Assegno di divorzio, tenore di vita fuori dal calcolo. Ecco la sentenza della Cassazione

Anna Maria D’Andrea

10/05/2017

10/05/2017 - 16:40

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Assegno di divorzio non più legato al tenore di vita. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 depositata il 10 maggio 2017. Ecco le novità.

Assegno di divorzio, tenore di vita fuori dal calcolo. Ecco la sentenza della Cassazione

Assegno di divorzio: la sentenza della Cassazione depositata il 10 maggio 2017 cambia tutto e il tenore di vita viene sostituito dal nuovo parametro dell’autosufficienza economica.

Secondo le linee e i parametri stabiliti dalla Cassazione con la sentenza della Prima Sezione Civile a determinare l’ammontare dell’assegno da erogare al coniuge non concorrerà più il tenore di vita di vita tenuto negli anni di matrimonio ma bisognerà adeguare il calcolo al nuovo parametro dell’indipendenza e dell’autosufficienza economica, interpretazione in linea con la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio che in casi specifici è obbligatorio corrispondere all’ex.

Con novità contenuta nella sentenza n. 11504/2017 la Prima Sezione Civile della Cassazione si supera di fatto un orientamento fino ad oggi consolidato che disponeva che ai fini del calcolo dell’assegno di divorzio uno degli elementi da prendere in considerazione fosse proprio il tenore di vita tenuto dal coniuge durante il matrimonio; un vero e proprio incubo che in molti casi costringeva a versare somme spropositate in favore del coniuge dopo il divorzio.

La sentenza della Cassazione che segna l’addio al tenore di vita come paramatro per la determinazione dell’assegno di divorzio interrompe una prassi data per consolidata negli anni e vengono inoltre chiariti i parametri da analizzare per la verifica in fase di accertamento dell’effettivo diritto del coniuge a percepire l’assegno di divorzio.

Ecco tutte le novità contenute nella sentenza n. 11504/2017 della Cassazione.

Assegno di divorzio, tenore di vita fuori dal calcolo. Ecco la sentenza della Cassazione

In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge avente diritto all’assegno di divorzio non potrà più far appello al tenore di vita tenuto durante il matrimonio. La sentenza della Cassazione depositata il 10 maggio 2017 stabilisce infatti che i parametri per il calcolo dell’assegno di divorzio a farla da padrone sarà la natura e la finalità assistenziale dello stesso.

La sentenza n. 11504/2017 della Cassazione stabilisce che ad essere valutata sarà innanzitutto l’indipendenza e l’autosufficienza economica, con la quale si disporrà la spettanza o meno dell’assegno di divorzio.

Secondo quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza in oggetto sarà fondamentale l’analisi dell’effettivo diritto all’assegno di divorzio, ovvero le condizioni previste dalla legge di mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Assegno di divorzio, tenore di vita sostituito dall’autosufficienza economica

L’assegno di divorzio avrà natura prettamente assistenziale: ne avrà diritto esclusivamente chi tra gli ex coniugi si trova in una condizione di involontario disagio economico o che per ragioni oggettive non ha la possibilità di procurarsi i mezzi necessari per l’autonomia e l’indipendenza economica.

Nella sentenza in oggetto la Cassazione ha anche disposto quali saranno i nuovi parametri da valutare per la determinazione dell’assegno di divorzio. Chiarito che non sarà più possibile richiedere la somma soltanto perché durante il matrimonio si teneva un determinato stile di vita, vengono fissati i nuovi indici da adottare.

In fase di accertamento, per la valutazione della spettanza o meno dell’assegno di divorzio verranno presi in considerazione tutti i redditi posseduti, mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità di lavoro dell’ex coniuge e la disponibilità di una casa di abitazione.

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