Visto di conformità per bonus edilizi e superbonus 110%: le nuove regole del decreto anti-frode

Rosaria Imparato

12/11/2021

21/06/2022 - 10:32

condividi

Nuove regole per il visto di conformità nel decreto anti-frode: vediamo quando va presentato per i bonus edilizi e per il superbonus 110%. Vediamo inoltre i dubbi relativi alle ultime novità.

Visto di conformità per bonus edilizi e superbonus 110%: le nuove regole del decreto anti-frode

Il decreto-legge n. 157 prova ad arginare e prevenire le frodi per i bonus edilizi (compreso il superbonus 110%) e cambia le regole del visto di conformità. Sia il visto che l’asseverazione tecnica vanno apposti in caso di cessione del credito e sconto in fattura, non solo per il 110%, ma per tutte le agevolazioni fiscali per la casa che possono usufruire delle due opzioni.

Importanti novità anche per chi decide di usufruire del superbonus 110% tramite detrazione in dichiarazione dei redditi. Facciamo il punto della situazione per capire l’applicazione delle nuove regole, dei dubbi che rimangono e le possibili difficoltà burocratiche.

Visto di conformità: quando serve per il superbonus 110%? Le novità del decreto anti-frode

In seguito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti fiscali sono emerse frodi per oltre 800 milioni di euro, e il Governo è corso ai ripari con il decreto-legge n. 157 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2021. Il provvedimento cambia le regole del visto di conformità, estendendone l’obbligo anche agli altri bonus edilizi, e non solo per il superbonus 110%.

Ma procediamo con ordine. Con la nuova normativa, in vigore dal 12 novembre, il visto di conformità per il superbonus 110% dovrà essere sempre presentato:

Se invece il beneficiario del superbonus 110% ha abbastanza capienza IRPEF e decide di usufruire dell’agevolazione tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, il visto di conformità non va presentato solo se la suddetta dichiarazione:

  • viene presentata direttamente dal beneficiario (quindi usando la precompilata);
  • viene presentata dal sostituto d’imposta, che presta assistenza fiscale al contribuente.

Visto di conformità esteso ai bonus edilizi: quando va presentato?

L’obbligo di presentazione del visto di conformità è stato esteso anche agli altri bonus edilizi, qualora questi venissero usati tramite sconto in fattura o cessione del credito.

I bonus edilizi che possono essere usati tramite le alternative alla detrazione sono:

  • il bonus ristrutturazione;
  • l’ecobonus;
  • il sismabonus;
  • il bonus facciate.

I bonus casa esclusi dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura sono quindi il bonus mobili e l’agevolazione per sistemare giardini e terrazze.

Infine, è bene ricordare che la Legge di Bilancio 2022 nell’ultima versione disponile conferma la proroga delle due opzioni estesa anche ai bonus edilizi fino al 31 dicembre 2024.

Dubbi e difficoltà del nuovo decreto anti-frode

Con l’entrata in vigore delle nuove regole ci sono importanti aspetti pratici da prendere in considerazione. Innanzitutto, l’estensione del visto di conformità obbligatorio comporta la sospensione temporanea della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti e degli sconti in fattura.

Inoltre, anche se il modello di visto rimarrà pressoché identico, vanno pubblicati i nuovi modelli di comunicazione.

Altri dubbi riguardano poi l’asseverazione dei prezzi, fino a oggi prevista solo per il superbonus 110%, ma che il decreto estende anche a tutti gli altri bonus casa: il professionista dovrà asseverare solo la congruità in base alla spesa sostenuta o anche la realizzazione del relativo intervento? Il decreto sulla congruità delle spese è atteso entro 30 giorni a firma del Ministero della Transizione Ecologica.

Infine, resta da capire se i costi relativi al visto di conformità e all’asseverazione concorrano o meno al totale delle spese su cui calcolare l’importo della cessione del credito.

Iscriviti a Money.it