Bonus baby sitter e cassa integrazione sono cumulabili?

Rosaria Imparato

22 Giugno 2020 - 17:27

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Bonus baby sitter e cassa integrazione sono cumulabili solo se il trattamento di integrazione salariale è parziale: vediamo le novità contenute nella circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020.

Bonus baby sitter e cassa integrazione sono cumulabili?

Bonus baby sitter e cassa integrazione sono misure cumulabili? La risposta a questa domanda è contenuta nella circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020, con cui l’INPS effettua una sorta di dietrofront in merito alla compatibilità delle misure.

Ad oggi infatti il voucher per i servizi di baby sitting era incompatibile con qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, dunque non solo la Naspi, l’indennità di disoccupazione, ma anche cassa integrazione.

La circolare dell’INPS n. 73 rende più “fluido” il bonus baby sitter, in modo da poterlo utilizzare in parziale compatibilità con alcune misure, sempre nel rispetto di determinati requisiti: vediamo quali.

Bonus baby sitter e cassa integrazione sono cumulabili?

Tante le novità per le famiglie col decreto Rilancio, soprattutto grazie al bonus baby sitter. Ricordiamo infatti che il decreto n. 34/2020 ha sdoppiato il voucher, creando anche il bonus centri estivi, con cui si possono pagare l’iscrizione ai centri e i servizi integrativi per l’infanzia.

La circolare n. 73 del 17 giugno 2020 contiene molte novità in merito alla compatibilità del bonus baby sitter sia con la cassa integrazione che con i congedi parentali, ma procediamo con ordine.

Circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020
Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativiper l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi oinnovativi per la prima infanzia.

L’INPS nella circolare in commento prima ripercorre le incompatibilità del bonus baby sitter:

  • con il congedo speciale Covid;
  • l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore;
  • con le prestazioni di sostegno al reddito come Naspi o cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, l’Istituto specifica che:

“in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.”

Dunque, il bonus baby sitter è compatibile con la cassa integrazione parziale: cioè può essere fruito se l’altro genitore ad esempio lavora part time, 4 ore invece di 8, oppure nei singoli giorni in cui svolge l’attività.

Bonus baby sitter compatibile parzialmente con i congedi parentali

L’atra novità della circolare INPS in commento riguarda i genitori che hanno richiesto il congedo parentale, ma senza superare la durata di 15 giorni.

In questo caso infatti, e solo per questa categoria, si potrà richiedere il bonus baby sitter per un importo pari a 600 o 1.000 euro, in base alla categoria di appartenenza (poiché gli appartenenti alle forze dell’ordine e chi lavora nella sanità ha diritto al voucher con un importo maggiorato), o il bonus centri estivi.

Inoltre, gli appartenenti a questa categoria (cioè i genitori che hanno chiesto i giorni di permesso previsti dal decreto Cura Italia) possono comunque decidere di chiedere i giorni residui di congedo, quelli previsti dal decreto Rilancio.

È confermato il principio di alternatività, perché chi invece ha gà richiesto gli altri 15 giorni di congedo straordinario non può richiedere né il voucher baby sitter né il bonus centri estivi.

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