Cosa si intende per infortunio sul lavoro e come funziona

Giorgia Dumitrascu

28 Gennaio 2026 - 18:19

L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo dovuto a una causa violenta, che si verifica in occasione di lavoro, che può comportare inabilità temporanea, permanente o morte.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro e come funziona

Un infortunio sul lavoro non è solo un incidente avvenuto durante l’orario di servizio. Per essere riconosciuto come tale devono sussistere requisiti precisi, stabiliti dalla legge e applicati dall’INAIL, dai quali dipendono tutela assicurativa, indennità economica e responsabilità del datore di lavoro. Il tema è tutt’altro che marginale, ogni anno in Italia si registrano oltre mezzo milione di denunce di infortunio sul lavoro, con centinaia di eventi mortali, secondo i dati ufficiali INAIL.

Qual è la definizione legale di infortunio sul lavoro

Espressioni come infortunio al lavoro, infortunio professionale o infortunio di lavoro indicano la stessa realtà giuridica:

“Un evento improvviso collegato all’attività lavorativa e potenzialmente tutelato dal sistema assicurativo”.

La disciplina di riferimento è quella dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul D.P.R. n. 1124/1965, e applicata dall’INAIL. Nel tempo, la tutela si è evoluta, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha ampliato le ipotesi di indennizzo, mentre il D.Lgs. n. 81/2008 ha spostato l’attenzione sulla prevenzione, valorizzando il ruolo delle condizioni di lavoro e della gestione del rischio.

Quando un infortunio al lavoro è riconosciuto?

Il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro presuppone che l’evento presenti tutti i requisiti richiesti, così come interpretati dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.

“Non è rilevante solo il luogo dell’evento ma il collegamento tra l’attività lavorativa e il fatto che ha causato la lesione”.

In particolare, l’evento deve:

  • causa violenta: l’evento deve derivare da un fattore esterno, improvviso e concentrato nel tempo, idoneo a provocare una lesione;
  • occasione di lavoro: il fatto deve collocarsi nella sfera del rischio lavorativo, in connessione con l’attività svolta o con le condizioni in cui essa si realizza;
  • nesso causale: deve essere accertato il collegamento diretto tra lavoro (o ambiente di lavoro) ed evento dannoso;
  • evento lesivo: la lesione deve incidere in modo giuridicamente rilevante sull’integrità fisica o psichica del lavoratore.

La mancanza di uno solo di questi elementi è sufficiente a escludere il riconoscimento dell’infortunio e, di conseguenza, l’accesso alle prestazioni assicurative.

Quando opera la tutela INAIL?

Un punto spesso frainteso riguarda il comportamento del lavoratore. La tutela assicurativa non viene meno se l’infortunio è causato da imprudenza, negligenza o imperizia, purché la condotta resti inserita nel contesto lavorativo. Infatti, l’assicurazione contro gli infortuni copre anche gli errori e le disattenzioni che si collocano nel normale svolgimento dell’attività.

La copertura è invece esclusa nei casi di rischio elettivo. Si tratta delle ipotesi in cui l’evento è provocato da un atto arbitrario, volontario e del tutto estraneo alle esigenze di lavoro, compiuto per finalità personali. Ad esempio, se un lavoratore, durante l’orario di lavoro, decide di arrampicarsi su un macchinario o di compiere un’azione per puro svago o per motivi personali, del tutto estranei alle mansioni affidategli, e si fa male, l’evento non è considerato infortunio sul lavoro.

Qual è la differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale?

La linea di confine è fra danno improvviso e danno che matura nel tempo. È su questo piano che si colloca la differenza fra infortunio sul lavoro e malattia professionale, due fattispecie entrambe coperte dall’assicurazione obbligatoria, ma fondate su presupposti diversi. Se l’infortunio è legato a un fatto traumatico avvenuto in un momento preciso, la malattia professionale è il risultato di una esposizione prolungata e ripetuta a un rischio lavorativo. In questo modo, il danno si forma gradualmente fino a manifestarsi solo quando diventa clinicamente rilevante.
Alcuni esempi di malattia professionale sono:

  • la sordità da rumore, dovuta all’esposizione continuativa a fonti sonore elevate;
  • le patologie respiratorie causate dall’inalazione prolungata di polveri o sostanze nocive;
  • i disturbi muscolo-scheletrici legati a movimenti ripetitivi o posture forzate.

Invece, rientrano tra gli infortuni sul lavoro:

  • una caduta da una scala o da un’impalcatura, avvenuta durante l’attività lavorativa;
  • un taglio o schiacciamento provocato dall’uso improvviso di un macchinario;
  • una ustione causata dal contatto accidentale con sostanze o superfici ad alta temperatura.

Un infortunio non può essere trattato come una patologia, cambiano le prove richieste, le procedure e, in concreto, il percorso di riconoscimento della tutela assicurativa.

Come funziona l’infortunio sul lavoro?

Quando si verifica un infortunio sul lavoro, la tutela assicurativa non scatta in automatico. Il riconoscimento dell’evento e il pagamento delle prestazioni dipendono dal rispetto di una procedura precisa, che coinvolge sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio?

L’art. 52 del DPR n. 1124/1965 stabilisce l’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro, anche quando l’evento sembri inizialmente di lieve entità.
In sostanza, la procedura prevede:

  • comunicazione tempestiva dell’accaduto al datore di lavoro;
  • accesso alle cure mediche, presso il pronto soccorso, il medico competente o il medico curante;
  • rilascio del certificato medico di infortunio, che viene trasmesso per via telematica all’INAIL.

Se la comunicazione al datore di lavoro non è immediata, il lavoratore perde il diritto all’indennità per i giorni antecedenti alla denuncia. Infatti, la tutela assicurativa opera solo a partire dal momento in cui l’infortunio viene correttamente segnalato.

“La tempestività della comunicazione è decisiva, non solo sul piano formale ma anche su quello economico”.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Ricevuta la notizia dell’infortunio e gli estremi del certificato medico, entrano in gioco gli obblighi del datore di lavoro. L’art. 53 del DPR n. 1124/1965 impone la denuncia telematica dell’infortunio all’INAIL entro termini rigorosi:

  • entro 48 ore dalla ricezione del certificato;
  • entro 24 ore nei casi di infortunio con pericolo di morte o evento mortale.

La denuncia ha una funzione centrale: consente all’INAIL di avviare la pratica, verificare i presupposti dell’infortunio sul lavoro e procedere, se dovuto, con l’indennizzo. L’omissione o il ritardo nella denuncia espone il datore di lavoro a responsabilità amministrative e a sanzioni, senza incidere sul diritto del lavoratore alla tutela assicurativa, che resta comunque garantita.

Chi paga l’infortunio sul lavoro e quanto si prende

Chi paga l’infortunio sul lavoro e quanto si prende dipende dai giorni di assenza. Il trattamento economico non è unico né immediato, ma segue una progressione temporale precisa, che coinvolge prima il datore di lavoro e poi l’INAIL.

L’infortunio sul lavoro è pagato al 100%?

Nei primi giorni successivi all’evento si procede con questa scansione:

  • il giorno dell’evento viene retribuito al 100% dal datore di lavoro, come normale giornata lavorativa;
  • i primi 3 giorni successivi, in linea generale sono a carico del datore di lavoro, con una copertura pari al 60% della retribuzione, salvo condizioni di miglior favore previste dal contratto collettivo applicato;
  • dal quarto giorno in poi, interviene l’INAIL con l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, pari: al 60% della retribuzione fino al 90° giorno; al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione.
    Le percentuali indicate rappresentano il trattamento minimo legale: molti CCNL prevedono integrazioni che portano la copertura economica a livelli più elevati.

Quanto dura l’infortunio e quando arrivano i soldi?

La durata dell’infortunio sul lavoro coincide con il periodo di inabilità temporanea, certificato dal medico e soggetto a eventuali controlli. Non esiste una durata prefissata, l’assenza si protrae fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi.
I pagamenti seguono le tempistiche amministrative INAIL, ma risultano di norma regolari quando l’anticipo avviene in busta paga. Nella pratica, l’indennità INAIL viene spesso anticipata in busta paga dal datore di lavoro e poi recuperata, così da garantire continuità nei pagamenti al lavoratore.
Il rientro al lavoro avviene solo dopo la chiusura dell’infortunio e, nei casi di assenza prolungata, può essere subordinato alla visita medica di idoneità. Se l’infortunio richiede nuovi interventi o terapie, è possibile la riapertura o il prolungamento della tutela, sempre su certificazione medica.

Cos’è l’infortunio in itinere e quando è coperto

Rientra tra gli infortuni sul lavoro anche l’infortunio in itinere, cioè quello che si verifica durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro. La tutela è prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 ed è riconosciuta quando il percorso:

  • è necessario per raggiungere il luogo di lavoro;
  • segue un percorso normale, senza deviazioni arbitrarie.

L’uso del mezzo pubblico è, in via generale, sempre coperto. L’utilizzo del mezzo privato è invece indennizzabile solo se necessitato, ad esempio per assenza di collegamenti pubblici adeguati o per incompatibilità con gli orari di lavoro. Sono ammesse deviazioni e interruzioni solo quando rispondono a esigenze essenziali (come accompagnare un figlio a scuola o soddisfare bisogni primari). Al contrario, gli spostamenti compiuti per motivi personali interrompono il collegamento con il lavoro e fanno venir meno la tutela.

Quando l’infortunio sul lavoro non è riconosciuto

La principale ipotesi di esclusione è il rischio elettivo. Si verifica quando l’evento è causato da un comportamento volontario e arbitrario, del tutto estraneo alle esigenze lavorative e motivato da finalità personali. Un’ulteriore ipotesi in cui la tutela può essere esclusa riguarda lo stato di ebbrezza o l’uso di sostanze stupefacenti. Ciò avviene quando lo stato di alterazione è volontario e risulta determinante nella causazione dell’evento. In altre parole, non è sufficiente accertare che il lavoratore fosse in stato di ebbrezza, occorre che tale condizione abbia inciso in modo diretto sull’infortunio, spezzando il collegamento con il rischio lavorativo tutelato.

Accanto alle ipotesi di esclusione, rilevano anche i limiti comportamentali durante il periodo di infortunio. Infatti, il lavoratore è soggetto a controlli sanitari e deve adottare una condotta coerente con lo stato di inabilità.
Svolgere attività lavorativa durante l’infortunio o tenere comportamenti incompatibili con la ripresa può comportare:

  • la perdita dell’indennità;
  • il disconoscimento dell’infortunio;
  • conseguenze disciplinari sul rapporto di lavoro.

Questa distinzione finale chiarisce il perimetro della tutela: l’assicurazione copre i rischi legati al lavoro ma resta esclusa quando l’evento dipende da scelte personali che interrompono il nesso con l’attività lavorativa.

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