Attenzione, non basta recarsi al lavoro per avere diritto allo stipendio. Se non segui le indicazioni dell’azienda allora potresti avere la busta paga «bloccata».
Ci sono alcuni casi in cui l’azienda è legittimata a non pagare lo stipendio ai propri dipendenti.
È il caso, ad esempio, dell’assenza ingiustificata dal lavoro che, nei casi più gravi, ossia quando si protrae oltre i 15 giorni consecutivi, può determinare la cessazione del rapporto per dimissioni tacite, con la conseguente perdita del diritto alla Naspi.
Ma non è sufficiente presentarsi sul posto di lavoro per avere la certezza di ricevere la retribuzione a fine mese. Qualora, infatti, non segua il rispetto degli obblighi contrattuali e delle direttive del datore di lavoro, l’azienda può legittimamente sospendere il pagamento dello stipendio senza incorrere in responsabilità. L’orientamento della giurisprudenza degli ultimi anni è chiaro: il diritto alla retribuzione nasce solo a fronte dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa. In altre parole, l’inattività o il rifiuto ingiustificato di seguire le direttive del datore di lavoro possono giustificare il blocco dello stipendio, fermo restando che spetta sempre al datore di lavoro dimostrare l’esistenza delle condizioni che rendono legittima tale sospensione.
Diverso è invece il caso in cui l’azienda attraversi un periodo di difficoltà economica. In questa ipotesi, infatti, il rischio d’impresa non può essere trasferito sul lavoratore e il mancato pagamento della retribuzione non è mai giustificato. Proprio per far fronte a situazioni di questo tipo, l’ordinamento prevede specifiche forme di tutela a favore del dipendente, che possono attivarsi anche in presenza di una crisi di liquidità del datatore di lavoro.
Stipendio non pagato per assenza ingiustificata
Come anticipato, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, il datore di lavoro è legittimato a sospendere il pagamento della retribuzione per i giorni non lavorati, senza che ciò configuri una sanzione disciplinare o un comportamento illegittimo.
A tal proposito, ricordiamo che l’assenza è considerata ingiustificata ogni volta che il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro senza un motivo valido oppure senza averne dato tempestiva comunicazione al datore, anche laddove di fatto esisterebbe una causa legittima di assenza. Pensiamo ad esempio al lavoratore che si assenta perché malato ma non ne dà comunicazione all’azienda e non si reca neppure dal medico: in quel caso si configura la mancata giustificazione.
E attenzione, perché in queste ipotesi, oltre alla perdita dello stipendio per i giorni non lavorati, l’azienda può avviare un procedimento disciplinare, applicando sanzioni proporzionate alla gravità del comportamento. Tant’è che nei casi più gravi, ossia quando l’assenza ingiustificata si protrae oltre i limiti previsti dal Ccnl o, in mancanza di una specifica disciplina contrattuale, per più di 15 giorni consecutivi, il rapporto di lavoro può cessare per dimissioni tacite. In tale evenienza il lavoratore non solo perde il diritto alla retribuzione per il periodo di assenza, ma non può accedere alla Naspi, poiché la cessazione del rapporto è considerata frutto di una sua scelta, seppur implicita.
Stipendio non pagato se il dipendente non lavora
Ma il diritto allo stipendio non nasce dalla semplice presenza sul luogo di lavoro, ma dallo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa. Di conseguenza, anche quando il dipendente si presenta regolarmente in ufficio, il datore di lavoro può essere legittimato a non pagare la retribuzione se l’attività non viene svolta per causa imputabile al lavoratore.
Questo orientamento è stato più volte confermato dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito come il blocco dello stipendio non integri una sanzione disciplinare, ma rappresenti una conseguenza diretta dell’inadempimento contrattuale del lavoratore. In particolare, con la sentenza n. 17353 del 2012, la Suprema Corte ha affermato che il diritto alla retribuzione presuppone l’effettiva esecuzione della prestazione o, quantomeno, la sua corretta offerta. Analogo principio è stato ribadito da un’altra sentenza della Cassazione, n. 18462 del 2014, secondo la quale datore di lavoro può legittimamente sospendere la retribuzione anche senza avviare un procedimento disciplinare, quando la mancata prestazione è imputabile al dipendente.
Resta fermo, tuttavia, il limite della buona fede e della proporzionalità: il datore di lavoro non può avvalersi dell’articolo 1460 c.c. per giustificare il blocco totale dello stipendio in presenza di mancanze lievi o di un inadempimento marginale. Inoltre, qualora l’inattività derivi da carenze organizzative o dalla mancanza di strumenti di lavoro, si configura una situazione di mora del creditore ai sensi dell’articolo 1206 del Codice civile, con conseguente permanenza dell’obbligo retributivo in capo all’azienda.
E se l’azienda è in crisi?
La situazione cambia radicalmente quando il mancato pagamento dello stipendio non dipende dal comportamento del lavoratore, ma dalle difficoltà economiche dell’azienda. In questo caso, però, il rischio d’impresa non può mai essere trasferito sul dipendente, pertanto anche in presenza di una crisi di liquidità il datore di lavoro resta obbligato a corrispondere la retribuzione per l’attività regolarmente svolta.
Le difficoltà finanziarie, quindi, non legittimano il blocco dello stipendio, né possono giustificare ritardi o omissioni nei pagamenti. Quando ciò accade, il lavoratore ha diritto ad attivare le tutele previste dall’ordinamento, dal sollecito formale alla messa in mora, fino al ricorso al giudice del lavoro. Nei casi più gravi, e soprattutto in presenza di un mancato pagamento reiterato, può inoltre valutare le dimissioni per giusta causa, con conseguente accesso alla Naspi.
Se la crisi aziendale sfocia in una situazione di insolvenza strutturale, l’ordinamento prevede infine strumenti di protezione ulteriori, come l’intervento del Fondo di Garanzia Inps, con il quale è possibile recuperare fino a tre mensilità di stipendio non pagato.
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