Premi e contributi INAIL 2021: riduzione dell’importo. Ecco a chi spetta

Teresa Maddonni

20/04/2021

16/06/2021 - 18:04

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I premi e contributi INAIL 2021 subiscono una riduzione dell’importo come stabilito da un decreto del ministero del Lavoro di concerto con il MEF, ma solo per alcune aziende. Vediamo nel dettaglio a chi spetta.

Premi e contributi INAIL 2021: riduzione dell’importo. Ecco a chi spetta

I premi e i contributi INAIL 2021 subiscono una riduzione nell’importo, ma solo per alcune aziende e per alcune tipologie di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

A stabilire per i premi e contributi INAIL dovuti dal datore di lavoro la riduzione è un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto risale al 23 marzo 2021 e approva la deliberazione n.179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL il 29 settembre 2020.

È stata stabilita di fatto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2021 pari al 16,36%, ma che non riguarda tutti.

Premi e contributi INAIL 2021: a chi spetta la riduzione dell’importo

Per i premi e contributi INAIL 2021 la riduzione percentuale dell’importo è stata fissata al 16,36% con decreto rispetto al 15,29% del 2020 e il 15,24% del 2019.

La riduzione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL nel 2021 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali spetta solo alle aziende che si trovino sul mercato da meno di due anni come stabilito dalla Legge di Bilancio 2014 cui il decreto fa riferimento.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dal 1° gennaio 2014 ogni anno con decreto si stabilisce la riduzione sui premi e contributi INAIL per le aziende con non più di due anni di vita.

Non solo, come si legge nel decreto del ministero, la riduzione si applica in specifici casi e quindi:

  • ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotraspotatori);
  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958; ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS, nelle more della loro revisione tariffaria.

Nel decreto viene anche specificato, in merito ai contributi e premi INAIL 2021 che “la riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.”

Premi e contributi INAIL 2021: come richiedere la riduzione

La riduzione dei premi e contributi INAIL 2021 le aziende la possono richiedere all’Istituto con apposita domanda da presentare online.

Ancora non si hanno indicazioni da INAIL sulla richiesta della riduzione dei premi e contributi 2021, ma i datori di lavoro che hanno fatto già domanda nel primo biennio di attività, quello 2019-2020, e abbiano ottenuto l’esito positivo, non dovrebbero ripresentarla perché il beneficio dovrebbe essere riconosciuto in automatico come accaduto in passato.

Possono richiedere la riduzione dei premi e contributi INAIL 2021 del 16,36%, come abbiamo detto, le aziende che non operano sul mercato da più di due anni, a patto tuttavia che rispettino determinati requisiti e quindi:

  • osservino le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • siano in regola con il versamento dei contributi.

Rimandiamo, nell’attesa di istruzioni da INAIL sulla domanda di riduzione dei premi e contributi 2021, al testo completo del decreto.

Premi e contributi INAIL 2021: riduzione del 16.36%
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 1022, concernente la misura della riduzione pari al 16,36 % per l’anno 2021, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui alla deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 settembre 2020.

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