Più ore di permesso (e nuovo congedo) per i lavoratori con malattie oncologiche, croniche o invalidanti, oltre alla legge 104.
Ci sono importanti novità riguardo ad alcuni permessi previsti dalla legge 104 del 1992.
Grazie a quanto disposto dalla legge n. 106/2025 i lavoratori con disabilità avranno più ore di permesso retribuito per far fronte alle proprie esigenze mediche e terapeutiche.
Così, la tutela del diritto alla salute e al lavoro cresce, mentre si compie un altro passaggio verso l’effettiva integrazione dei cittadini con disabilità. La nuova legge, che introduce ulteriori strumenti di sostegno specifici accanto a quelli previsti dalla n. 104/1992, si inserisce infatti in un più ampio percorso di perfezionamento dei mezzi di inclusione e adeguamento.
Da poco più di un anno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 62/2024 che attua alcune innovazioni sulla definizione di disabilità, sulla valutazione di base e introduce l’accomodamento ragionevole spettante ai lavoratori disabili. Arrivano ora anche dei permessi aggiuntivi, di cui alcuni lavoratori potranno usufruire a partire dal 2026.
Più ore di permessi legge 104 dal 2026
L’articolo 2 della legge n. 106/2025 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e prevede l’introduzione di 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, da sommarsi a quelli previsti dalla legge 104 e dal resto della normativa.
Questi permessi sono rivolti ai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati:
- affetti da malattie oncologiche in fase attiva o di follow-up precoce;
- affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- genitori di figli minorenni affetti da malattie di cui sopra.
Queste 10 ore di permesso possono essere sfruttate, con prescrizione di un medico di medicina generale o specialista che opera in una struttura pubblica o privata accreditata, per:
- visite;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.
Durante le ore di permesso spetta la regolare retribuzione e contribuzione, al pari di quanto succede solitamente.
Conservazione del posto di lavoro e smartworking
Per i nuovi permessi, che si ricorda si sommano a quelli già previsti dall’ordinamento e alle eventuali tutele più favorevoli contrattuali, bisogna attendere il 1° gennaio 2026.
Parte della legge n. 106/2025, però, è entrata in vigore già il 9 agosto 2025, compreso l’articolo 1 relativo alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con gravi problemi di salute.
Di fatto, viene istituito un congedo non retribuito di 24 mesi di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, affetti da malattie oncologiche oppure malattie invalidanti o croniche con grado di invalidità pari o superiori al 74%.
Queste condizioni devono ovviamente essere supportate dal certificato medico e verificabili, consentendo al lavoratore di assentarsi per il periodo necessario (i 24 mesi possono essere goduti in maniera frazionata o continuativa) conservando l’occupazione.
Durante il congedo non viene corrisposta alcuna indennità, ma è compatibile con il godimento di eventuali altri benefici, anche economici, e il periodo non è computato ai fini previdenziali né nell’anzianità di servizio.
Gli interessati possono comunque riscattare i periodi di congedo con il versamento dei contributi, sempre tenendo conto di possibili previsioni più favorevoli del Ccnl applicato. Questo congedo può già essere utilizzato, ma per usufruirne è necessario aver prima terminato tutti gli altri periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo, sia con retribuzione che senza.
Durante il congedo, ovviamente, è fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi genere di attività lavorativa. Questa misura è fondamentale per garantire ai lavoratori con particolari esigenze di salute la possibilità di assentarsi giustificatamente senza ripercussioni sull’occupazione. Oltre al congedo, per i lavoratori autonomi viene prevista la sospensione dell’esecuzione dell’attività lavorativa svolta in via continuativa per il committente per un massimo di 300 giorni nell’anno solare, evitando così l’estinzione del contratto. La nuova legge, poi, prevede anche l’accesso prioritario allo smartworking per le stesse categorie di dipendenti citate, quando l’attività lavorativa lo consente.
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