Reddito di cittadinanza, REI e carta acquisti: ISEE 2020 necessario per la rata di gennaio?

Antonio Cosenza

21/01/2020

21/01/2020 - 18:09

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Inps: per REI e Carta acquisti il pagamento della mensilità di gennaio è condizionata al rinnovo dell’ISEE. Per il reddito di cittadinanza non è (proprio) così.

Reddito di cittadinanza, REI e carta acquisti: ISEE 2020 necessario per la rata di gennaio?

Riguardo al pagamento del reddito di inclusione (REI 2020) e della carta acquisti famiglia l’Inps ha scelto di applicare delle regole differenti da quelle previste per il reddito di cittadinanza.

Lo ha spiegato l’Istituto con il messaggio 161/2020, con il quale sono stati dati degli importanti chiarimenti riguardo al pagamento di alcune delle più importanti misure di sostegno al reddito in programma nel mese di gennaio. Nel dettaglio, mentre qualche giorno fa l’Inps aveva tranquillizzato tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza riguardo al pagamento di gennaio, il quale non è condizionato dal rinnovo dell’ISEE, adesso ha comunicato che per il REI e per la carta acquisti 2020 non sarà così.

Per coloro che ancora beneficiano del reddito di inclusione (ricordiamo che dall’introduzione del reddito di cittadinanza non è più possibile fare la domanda) o della carta acquisti la scadenza del 31 gennaio sarà infatti inderogabile ai fini della percezione del beneficio.

Reddito di inclusione e carta acquisti 2020: ISEE necessario per la rata di gennaio

Con il messaggio 161/2020 l’Inps ha fatto chiarezza sul fatto che per reddito di cittadinanza e reddito di inclusione non si applicano le stesse regole in tema di rinnovo ISEE.

Per procedere con il pagamento della prima mensilità del 2020, infatti, è necessario che il percettore proceda con il rinnovo dell’ISEE (scaduto il 31 dicembre scorso) entro il termine del mese. I titolari di carta acquisti ordinaria e del REI, quindi, dovranno presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per poter continuare a beneficiare della misura. In mancanza di un ISEE in corso di validità la misura sarà sospesa fino a quando il beneficiario non regolarizzerà la propria posizione.

Nel messaggio (che potete consultare cliccando qui) vengono date anche delle informazioni importanti riguardo alla data di pagamento della prima mensilità dell’anno: nel dettaglio, mentre per il REI il primo accredito è previsto per la fine del mese (così come pure per il reddito di cittadinanza), per la carta acquisti questo è stato rimandato al termine del mese di febbraio, “così da poter elaborare il maggior numero di rinnovi per il primo bimestre del nuovo anno”.

Reddito di cittadinanza: l’ISEE 2020 non è obbligatorio per la rata di gennaio

A differenza di coloro che beneficiano del REI o della carta acquisti, i percettori del reddito di cittadinanza non devono temere di non ricevere in tempo il pagamento di gennaio. L’Inps, infatti, ha annunciato che la prossima ricarica verrà effettuata indipendentemente dal rinnovo dell’ISEE.

Tuttavia la nuova DSU va comunque presentata in tempo per rinnovare l’ISEE entro il 31 gennaio 2020; solo in tal caso, infatti, si potrà ricevere la mensilità di febbraio nelle tempistiche previste. Contrariamente il reddito di cittadinanza verrà sospeso fino al momento del rinnovo ISEE.

REI e Carta acquisti: i nuovi importi 2020

Ma torniamo a parlare di reddito di inclusione e carta acquisti, in quanto con il messaggio Inps 161/2020 sono stati anche aggiornati gli importi e i limiti di reddito previsti.

Per quanto riguarda il REI sono stati adeguati i criteri per il calcolo (ricordiamo che esiste la procedura informatica sul portale INPS).

La normativa, infatti, prevede che il “beneficio economico del reddito di inclusione sia soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale maggiorato del 10%”. Considerando che l’assegno - o anche pensione sociale - è stato rivalutato dello 0,4%, arrivando così a 5.977,79€ annui, ne risulta che l’importo massimo del ReI per il 2020 ammonta a 6.575,56€.

Riguardo alla carta acquisti 2020, invece, questa spetterà solamente a quei nuclei familiari cui il valore dell’indicatore ISEE sia inferiore a 6.996,54€; il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54€ (per chi ha un’età compresa tra i 65 e i 69 anni), o a 9.288,72€ per chi ha più di 70 anni.

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