Le erogazioni liberali in favore degli Enti del Terzo Settore beneficiano di una deduzione o di una detrazione di imposta, ma quali sono i limiti e quando si applica l’una o l’altra agevolazione?
Come sono disciplinate deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali, donazioni, in favore degli Enti del Terzo Settore? In quali casi i dati sono già presenti nel modello 730/2025 precompilato?
Le erogazioni liberali, o donazioni, a Enti del Terzo Settore sono viste con particolare attenzione dal legislatore per le finalità sociali che generalmente hanno tali soggetti, proprio per questo hanno una disciplina particolare. In alcuni casi le erogazioni liberali sono assoggettate a detrazione, in altri casi a deduzione, ma qual è la differenza e in quali casi si applica l’una o l’altra agevolazione fiscale? In quale misura è riconosciuta l’agevolazione fiscale?
Ecco tutto ciò che c’è da sapere su deduzioni e detrazioni per le donazioni in favore di Enti del Terzo Settore.
Definizione e differenze tra detrazioni e deduzioni e beneficiari delle donazioni
Prima di approfondire le caratteristiche delle detrazioni e deduzioni per le donazioni in favore di Enti del Terzo Settore, andiamo a ripassare la differenza tra deduzione e detrazione:
- gli oneri detraibili vanno direttamente ad incidere sull’imposta da versare, diminuendola in base alla percentuale di detrazione spettante dal contribuente (si calcola la base imponibile, si applicano le aliquote fiscali del tributo, ricavando così l’imposta lorda, e si sottrae l’importo spettante per la detrazione. Ciò che resta è l’imposta netta);
- gli oneri deducibili vanno a ridurre la base imponibile sulla quale viene poi calcolata l’imposta (si calcola il reddito, si sottrae il valore delle deduzioni e si ottiene la base imponibile netta a cui applicare l’aliquota di imposta).
A questo punto è bene anche definire quali sono le Onlus e associazioni non lucrative nei cui confronti le donazioni determinano l’applicazione di questo particolare regime agevolativo. In base al decreto legislativo n. 460 del 1997 in materia di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” per onlus si intendono “le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti prevedono espressamente” obblighi come “l’esclusivo perseguimento della solidarietà” o la promozione di attività dall’impatto positivo sulla società come la beneficenza, l’assistenza sociale, l’educazione e l’istruzione, la cultura, lo sport e così via.
Ne consegue che effettuando donazioni a tali soggetti si possono ottenere i benefici fiscali che a breve descriviamo.
Normativa sulle erogazioni liberali
Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus e degli altri enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. In dichiarazione dei redditi con modello 730/2025 si indicano dai righi da E8 a E10.
L’importo della detrazione è elevato al 35% per le erogazioni liberali nei confronti di organizzazioni di volontariato per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Nel modello 730/2025 rigo E36.
Naturalmente, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità con la detraibilità delle stesse, ma l’una è alternativa all’altra. Spetta al contribuente scegliere se avvalersi dell’una o dell’altra agevolazione.
Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il relativo versamento.
Erogazioni liberali in favore di Enti del terzo settore in dichiarazione precompilata
Le erogazioni liberali in favore degli Enti del Terzo Settore, organizzazioni non lucrative, sono tra le voci di spesa nella maggior parte dei casi già presenti nella dichiarazione precompilata.
I contribuenti si chiedono, quindi, in tal caso come viene esercitata l’opzione tra detrazione e deduzione? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.
Non sempre le erogazioni liberali risultano però in precompilata. Questo avviene perché non tutti gli Enti del Terzo Settore hanno l’obbligo di trasmettere i dati sulle donazioni ricevute all’Agenzia delle Entrate. In questo caso spetta al contribuente indicare gli importi donati e scegliere tra detrazione e deduzione, naturalmente cercando la soluzione che porta a un maggiore risparmio di imposta.
Le Onlus, gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono, in via facoltativa, all’Agenzia i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs.241/1997.
Sono, invece, obbligati alla trasmissione dei dati delle donazioni ricevute i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
In ogni caso, affinché si possa ottenere l’agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione o deduzione, è necessario che la stessa sia effettuata attraverso l’uso di strumenti di pagamento tracciabili, quindi bonifico, carta di debito o di credito.
leggi anche
Detrazioni Irpef 730/2025, elenco dei tagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA