Assegno di inclusione, nuova guida per il rinnovo vista l’ormai prossima scadenza del secondo periodo di percezione da 12 mesi. Ecco tutto quello che serve sapere e come comportarsi.
Con il messaggio n. 2437 del 2026, l’Inps ha fornito nuove indicazioni sul rinnovo dell’Assegno di inclusione, la misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza e che, per molte famiglie, si appresta a entrare nel terzo periodo di percezione.
A differenza di quanto previsto inizialmente, con l’ultima legge di Bilancio sono stati eliminati i limiti al numero dei rinnovi. L’Assegno di inclusione ricalca quindi, sotto questo aspetto, il Reddito di cittadinanza, potendo essere rinnovato più volte, fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa.
Rispetto al primo rinnovo, con il quale si è passati dal periodo iniziale di 18 mesi a un secondo ciclo di 12 mensilità, bisogna però tenere conto di alcune importanti novità introdotte nel frattempo a sostegno delle famiglie.
Con il Reddito di cittadinanza, e inizialmente anche con l’Assegno di inclusione, era infatti obbligatorio attendere un mese prima di presentare la domanda di rinnovo. Di conseguenza, tra un periodo di fruizione e quello successivo rimaneva una mensilità scoperta.
Una penalizzazione alla quale il governo Meloni ha scelto di porre rimedio, prima riconoscendo un contributo straordinario fino a 500 euro per la mensilità di sospensione e poi modificando la decorrenza della misura. D’ora in avanti, infatti, l’Assegno di inclusione decorre già dal mese in cui viene presentata la domanda di rinnovo, anche se la prima mensilità viene riconosciuta in misura ridotta del 50%.
Un cambiamento che, considerando l’avvicinarsi della scadenza del secondo periodo di percezione della durata di 12 mesi, rende necessario aggiornare la guida al rinnovo dell’Assegno di inclusione. Ecco, quindi, tutto quello che bisogna sapere alla luce delle ultime indicazioni fornite dall’Inps.
Quando rinnovare l’Assegno di inclusione
Gran parte delle famiglie che beneficiano dell’Assegno di inclusione percepisce la misura fin dalla sua introduzione, avvenuta nel gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Per questi nuclei, quindi, il primo periodo di 18 mesi si è concluso nel 2025 e, dopo il rinnovo per ulteriori 12 mensilità, anche il secondo ciclo è ormai prossimo alla scadenza.
Nel dettaglio, chi riceve l’ultima mensilità a luglio 2026 potrà presentare una nuova domanda di rinnovo a partire dal 1° agosto. Più in generale, la richiesta deve essere inoltrata dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento: le domande presentate prima della conclusione del periodo in corso non possono infatti essere accolte.
Come nella precedente procedura, quindi, la domanda va presentata nel mese successivo a quello in cui viene erogata l’ultima mensilità. Come vedremo di seguito, infatti, a cambiare è soltanto la decorrenza della prestazione, visto che non è più previsto un mese di sospensione tra un periodo di fruizione e quello successivo.
Come rinnovare l’Assegno di inclusione
Per rinnovare l’Assegno di inclusione bisogna presentare una nuova domanda, seguendo la stessa procedura già prevista per il primo rinnovo. La richiesta può essere inviata direttamente dal sito dell’Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns, oppure rivolgendosi a un Caf o a un patronato. O c’è anche l’alternativa tramite contact center, al numero verde dell’Inps.
Di fatto, quindi, il rinnovo viene gestito come una nuova domanda, per quanto però vada fatta una distinzione tra nuclei familiari rimasti invariati e quelli che, nel frattempo, hanno subito modifiche.
Infatti, se la composizione della famiglia non è cambiata, fatta eccezione per eventuali nascite o decessi, non è necessario iscriversi nuovamente alla piattaforma Siisl né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale, in quanto restano validi gli adempimenti già effettuati in precedenza.
Se invece il nucleo familiare è cambiato, bisogna effettuare una nuova iscrizione al Siisl e firmare un nuovo Pad: solamente in questo caso, il pagamento decorrerà dal mese in cui viene completata la sottoscrizione.
Da quando decorre l’Assegno di inclusione dopo il rinnovo
La grande novità di quest’anno è quella per cui, salvo il caso appena descritto in cui sia necessario sottoscrivere un nuovo Pad, la decorrenza dell’Assegno di inclusione coincide con il mese in cui viene presentata la domanda di rinnovo. Per i nuclei familiari rimasti invariati, quindi, è sufficiente inoltrare la richiesta nel mese successivo all’ultimo pagamento per evitare che tra un periodo di fruizione e quello successivo resti una mensilità scoperta.
Diverso è il caso delle famiglie la cui composizione è cambiata rispetto alla precedente domanda. In questa situazione è necessario effettuare una sottoscrivere il prima possibile anche il nuovo Pad, così da non subire rallentamenti.
Va comunque ricordato che la prima mensilità del nuovo periodo viene dimezzata, in quanto pari al 50% dell’importo spettante. Se, ad esempio, il nucleo ha diritto a 700 euro al mese, per la prima mensilità dopo il rinnovo ne riceverà 350. Dalla mensilità successiva, invece, l’importo tornerà a essere riconosciuto per intero, sempre che continuino a essere rispettati tutti i requisiti previsti.
Cosa succede alla Carta ADI dopo il rinnovo
Al netto delle indicazioni sul nuovo importo, è bene sapere cosa succede alla Carta ADI dopo la presentazione della domanda di rinnovo. Anche in questo caso, infatti, molto dipende dalla composizione del nucleo familiare e da chi presenta la nuova richiesta.
Se il nucleo è rimasto invariato, il richiedente è lo stesso e la Carta ADI è ancora attiva, gli importi spettanti continueranno a essere accreditati sulla carta già in uso. Non sarà quindi necessario recarsi alle Poste per ritirarne una nuova.
Tuttavia, come visto nei paragrafi precedenti, il rinnovo può essere presentato anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. In questo caso, se il nuovo richiedente è già titolare di una Carta ADI attiva, ad esempio perché in precedenza era stata richiesta la suddivisione del beneficio, gli accrediti verranno effettuati sulla carta già in suo possesso. Se invece non ne ha una, l’Inps disporrà l’emissione di una nuova Carta ADI.
Le regole cambiano quando la composizione del nucleo familiare ha subito variazioni. In questo caso viene sempre rilasciata una nuova Carta ADI, anche se il richiedente è lo stesso e quella utilizzata in precedenza è ancora attiva.
Le vecchie carte, comunque, non devono essere restituite: potranno continuare a essere utilizzate fino all’esaurimento delle somme già presenti o fino alla loro scadenza. Non riceveranno però ulteriori accrediti.
Attenzione, infine, all’individualizzazione della Carta ADI. Chi vuole continuare a suddividere l’importo tra i componenti maggiorenni del nucleo deve presentare nuovamente la richiesta nella domanda di rinnovo. In caso contrario, l’intero beneficio sarà accreditato sulla carta intestata al nuovo richiedente.
Cosa fare dopo il rinnovo?
Un ultimo aspetto da chiarire riguarda i passaggi da compiere una volta ottenuto il via libera al rinnovo e iniziato a percepire nuovamente il beneficio. Ricordiamo, d’altronde, che l’Assegno di inclusione è una misura di politica attiva e che, proprio per questo, prevede una serie di obblighi a carico dei beneficiari.
Nel dettaglio, tutti i nuclei familiari che presentano domanda di rinnovo devono recarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta oppure, quando necessario, dalla sottoscrizione del nuovo patto. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta la sospensione dei pagamenti successivi.
L’obbligo vale anche per i nuclei composti da una sola persona e per quelli formati esclusivamente da soggetti esonerati dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Il rinnovo, quindi, non fa venire meno gli adempimenti già previsti durante i precedenti periodi di percezione, che continuano ad applicarsi anche nel nuovo ciclo di 12 mesi.
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