Una nuova sentenza ribadisce la posizione di forza del lavoratore che vuole richiedere il trasferimento per l’avvicinamento al domicilio del familiare disabile da assistere, ai sensi della legge 104.
Tra i diritti riconosciuti ai lavoratori che rientrano nelle tutele previste dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 c’è anche la possibilità di richiedere il trasferimento presso casa, o meglio in una sede più vicina al domicilio della persona assistita.
A questo proposito va segnalata una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, che rafforza la posizione dei lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, ponendo al tempo stesso precisi limiti al potere decisionale del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, deve tenere conto di quanto stabilito dalla legge e non può respingere la richiesta facendo riferimento soltanto a generiche esigenze organizzative aziendali.
Prima di vedere cosa hanno deciso i giudici, però, è utile fare un passo indietro e chiarire in cosa consiste il diritto al trasferimento per i lavoratori che beneficiano delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 e quali sono le condizioni richieste per poterne fare richiesta.
Diritto al trasferimento, cosa prevede la legge 104
Come anticipato, partiamo da quanto stabilisce la normativa a tutela dei lavoratori che assistono un familiare al quale è stata riconosciuta una condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Nel dettaglio, per questi lavoratori, oltre ad alcune forme di tutela come possono essere i permessi retribuiti, vi è la possibilità di chiedere il trasferimento presso una sede di lavoro che consenta di facilitare l’assistenza alla persona con disabilità.
È l’articolo 33, comma 5, della stessa legge a stabilire che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Lo stesso lavoratore, inoltre, non può essere trasferito in un’altra sede senza il proprio consenso.
Ma attenzione perché, almeno secondo la norma, non si tratta di un diritto assoluto. Nel suddetto articolo, infatti, tale necessità è vincolata ai casi in cui sussista la compatibilità della richiesta con la disponibilità di posti e con le effettive esigenze organizzative del datore di lavoro (le quali devono essere adeguatamente dimostrate).
Attenzione poi perché, nel caso dei dipendenti pubblici, c’è un ulteriore riferimento normativo, sul quale è bene non fare confusione. Si tratta dell’articolo 21 della legge n. 104 del 1992, che riconosce una specifica precedenza nell’assegnazione della sede al lavoratore con disabilità.
Nel dettaglio, la persona con un grado di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso un ente pubblico come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili. La stessa precedenza viene riconosciuta anche in caso di trasferimento presentato su domanda del dipendente.
Si tratta quindi di una tutela differente rispetto a quella prevista dall’articolo 33, comma 5 in quanto quest’ultima riguarda il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave, mentre l’articolo 21 si applica direttamente al dipendente pubblico al quale è stato riconosciuto il grado di invalidità richiesto.
Per quali familiari si può richiedere il diritto al trasferimento
Il diritto a scegliere, ove possibile, una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita può essere riconosciuto al lavoratore che presta assistenza al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto oppure a un parente o affine entro il secondo grado con disabilità grave.
Rientrano nella tutela anche i genitori, compresi quelli adottivi o affidatari, che assistono un figlio al quale è stata riconosciuta la condizione di grave disabilità.
Inoltre, la possibilità può essere estesa anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado, ma soltanto nel caso in cui i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
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Quando il datore di lavoro può opporsi
È proprio nell’espressione “ove possibile” contenuta nell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 che si inserisce l’ultima sentenza del Tribunale di Napoli Nord.
Il pronunciamento, di fatto, limita sensibilmente le possibilità per il datore di lavoro di respingere la richiesta di trasferimento per avvicinamento presentata dal dipendente.
Nel dettaglio, il datore di lavoro può opporsi soltanto quando dimostri l’esistenza di esigenze organizzative, tecniche o produttive prevalenti rispetto al diritto del lavoratore ad assistere il familiare con disabilità grave. Non sono quindi sufficienti richiami generici alla carenza di personale, alle necessità di servizio o alle difficoltà organizzative dell’azienda o dell’amministrazione.
L’onere della prova ricade interamente sul datore di lavoro, al quale spetta indicare in modo puntuale quali ostacoli impediscono il trasferimento, spiegando perché il lavoratore non possa essere assegnato alla sede richiesta o a una delle altre sedi indicate nella domanda. Occorre inoltre verificare l’effettiva disponibilità di posti e dimostrare che lo spostamento comprometterebbe in realisticamente il funzionamento dell’organizzazione.
Il diritto del lavoratore può quindi essere sacrificato soltanto in presenza di ragioni documentate e particolarmente rilevanti. In assenza di queste condizioni, il diniego rischia di essere considerato illegittimo.
Come farne richiesta (e cosa fare se viene respinta)
A questo punto non resta che un ultimo passaggio, ossia capire come fare richiesta di trasferimento e quali strumenti ha a disposizione il lavoratore nel caso in cui venga respinta.
Va subito chiarito che la legge non prevede un modulo unico valido per tutti. È pertanto opportuno che il lavoratore dipendente provveda a presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro o, nel caso del pubblico impiego, all’ufficio del personale dell’amministrazione di appartenenza, seguendo le eventuali procedure interne previste.
Nella richiesta bisogna fare riferimento all’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, indicando il rapporto di parentela con la persona assistita, il suo domicilio e la sede di lavoro richiesta. Inoltre, è consigliabile segnalare anche eventuali sedi alternative che consentirebbero comunque di ridurre la distanza, così da ampliare le possibilità di accoglimento della domanda.
Alla richiesta va allegato il verbale che riconosce al familiare la condizione di disabilità grave, insieme alla documentazione o alle dichiarazioni sostitutive utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti e l’effettiva necessità di assistenza. È inoltre opportuno descrivere le ragioni per cui l’avvicinamento risulta necessario per garantire la continuità delle cure.
Laddove tutta la procedura venga seguita perfettamente e sussistano le condizioni per l’avvicinamento, allora il lavoratore può chiedere che il diniego venga formalizzato e motivato per iscritto, così eventualmente da poter fare ricorso contro questa decisione rivolgendosi a un’organizzazione sindacale o a un avvocato per valutare la contestazione del provvedimento davanti all’autorità giudiziaria competente.