Partite IVA, da zona gialla a arancione o rossa: come cambiano bonus e proroghe fiscali

Anna Maria D’Andrea

12/11/2020

02/12/2022 - 15:07

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Partite IVA: bonus e proroghe fiscali variano per zona gialla, arancione e rossa. Dal decreto Ristori al decreto Ristori-bis, si costruisce un meccanismo direttamente collegato alla classificazione operata dal Ministero della Salute, che modula gli aiuti riconosciuti in base alle restrizioni previste. Vediamo quindi come cambiano le misure di sostegno.

Partite IVA, da zona gialla a arancione o rossa: come cambiano bonus e proroghe fiscali

Partite IVA, bonus e proroghe fiscali sono direttamente collegati alla classificazione per zone effettuata dal Ministero della Salute.

Dal contributo a fondo perduto fino alla possibilità di differire il versamento di imposte sui redditi, IVA e contributi, a fare la differenza sarà il domicilio fiscale o la sede di esercizio dell’attività. Zona gialla, arancione e rossa beneficiano di misure di sostegno differenti, graduate in relazione alle restrizioni previste caso per caso.

Il passaggio dal decreto Ristori al decreto Ristori-bis porta alla definizione di agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto soggetti a continuo aggiustamento, con il rischio però di creare non poca confusione sia per i titolari di partita IVA che per gli enti coinvolti nell’erogazione degli aiuti.

Partite IVA, da zona gialla a arancione o rossa: come cambiano bonus e proroghe fiscali

Il decreto Ristori disegna la mappa degli aiuti previsti per i titolari di partita IVA su base nazionale.

Dal contributo a fondo perduto, fino alle prime agevolazioni fiscali, come il bonus affitti e taglio dell’IMU, è l’elenco dei codici ATECO allegato la bussola per la definizione della platea dei beneficiari.

Al decreto n. 137/2020 si è affiancato il decreto Ristori-bis, con il quale è stato ampliato il primo elenco dei codici ATECO e, in parallelo, è stato introdotto un regime specifico di aiuti per le zone rosse e per le zone arancioni.

Alle regole generali previste per l’accesso alle misure di ristoro, si affianca ora la necessità di monitorare l’evoluzione del livello di rischio e la classificazione del proprio territorio in zona gialla, arancione e rossa.

Vediamo quindi come cambiano gli aiuti per le partite IVA per ciascuna zona, partendo dal contributo a fondo perduto e proseguendo analizzando cosa cambia, soprattutto sul fronte delle scadenze fiscali, nel caso di passaggio da zona gialla a zona arancione o rossa.

Partite IVA, contributi a fondo perduto in zona gialla, arancione o rossa

I titolari di partita IVA beneficiari del contributo a fondo perduto su tutto il territorio nazionale (compresa la zona gialla) sono quelli individuati dall’elenco dei codici ATECO allegato al primo decreto Ristori, modificato dal decreto legge n. 149/2020 (il Ristori-bis).

I titolari di partita IVA in zona arancione o rossa, che esercitano attività individuate dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), hanno diritto ad una maggiorazione del contributo a fondo perduto erogato pari al 50% in più rispetto alla percentuale già riconosciuta.

Esclusivamente alle partite IVA attive alla data del 25 ottobre 2020, che esercitano attività incluse nell’elenco dei codici ATECO allegato al decreto Ristori-bis e con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto. Si tratta perlopiù di attività di commercio al dettaglio, ma anche relative a servizi di cura alla persona.

I requisiti per averne diritto sono, in ogni caso, quelli previsti per il primo fondo perduto, quello disciplinato dal decreto Rilancio.

Ne avranno diritto le partite IVA che, in riferimento al mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, hanno registrato una differenza di fatturato pari almeno al 33,33%. La verifica della riduzione subita non è prevista per le partite IVA con attività avviata nel 2019.

Cosa succede in tal caso se si passa da zona gialla a zona arancione o rossa? Nel decreto Ristori-bis non ci sono dettagli operativi, ma dovrebbe essere l’Agenzia delle Entrate a riconoscere in automatico la nuova quota spettante (si pensi alle gelaterie, pasticcerie e bar).

L’incrocio tra codici ATECO e classificazione per zone, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal Ministero della Salute, chiama in causa direttamente l’Agenzia delle Entrate, alla quale è affidato il compito di rimodulare l’ammontare del fondo perduto erogato, in relazione all’evoluzione del livello di rischio.

Partite IVA, proroga scadenze fiscali in zona gialla, arancione o rossa

Se per il contributo a fondo perduto è l’Amministrazione Finanziaria a dover monitorare l’evoluzione e la classificazione per colori del Ministero della Salute, la situazione è a dir poco contorta per la proroga delle scadenze fiscali.

Partendo dalla scadenza del secondo acconto Irpef, Ires ed Irap, il decreto Ristori-bis contiene alcune novità importanti:

  • la proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il 30 novembre 2020, si applica a tutte le partite IVA incluse nell’elenco di codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto Ristori e all’allegato 2 del Ristori-bis, che esercitano attività nelle zone rosse per le quali sono approvati gli ISA, senza il requisito del calo di fatturato;
  • la stessa previsione si applica ai gestori di ristoranti nelle zone arancioni.

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti di IVA e ritenute in scadenza il 16 novembre 2020, la proroga al 16 marzo 2021 si applica:

  • alle partite IVA che esercitano attività sospese su tutto il territorio nazionale, in base all’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020;
  • alle attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • alle partite IVA con attività inclusa nell’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 2 del decreto Ristori bis;
  • ad alberghi, agenzie di viaggio e tour operator con sede legale o operativa nelle zone rosse.

Lo stesso meccanismo graduale si applica anche per la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali del 16 novembre 2020:

  • si applica ai datori di lavoro di cui all’elenco dei codici ATECO del primo decreto Ristori (esteso dal Ristori-bis) su tutto il territorio nazionale. In tal caso la proroga non riguarda i premi INAIL;
  • si applica anche ai datori di lavoro con attività inclusa nell’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 2 del Ristori-bis nelle zone rosse.

Il rischio caos riguarda in particolare le scadenze del 16 novembre 2020 di IVA e ritenute, considerando le nuove ordinanze del Ministero della Salute relative alla classificazione di zone gialle ed arancioni.

La gradualità delle proroghe fiscali ed la mutevolezza della cartina geografica del livello di rischio, sta portando molte partite IVA ed intermediari a scegliere di versare le imposte dovute entro la scadenza ordinaria.

Rincorrere il virus si sta rivelando poco efficace sul fronte sanitario, così come su quello economico.

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