Permessi e ferie hanno una funzione analoga, ma non sono uguali. Ecco quando e come si possono usare i Rol al posto delle ferie.
Permessi e ferie hanno una funzione simile, ma non sono uguali.
Il dipendente ha diritto in entrambi i casi alla stessa retribuzione che avrebbe percepito se fosse stato in servizio durante l’assenza. Nonostante ciò, ci sono delle differenze tra i due istituti che è importante conoscere per sfruttarli correttamente.
Molti lavoratori si chiedono in particolare se sia possibile usare i permessi trasformandoli in ferie, magari per godere di un periodo di vacanza più lungo o comunque superare il limite di ferie annuali. In altri casi sono i datori di lavoro a preferire che il dipendente utilizzi i permessi al posto delle ferie, spesso in modo controproducente per il lavoratore.
Vediamo quindi cosa prevede la legge e come fare per usufruire di ferie e permessi in modo vantaggioso.
Si possono trasformare i permessi in ferie?
Cominciamo subito dicendo che non è possibile trasformare i permessi in ferie nel senso letterale. Si tratta di istituti diversi tra loro, perciò non possono essere cumulati in un monte orario complessivo di assenze retribuite, né sono intercambiabili in maniera del tutto discrezionale e soprattutto unilaterale.
Di solito sono i dipendenti che vogliono usufruire dei permessi come se fossero ferie, mentre alle aziende conviene di norma il contrario. Questo è possibile a livello pratico, per quanto l’assenza debba comunque essere scalata dai permessi e non dalle ferie, ma soltanto entro certi limiti.
Trasformare i permessi retribuiti in ferie per un lavoratore significa principalmente goderne per un periodo continuativo lungo, nonostante i permessi retribuiti siano contati su base oraria. In proposito si parla infatti di Riduzione dell’orario di lavoro (Rol), che possono essere usati anche semplicemente per arrivare al lavoro più tardi qualche volta, a seconda delle proprie necessità.
La legge non vieta comunque di usare tutto il monte orario Rol previsto dai contratti collettivi e individuali in maniera continuativa, anche in un’unica soluzione. Il dipendente non può però imporre questa volontà, dovendo trovare un accordo con il datore di lavoro. Anche le ferie devono generalmente essere concordate, ma ci sono delle differenze sostanziali dovute alla legge. Le ferie devono infatti essere godute:
- nell’anno di maturazione per almeno due settimane continuative (salvo diversa volontà del dipendente);
- entro 18 mesi successivi all’anno di maturazione per altre due settimane, anche non continuative;
- entro le date eventualmente previste dal contratto o senza scadenza per periodi aggiuntivi, laddove previsti;
- senza possibilità di monetizzazione.
Gli obblighi contrattuali impongono comunque al datore di lavoro di concordare le ferie rispettandone la finalità costituzionale, quindi preferibilmente concedendo periodi continuativi adeguati al ristoro delle energie psicofisiche. Ciò non vale per i permessi, che derivano esclusivamente dai contratti e non dalla Costituzione, per quanto il datore di lavoro debba comunque rispettare i doveri di buona fede e correttezza.
I permessi sono inoltre monetizzabili, a differenza delle ferie. Il dipendente può quindi trovare un accordo con il datore di lavoro per usufruire dei Rol come se fossero delle ferie, ma non può imporsi oltre quanto gli viene garantito dal contratto.
Il datore di lavoro non può scambiare permessi e ferie
Neanche il datore di lavoro può imporre la propria volontà ai dipendenti circa la fruizione di ferie o permessi, in particolar modo per quanto riguarda questi ultimi.
Il datore di lavoro può imporre le ferie, entro certi limiti, ma non i permessi. Non è tutto, l’azienda non può neanche segnare come Rol le assenze che il dipendente considera ferie senza che il lavoratore stesso sia d’accordo.
Come anticipato, molte aziende preferiscono che i dipendenti usufruiscano di tutti i permessi (perché dovrebbero altrimenti pagarli). Ciò però non è possibile senza il consenso del dipendente, acquisito direttamente o tramite i sindacati.
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