Bonus 600 euro diventa da 1.000 euro nel decreto Rilancio

Teresa Maddonni

23/07/2020

Il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro nel decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020 ora convertito nella legge n.77/2020.

Il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro ed è quanto previsto dal decreto Rilancio converito nella legge n.77/2020 e che quindi ha subito integrazioni e modifiche grazie a una serie di emendamenti approvati.

Il decreto Rilancio ha previsto un rinnovo e un aggiornamento delle indennità già contenute nel Cura Italia convertito con modifiche nella legge n.27 del 24 aprile 2020.

Con il decreto Rilancio in alcuni casi il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro per partite Iva, quindi professionisti, Co.co.co, per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) nel mese di maggio.

Non è previsto per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti) per i quali è stato pensato il solo bonus 600 euro di aprile.

L’aumento della cifra avviene se si rispettano determinati requisiti che nel caso dei professionisti titolari di partita IVA si traducono in una comprovata riduzione del reddito.

Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il decreto Rilancio sul bonus 600 euro che diventa da 1.000 per la mensilità di maggio.

Bonus 600 euro diventa da 1.000 nel decreto Rilancio

Il bonus 600 euro diventa da 1.000 nel decreto Rilancio, ma per chi? A stabilirlo è l’articolo 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Come si legge nel testo:

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 17 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

L’articolo 27 si riferisce chiaramente ai professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co).

Ai professionisti di cui sopra l’indennità per il mese di maggio 2020 è riconosciuta, si legge, per una cifra pari a 1.000 euro se dimostrano una riduzione pari al 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019.

Dunque per gli stessi beneficiari il bonus afferente al mese di aprile il bonus sarà di 600 euro, mentre la quota di maggio sarà di 1.000 euro.

Lo stesso discorso vale per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

“che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto”

Nel caso dei professionisti titolari di partita IVA la riduzione del reddito nel bimestre per ottenere i 1.000 euro nel mese di maggio viene calcolato, come si legge, secondo il principio di cassa:

“Come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.”

Per ottenere il bonus di 1.000 euro è necessario dunque provarlo presentando all’INPS la domanda nella quale si autocertifica la presenza dei requisiti. L’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda che a sua volta comunicherà l’esito della verifica dei dati reddituali sulla base di accordi ci cooperazione tra le parti.

Il bonus di 600 euro non diventa di 1.000 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. In riferimento a costoro, vale a dire anche a commercianti e artigiani, il comma 4 dell’articolo 84 stabilisce:

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

Bonus 1.000 euro lavoratori turismo

Bonus di 1.000 euro anche per i lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali. Il decreto Rilancio conferma il bonus, ma che non sarà più di 600 euro anche per questa categoria di lavoratori per il mese di maggio 2020.

In particolare si va a modificare l’articolo 29 del decreto Cura Italia. Nel nuovo decreto, sulla base del meccanismo che abbiamo sopra illustrato si legge:

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

E per il mese di maggio 2020 il bonus diventa di 1.000 euro come si legge sempre nel dl Rilancio comma 6 dell’articolo 84:

“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.”

Per ottenere il bonus da 1.000 euro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

“Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Lo stesso bonus di 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra.

Bonus 600 euro decreto Rilancio per nuove categorie

Il bonus resta da 600 euro nel decreto Rilancio, senza lievitare, per i mesi di aprile e maggio, ma per nuove categorie i lavoratori esclusi dai benefici nel precedente decreto Cura Italia.

Come si può leggere al comma 8, che ha subito una piccola modifica in fase di conversione del decreto, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questi sono:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Con il nuovo emendamento sono introdotti anche gli intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Viene specificato inoltre che questi lavoratori per prendere il bonus di 600 euro non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.

Ancora il bonus di 600 euro viene riconosciuto anche per il mese di aprile ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo e un reddito non superiore a 50.000 euro. Lo stesso viene riconosciuto ai lavoratori dello spettacolo sempre iscritti al Fondo con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per i braccianti invece il bonus per il mese di aprile si riduce a 500 euro.

Bonus 600 o 1.000 euro anche a chi prende il reddito di cittadinanza

La novità del decreto Rilancio sul bonus di 600 euro o 1000 euro è che questo spetterebbe anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Questa è una condizione nuova rispetto al Cura Italia e il meccanismo è il medesimo del Reddito di emergenza.

Si legge sempre all’articolo 84 del Rilancio che nel rispetto dei requisiti che abbiamo visto il bonus di 600 euro o di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuto ai lavoratori che abbiamo sopra elencato anche se:

“Appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.”

L’incompatibilità del bonus di 600 euro che diventa da 1.000 euro, per qualcuno, con il reddito di cittadinanza si ha solo se l’importo di quest’ultimo è pari o superiori a quello del bonus.

Si tratta comunque di una novità assoluta rispetto al Cura Italiana che permetterà a chi prende il reddito di cittadinanza ed è in difficoltà di arrotondare con il bonus alla cifra di 600 euro o 1.000 per il mese di maggio del decreto Rilancio.

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