Stage sospesi per coronavirus: quali agevolazioni per gli stagisti?

Teresa Maddonni

27/03/2020

24/08/2020 - 12:18

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Stage sospesi per coronavirus: quali sono le agevolazioni per gli stagisti? Quale futuro per loro? Vediamo se e come il decreto Cura Italia prevede per loro tutele e cosa accade in caso di sospensione nelle varie Regioni.

Stage sospesi per coronavirus: quali agevolazioni per gli stagisti?

Stage sospesi per coronavirus, ma quali sono le agevolazioni per gli stagisti? Cosa prevede il Dl Cura Italia per loro? Quale futuro per i tanti tirocinanti rimasti a casa e per i quali non è possibile lo smart working?

Cerchiamo in questo articolo di rispondere ai dubbi e le incertezze, sulla base della normativa in vigore, per i tanti (troppi) stagisti che in giro per l’Italia sono stati costretti ad abbandonare, come tutti del resto, il posto di lavoro.

Gli stage sono stati sospesi, almeno per il momento, sulla base delle ordinanze delle varie Regioni. Il problema reale nel caso degli stagisti, e delle agevolazioni per questa categoria, è che lo stage non è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti e di conseguenza, nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda o datore di lavoro privato che sia, non è previsto alcun ammortizzatore sociale che sia Naspi o cassa integrazione.

Il problema ancora più radicale e radicato nel mercato del lavoro italiano è piuttosto l’abuso dello stage (tirocinio o internship che sia) anche quando non necessario laddove sarebbe più auspicabile un contratto vero e proprio.

Alcuni lettori ci hanno chiesto di fare luce e chiarezza sul mondo degli stage ai tempi del coronavirus. Vediamo allora con la sospensione degli stage in italia se e quando ci sono agevolazioni per gli stagisti, cosa dice il decreto Cura Italia in merito e cosa prevedono le diverse Regioni in Italia.

Stage sospesi per coronavirus: agevolazioni per gli stagisti?

Se gli stage sono sospesi per coronavirus ci sono agevolazioni per gli stagisti? Nella nostra analisi andremo a considerare solo stage o tirocini (dipende da come si decida di chiamarli) extracurriculari, vale a dire quelli che solitamente vengono attivati post laurea o comunque non previsti all’interno di un percorso di studi come per esempio quelli del programma Garanzia Giovani per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani dai 15 ai 29 anni.

Alcuni lettori ci hanno chiesto di fare luce su un aspetto fondamentale che riguarda la tutela di stagisti, che sono anche camerieri, commessi e chef, in questo periodo di emergenza e ci hanno chiesto, a ragione, anche se all’interno del decreto Cura Italia sono previste per loro delle tutele.

Purtroppo la risposta molto triste è che no, le tutele non ci sono e il motivo è molto semplice. Lo stage così inteso non è considerato un rapporto di lavoro. Facciamo riferimento pertanto alla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 in cui si sono definite nuovamente le linee guida in materia di tirocini e in cui si ribadisce che:

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.”

Non essendo il tirocinio un rapporto di lavoro questo non trova spazio all’interno del decreto Cura Italia e di conseguenza non sono previste delle agevolazioni. Non possono rientrare gli stagisti nelle misure di cassa integrazione in deroga (articolo 22 del decreto 18/2020) e non solo perché il decreto non lo stabilisce e perché non si tratta di un rapporto di lavoro, ma perché viene meno anche e soprattutto per l’azienda la necessità di formare una o più persone in un periodo di incertezza economica.

Non è prevista neanche l’indennità di 600 euro dell’articolo 27 del decreto 18/2020 Cura Italia dal momento che questa è rivolta ai titolari di partita Iva, ai soci di società di persone e di società di capitali ed ai lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (“alle sezioni speciali Ago”, come dice il decreto Cura Italia medesimo).

Gli stagisti non rientrano neanche nelle agevolazioni previste con il reddito di ultima istanza (articolo 44 del medesimo decreto) riservato solo ed esclusivamente a lavoratori dipendenti e autonomi (in cui rientrerebbero anche colf e badanti) o anche, ma in via eventuale fino al raggiungimento dei limiti di spesa, i liberi professionisti iscritti agli ordini.

Gli stagisti pertanto, i cui tirocini sono stati sospesi, non essendo lavoratori non hanno tutele. Questi si ritrovano a casa senza un’entrata (che è un rimborso fino a un massimo di 800 euro) a causa della sospensione dello stage.

Il problema, come anticipavamo, è ancora più grande laddove lo stage non venga utilizzato dal datore di lavoro come periodo formativo, ma come strumento che sostituisce un contratto di lavoro perché più conveniente dal momento che lo Stato contribuisce al compenso, che le regioni e le province possono farsi carico della copertura assicurativa, che il datore di lavoro non è tenuto a versare contributi né tanto meno un ticket di licenziamento alla fine dello stage.

Spesso infatti accade che nonostante lo stagista abbia concluso lo stage nell’ente o azienda ospitante questo non venga assunto, ma sostituito da un altro tirocinante. Vediamo cosa prevedono la Conferenza Stato-Regioni e le ordinanze regionali in caso di sospensione.

Sospensione degli stage: quale futuro per gli stagisti?

Sembra chiaro che la sospensione degli stage, senza alcuna copertura o garanzia, comporti che gli stagisti non abbiano futuro. La speranza, dal momento che alcuna agevolazione per loro è prevista in caso di sospensione nel DL Cura Italia, è che il tirocinio possa riprendere una volta cessata l’emergenza.

Le linee guida tracciate in materia di tirocini dalla Conferenza Stato-Regioni all’articolo 2 stabiliscono che:

il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari”.

Aggiunge inoltre che:

il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio”.

Di conseguenza, come ha fatto la Regione Lombardia, la sospensione degli stage al momento fino al 3 aprile può essere equiparata a infortunio, maternità e malattia, con il diritto alla riattivazione del tirocinio e il rimborso dovuto allo stagista successivamente.

La Regione Lombardia ha previsto, come anche altre Regioni, la possibilità di procedere con lo stage mediante smart working stabilendo che:

il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio.”

Diversa per esempio è la posizione della Regione Lazio nella cui nota del 13 marzo 2020 non si prevede lo smart working:

in qualità di istituto formativo, il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. Pertanto, allo stato attuale, non è prevista la possibilità di condurre il tirocinio in remoto (es. FAD) o in modalità “agile”, ossia tramite la configurazione organizzativa tipica del telelavoro e dello smart working.”

La Regione Lazio ha previsto, per fare un esempio, che gli stage ancora non avviati riprendano dopo l’emergenza, mentre per quanto riguarda quelli sospesi scrive che:

“per i tirocini extracurriculari e, in particolare, per i tirocini extracurriculari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (come ad esempio quelli attivati a valere del Programma regionale Garanzia Giovani), l’imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l’applicativo “Tirocini On Line” prima della conclusione inizialmente prevista da Progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.”

Questo ci fa pensare che essendo ammessa la sospensione dalla conferenza Stato-Regioni, volendo interpretare il testo, il contributo, ripreso lo stage, verrà comunque riconosciuto mediante «denuncia» sul portale online.

Tutte le regioni hanno disposto la sospensione dei tirocini fino al 3 aprile, ma cosa potrà accadere dopo i 30 giorni?

Il futuro degli stagisti è incerto.

La conferenza Stato-Regioni prevede anche l’interruzione del tirocinio e in questo caso il contributo viene meno. Possiamo immaginare che per gli stagisti che non possono continuare in smart working possa essere previsto successivamente una deroga data l’eccezionalità della situazione come quella dell’emergenza coronavirus.

Non dimentichiamo tuttavia che anche in quelle regioni in cui lo smart working per gli stage sia previsto, moltissimi camerieri, cuochi, commessi che sono stagisti sono fermi e privi di speranze. Lo stage per molti è l’unica occasione per lavorare in un Paese come il nostro.

La sospensione degli stage o interruzione per loro rappresenta un ulteriore colpo alle speranze per il futuro.

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