apporto sia solo lavoro e le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Regime forfettario: coefficiente di redditività e codice ateco

Per poter aderire al regime forfettario per le partite Iva sarà necessario rispettare i requisiti precedentemente elencati.

Per calcolare la base imponibile su cui viene applicata la flat tax è necessario avere come punto di riferimento il coefficiente di redditività stabilito dalle norme che disciplinano il regime agevolato.

Cos’è il coefficiente di redditività? Nel regime ordinario è previsto che al fine di determinare la base imponibile per la tassazione dei redditi siano sottratte le spese sostenute per la gestione dell’attività. Nel regime forfettario, applicandosi una semplificazione degli adempimenti, si utilizza il coefficiente di redditività per determinare in modo, appunto, forfettario le spese generalmente correlate a un determinato tipo di attività.

In seguito riportiamo la tabella dei codici ateco relativi alle diverse attività nella quale è contenuto anche il coefficiente di redditività necessario per il calcolo del reddito forfettario:

Settore economicoradice codice atecoCoefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.8 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 - 42 - 43 - (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 - 56 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 67%

Per i contribuenti che esercitano più attività si ricorda che ai fini del calcolo dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario bisognerà calcolare complessivamente compensi e ricavi per le varie attività e la somma non deve superare i 65.000 euro annui.

Regime forfettario per le nuove partite Iva: tassazione al 5% per le startup

Per i soggetti che aprono una nuova attività la legge prevede la possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata ancor più vantaggiosa.

Si tratta del cosiddetto regime forfettario per le startup che, nel rispetto dei requisiti sopra elencati, prevede che i redditi determinati secondo i requisiti sopra elencati siano assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività.

Il regime forfettario al 5% si applica esclusivamente nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 36 mesi precedenti l’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime.

Calcolo reddito imponibile e tassazione per le partite Iva in regime forfettario

La tabella relativa ai codici ateco sopra riportata è importante ai fini del calcolo del reddito imponibile e di conseguenza della tassazione prevista.

Come abbiamo detto, infatti, per le partite Iva che rispettano i requisiti per l’accesso al regime di vantaggio, il reddito imponibile al quale applicare l’imposta sostitutiva si calcola in modalità forfettaria in base al coefficiente di redditività di ciascuna attività.

Il calcolo del reddito dovrà essere effettuato seguendo la seguente procedura:

Reddito fiscale= Fatturato*coefficiente di redditività

dove il coefficiente di redditività varia da contribuente a contribuente a seconda del tipo di attività svolta e del relativo codice ateco.

Riportiamo di seguito un utile esempio numerico:

Si prenda come riferimento un lavoratore autonomo che inizia attività di consulenza in materia amministrativa con codice ateco 69.20.13.
Quindi né iscrizione in Camera di Commercio, né iscrizione in Gestione Separata Artigiani e commercianti, ma solo iscrizione alla Gestione Separata Inps professionisti senza cassa.

In questo caso al fatturato occorrerà applicare il coefficiente di redditività del 78% per ottenere il reddito imponibile dal punto di vista fiscale.

Ora, immaginiamo che il contribuente del nostro esempio fatturi al primo anno di attività euro 10.000, egli dovrà calcolare l’imposta sostitutiva da pagare ed i contributi come segue:

10.000*78%= 7.800 euro > reddito forfettario
7.800*5%= 390,00 euro > imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap
7.800*25,72%= 2006,16 > saldo contributi Inps dovuti per il 2021

Regime forfettario: scadenza versamento acconto e saldo d’imposta

Il sistema fiscale italiano prevede che i titolari di partita Iva, anche se in regime forfettario, versino le imposte dovute secondo il sistema di saldi e acconti. Ricordiamo che in questo caso ci troviamo di fronte a un’imposta sostitutiva comprendente l’imposta sui redditi e l’Irap.

Di conseguenza, occorre considerare che alla prima scadenza dell’anno successivo il contribuente dovrà versare saldo 2021 e acconti 2022 per l’anno in corso entro il 30 giugno.

La seconda scadenza è il 30 novembre 2022 per il pagamento del secondo acconto 2022 o l’acconto unico 2022.

Per quanto invece riguarda i contributi Inps ( se non dovuti ad altra cassa previdenziale) le scadenze sono:

  • 16 febbraio 2022 relativi al quarto trimestre 2021;
  • 16 maggio 2022 (primo trimestre 2022);
  • 20 agosto 2022 ( secondo trimestre 2022);
  • 16 novembre 2022 ( terzo trimestre 2022);
  • 16 febbraio 2023 ( ultimo trimestre 2022).

Le aliquote contributive dipendono dalla cassa previdenziale a cui devono essere pagati i contributi, ad esempio per la Gestione Separata Inps si applica l’aliquota del 25,72% sul reddito imponibile (calcolato secondo i criteri prima visti).

Chi non può aderire al regime forfettario per le partite Iva?

Sono altresì previste delle esclusioni dall’accesso al regime forfettario con partita Iva agevolata:

È prevista, infatti, l’esclusione dall’accesso ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) o di regimi forfettari di determinazione del reddito. In base alla circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate è esclusa l’applicazione del regime forfettario anche alle imprese che applicano il regime del Patent Box;
  • non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), sono inoltre esclusi soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • sono escluse le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi;
  • sono esclusi anche i soggetti che nall’anno precedente hanno maturato redditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiori a 30.000 €, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

    Per conoscere nel dettaglio tutti i casi di esclusione dell’applicazione del regime forfetario, leggi l’approfondimento Regime Forfettario: tutte le cause dl’esclusione dalla Flat Tax

Partita Iva 2022 regime forfettario ex minimi: tutti i vantaggi

Quali sono i vantaggi per i contribuenti che decidono di aprire una partita Iva nel regime forfettario nel 2022?

Ecco un elenco dei principali vantaggi previsti:

  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che reddituali (l’unico obbligo rimane la numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi);
  • non assoggettamento ad Iva delle operazioni attive e indetraibilità dell’Iva sugli acquisti con conseguente esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici Iva, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (Intra e black list);
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
  • non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
  • esclusione dell’Irap e dagli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale);
  • introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini dei contributi Inps.

Obbligo di fatturazione elettronica per il regime forfettario

Un’importante novità è stata introdotta per coloro che sono in regime forfettario, infatti dal primo luglio 2022 entra in vigore la fatturazione elettronica anche per chi ha optato per tale regime fiscale di favore. L’obbligo di fatturazione elettronica è previsto nel decreto legge 36 del 2022, articolo 18, commi 2 e 3.

Non si applicherà nell’immediato a tutti i titolari di partita Iva in regime forfettario, ma solo a coloro che nell’anno di imposta precedente hanno maturato ricavi e compensi superiori a 25.000 €. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a tutti.

Al fine di aiutare i contribuenti ad adeguarsi alla nuova disciplina è previsto che per il terzo trimestre 2022, cioè per i mesi di luglio, agosto e settembre non saranno applicate sanzioni nel caso in cui l’impresa provvederà ad emettere la fattura elettronica entro il mese successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Il termine ordinario per l’emissione della fattura è invece di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni previste per la tardiva emissione sono:

  • 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati;
  • nel caso in cui la mancata fatturazione non rilevi al fine del superamento della soglia per uscire dal regime forfetario l’importo della sanzione va da 200 a 2.000 €.

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