Lavorare dal luogo di villeggiatura, è consentito? Ecco cosa stabilisce la normativa sullo smart working.
Lavorare e, al tempo stesso, essere in vacanza? Con il sempre più diffuso ricorso allo smart working, diventato ormai una vera e propria modalità di organizzazione del lavoro in numerosi contesti, è possibile, fermo restando che non si possa propriamente parlare di “vacanza”, visto che si tratterebbe quasi di un ossimoro.
D’altronde, non si può lavorare e contemporaneamente essere in ferie: è invece possibile essere a tutti gli effetti in servizio, svolgendo però la propria attività lavorativa dal luogo scelto per la villeggiatura.
Un fenomeno ormai talmente diffuso da essersi guadagnato persino un nome specifico: workation, termine nato dall’unione di work e vacation e appunto utilizzato per indicare il lavoro svolto dal luogo delle vacanze.
Ma siamo sicuri che tutto ciò sia sempre legittimo? È vero che, almeno in linea teorica, il luogo dal quale si lavora in smart working potrebbe essere indifferente, consentendo così al dipendente di allontanarsi prima da casa e raggiungere una delle località scelte per le proprie vacanze. Allo stesso tempo, però, è necessario fare chiarezza sui limiti effettivamente imposti dalla normativa e dagli accordi aziendali, che potrebbero impedire una simile pratica oppure obbligare il lavoratore a informarne preventivamente l’azienda.
Vediamo quindi come comportarsi quando si vuole lavorare in smart working dal luogo di vacanza, così da evitare che qualche giorno trascorso lontano da casa possa trasformarsi in una violazione degli obblighi lavorativi e, nei casi più gravi, comportare una sanzione disciplinare, fino ad arrivare al licenziamento.
Dove (si può) lavorare in smart working
Non esiste una risposta valida per tutti rispetto a quali siano i luoghi in cui è legittimo lavorare da remoto, dal momento che molto dipende da quanto previsto nell’accordo tra lavoratore e azienda.
Il punto di partenza è l’articolo 18 della legge n. 81/2017, secondo cui il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato svolta senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, in cui la prestazione può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
Al tempo stesso, l’articolo 19 della stessa legge stabilisce che l’accordo individuale deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, con la possibilità di definire specifici luoghi nei quali è consentito lavorare, così come possono essere previste determinate esclusioni o condizioni da rispettare.
In assenza di indicazioni particolari il lavoratore dispone generalmente di una maggiore libertà nella scelta del luogo dal quale svolgere la prestazione. Questo significa che, in linea di principio, è anche possibile partire prima per le vacanze e continuare a lavorare in smart working dalla località di villeggiatura.
Ovviamente lo spostamento non deve incidere sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa né comprometterne la produttività. Pensiamo, ad esempio, a chi nel luogo scelto per le vacanze non dispone di una connessione internet adeguata, oppure si trova in un ambiente che non garantisce sufficienti condizioni di riservatezza o sicurezza.
A questo proposito, anche il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 prevede che il lavoratore possa individuare liberamente il luogo dal quale svolgere la prestazione, purché questo abbia caratteristiche tali da consentire il regolare svolgimento dell’attività.
La libertà nella scelta del luogo, quindi, esiste - salvo il caso in cui sia espressamente previsto il contrario - ma non è assoluta: prima di trasferirsi nella località di vacanza è sempre opportuno essere certi del fatto che non ci saranno difficoltà strutturali nello svolgere l’attività lavorativa.
Cosa rischia chi non rispetta le regole?
Lavorare in smart working da un luogo diverso da quello consentito dall’azienda può avere conseguenze disciplinari: a questo proposito, l’articolo 21 della legge n. 81/2017 stabilisce che l’accordo relativo al lavoro agile individui anche le condotte connesse allo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali che possono comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Di conseguenza, se il dipendente lavora da un luogo espressamente escluso dall’accordo, oppure sceglie una postazione che non consente di svolgere al meglio il proprio lavoro, il suo comportamento può essere considerato un inadempimento degli obblighi lavorativi.
La sanzione dipenderà ovviamente dalla gravità della violazione: si può quindi andare dalle misure meno gravi fino, nei casi più seri e quando venga meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, anche al licenziamento disciplinare.
Infortunio sul lavoro, valgono le stesse regole in villeggiatura?
Il fatto di lavorare in smart working da una località di villeggiatura non fa venir meno automaticamente la tutela contro gli infortuni sul lavoro.
A stabilirlo è l’articolo 23 della legge n. 81/2017, secondo cui il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali. Un principio chiarito anche dalla circolare Inail n. 48/2017.
Quindi, se durante lo smart working si verifica un incidente riconducibile all’attività lavorativa, la copertura assicurativa può operare anche quando il dipendente si trova nel luogo scelto per trascorrere le proprie vacanze.
Naturalmente, deve esserci un collegamento tra l’infortunio e la prestazione lavorativa. Restano infatti esclusi, in linea generale, gli eventi riconducibili al cosiddetto rischio elettivo, ossia quelli determinati da una scelta volontaria del lavoratore estranea alle esigenze dell’attività lavorativa e tale da interrompere il collegamento tra lavoro ed evento dannoso.
Particolare attenzione va poi riservata all’infortunio in itinere. La legge tutela anche gli incidenti avvenuti nel tragitto tra l’abitazione e il luogo scelto per svolgere il lavoro agile, ma soltanto quando la scelta di quel luogo risponde a esigenze connesse alla prestazione oppure alla conciliazione tra vita privata e lavoro e, comunque, rispetta criteri di ragionevolezza.