Superbonus 110% e bonus edilizi: i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione dall’Agenzia delle Entrate

Rosaria Imparato

30 Novembre 2021 - 13:19

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Nella circolare n. 16 ci sono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità e sull’asseverazione dei prezzi per i bonus edilizi e il superbonus 110% in ottica antifrode.

Superbonus 110% e bonus edilizi: i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti riguarda il visto di conformità e l’asseverazione dei prezzi, o meglio le nuove regole riguardanti i due documenti introdotte dal decreto Antifrode (DL 157/2021).

Con l’entrata in vigore del decreto, a partire dal 12 novembre 2021 l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità dei prezzi è stato esteso:

  • per il superbonus 110% anche quando viene usato tramite detrazione in dichiarazione dei redditi;
  • per gli altri bonus edilizi, quando si opta per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

La circolare spiega cosa cambia per il visto di conformità nel superbonus 110% e quali sono le novità per gli altri bonus edilizi.

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia per il visto di conformità? I chiarimenti delle Entrate

Partiamo con i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate fornisce in merito al superbonus 110%. Il Dl 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il beneficiario usi l’agevolazione tramite detrazione in dichiarazione dei redditi. C’è, tuttavia, un’eccezione, che si verifica quando il beneficiario usa la dichiarazione dei redditi precompilata (sia per il 730 che per il modello Redditi), o quando è il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Inoltre, le spese per il visto di conformità sono tra quelle ritenute detraibili. Il visto di conformità riguarda i dati relativi ai documenti che attestano la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione. In ogni caso, il beneficiario che vuole effettuare lavori rientranti nel superbonus 110% deve comunque richiedere il visto di conformità su tutti i documenti previsti.

In quali casi si deve richiedere il visto di conformità? La circolare n. 16 del 29 novembre dell’Agenzia delle Entrate spiega che l’obbligo del visto si estende a:

  • le persone fisiche, anche esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a partire dal 12 novembre 2021 (data in cui il DL Antifrode è entrato in vigore);
  • le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

I beneficiari dell’agevolazione che hanno pagato le fatture prima del 12 novembre, quindi, sono esclusi dall’obbligo.

Per tutti gli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Il visto di conformità deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

Bonus edilizi e superbonus 110%: chiarimenti sull’asseverazione dei prezzi

Per quanto riguarda l’asseverazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si attende il decreto del Ministero della Transizione Ecologica per l’individuazione di valori massimi, per alcune categorie di beni.

L’asseverazione dovrà fare riferimento:

  • al decreto MiSE del 6 agosto 2020 sui requisiti tecnici per quanto riguarda i lavori rientranti nell’ecobonus, quindi per la riqualificazione energetica degli edifici;
  • al criterio residuale individuato dall’articolo 119, comma 13-bis, del decreto Rilancio, cioè a quanto stabilito nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi per gli interventi diversi da quelli rientranti nell’ecobonus, compresi quelli di riduzione del rischio sismico rientranti nel superbonus 110%.

Infine, la circolare in commento dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che non cambia la disciplina riguardante le comunicazioni di cessione del credito per le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi ammessi al superbonus 110%.

Circolare AdE n. 16/E del 29 novembre 2021
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157

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