Matrimonio con badante: per la Cassazione non è impugnabile, tranne in un caso

Simone Micocci

12 Maggio 2017 - 09:12

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Il matrimonio di un padre anziano con la badante è impugnabile dai figli? Solo quando sussistono determinate condizioni; i chiarimenti della Corte di Cassazione.

Matrimonio con badante: per la Cassazione non è impugnabile, tranne in un caso

Il matrimonio di una badante con un anziano non può essere impugnato dai figli: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n°11536 depositata giovedì 11 maggio.

Dopo la sentenza che ha rivoluzionato i parametri per il calcolo dell’assegno di mantenimento la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente in tema di matrimonio e divorzio esaminando il caso di una badante di 40 anni sposata con un ultraottantenne.

L’uomo, con amministratore di sostegno, è un invalido di guerra e civile al 100% morto nel 2011. Sono stati i figli a citarlo in giudizio, insieme alla badante e all’amministratore di sostegno, lamentandosi di aver saputo solamente nel 2007 del matrimonio (tre anni dopo dalla firma dell’atto) dal quale ne è derivata una dilapidazione del patrimonio tramite delle finte compravendite a nascondere degli atti di donazione.

A tal proposito la sentenza della Cassazione è molto importante perché offre degli spunti interessanti riguardo al quando è possibile impugnare il matrimonio di un padre anziano con una badante.

La Suprema Corte, infatti, respingendo l’impugnazione mossa dai figli nel caso di specie, spiega in quali casi i matrimoni con le badanti si possono dichiarare nulli.

Corte di Cassazione, sentenza n°11536: ecco perché il matrimonio non è impugnabile

La Corte di Cassazione con la sentenza depositata nella giornata di ieri capovolge la decisione della Corte d’Appello che nel 2014 aveva dichiarato la nullità del matrimonio.

Questo perché, come ricordato dalla Cassazione, la libertà di contrarre matrimonio è “incoercibile”. È da escludere quindi che i terzi possano impugnare il matrimonio appellandosi all’articolo 119 del Codice Civile (“Interdizione”) nei confronti di un soggetto con amministratore di sostegno.

Ricordiamo che l’amministratore di sostegno, figura introdotta con la Legge 6 del 2004, è quella persona nominata con decreto del Giudice Tutelare con il compito di assistere e rappresentare una persona affetta da parziale e temporanea menomazione fisica o psichica. L’amministratore di sostegno quindi garantisce protezione giuridica, ma senza limitare eccessivamente la capacità di agire dell’assistito.

Quindi, un uomo molto anziano, anche se con amministratore di sostegno, può sposare la sua badante liberamente senza che i figli possano fare nulla per impedirglielo. L’istituto dell’interdizione (articolo 119) con quello dell’amministratore di sostegno, infatti, pur essendo entrambi degli strumenti di protezione della persona presentano delle differenze.

L’amministratore di sostegno lascia una maggiore libertà all’assistito, intervenendo solamente nei casi ritenuti “strettamente necessari”; e tra questi non figura il matrimonio con una donna molto più giovane.

Tuttavia, non sempre i figli devono sottostare alla decisione del padre, come chiarito dalla Suprema Corte.

Matrimonio con badante: quando è impugnabile per la Cassazione

La recente sentenza della Cassazione è molto importante perché fornisce due importanti chiarimenti sull’annullabilità del matrimonio di un uomo con la sua badante. Il primo è quello di cui vi abbiamo appena parlato, ossia che non si può impugnare il matrimonio del genitore sottoposto alla semplice amministrazione di sostegno.

Il secondo aspetto invece riguarda l’interdizione descritta dall’articolo 119 del Codice Civile. La Cassazione ha precisato che si può impedire il matrimonio, ma solo se il genitore ha subito una dichiarazione di interdizione da parte del giudice.

Nel dettaglio, il Codice Civile prevede e si possa impugnare il matrimonio di un interdetto per infermità di mente. Possono farlo il tutore, il pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse legittimo, come ad esempio i figli.

Affinché l’atto sia impugnabile, però, deve sussistere una delle seguenti condizioni:

  • al momento del matrimonio la sentenza di interdizione era già definitiva;
  • la sentenza è successiva al matrimonio, ma lo stato d’infermità alla quale fa riferimento esisteva già al tempo della firma sull’atto coniugale.

Cosa succede però se il genitore, nonostante la sentenza d’interdizione, decide di sposarsi comunque? In questo caso il matrimonio può essere dichiarato nullo, ma solamente nel suo interesse e non in quello dei figli.

Per i figli che non accettano il matrimonio del proprio padre anziano con la badante c’è un’altra possibilità, oltre all’interdizione, per impugnare l’atto. Nel dettaglio è possibile chiederne l’annullamento dimostrando “l’incapacità di intendere e di volere” del genitore non interdetto. In caso contrario non ci sarà nulla da fare: il sì dato sull’altare è valido a tutti gli effetti.

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