Non può più sollevare pesi e viene licenziata: respinto il ricorso di un’addetta alle pulizie. Ecco perché è una decisione legittima.
Ci sono lavori che, per loro natura, richiedono uno sforzo fisico continuo e non sono adatti a tutti. Mansioni usuranti che, con il passare degli anni, possono lasciare il segno.
Ma cosa accade quando un lavoratore, dopo una lunga carriera, perde le condizioni fisiche necessarie per continuare a svolgere quel tipo di attività? Ad esempio: se un carpentiere non può più sollevare carichi pesanti, oppure se un’addetta alle pulizie non è più in grado di compiere movimenti ripetitivi o di stare in piedi per molte ore a causa di un problema di salute?
In situazioni come queste, la domanda è inevitabile: il datore di lavoro può arrivare a licenziare il dipendente perché non più idoneo a svolgere le mansioni previste dal suo ruolo? E soprattutto, quando un licenziamento di questo tipo è legittimo e quando, invece, può essere impugnato dal lavoratore?
Si tratta di un tema delicato, che incrocia diritto del lavoro, tutela della salute e obblighi del datore di lavoro, e che rientra nell’ambito del cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per inidoneità sopravvenuta. Un terreno su cui la giurisprudenza è intervenuta più volte, fissando paletti precisi, in particolare sul dovere di tentare il reimpiego o il ricollocamento del lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute.
A questo proposito, pur facendo riferimento a un altro Paese e a una legislazione diversa da quella italiana, è emblematico il caso recente di una lavoratrice francese licenziata dopo oltre vent’anni di servizio perché, a seguito di una malattia professionale, non poteva più sollevare pesi né svolgere attività fisicamente gravose. La donna ha chiesto un risarcimento sostenendo che l’azienda non avesse fatto abbastanza per ricollocarla, ma i giudici hanno dato ragione al datore di lavoro, ritenendo legittimo il licenziamento per impossibilità di reimpiego.
Ma una vicenda di questo tipo potrebbe verificarsi anche in Italia? E soprattutto: il fatto di non poter più sollevare pesi o svolgere lavori faticosi può davvero portare alla perdita del posto di lavoro anche nel nostro ordinamento? Per rispondere, è necessario capire come funziona la disciplina italiana sul licenziamento per inidoneità fisica, quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quali tutele restano al lavoratore nel caso in cui la salute non consenta più di svolgere la propria mansione originaria.
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Partiamo dalla vicenda in oggetto che riguarda una lavoratrice impiegata per oltre 22 anni come addetta alle pulizie in una stazione di servizio. Un lavoro fisicamente pesante, svolto per anni con mansioni ripetitive e usuranti, fino a quando nel 2016 la donna viene posta in malattia per una patologia riconosciuta come di origine professionale. L’assenza dal lavoro si protrae a lungo e il rapporto resta sospeso fino alla visita medica di rientro.
Nel settembre 2021 il medico del lavoro la dichiara inidonea alla mansione, imponendo limitazioni stringenti: divieto di sollevare carichi, di ruotare il collo oltre i 45 gradi e di tenere le braccia sollevate sopra l’orizzontale. Restrizioni che rendono impossibile lo svolgimento delle attività di pulizia e manutenzione previste dal suo ruolo.
L’azienda avvia quindi la procedura prevista dalla legge in caso di inidoneità: consulta il comitato sociale ed economico e verifica la possibilità di ricollocare la lavoratrice in altre mansioni, anche all’interno del gruppo. La ricerca non porta però a soluzioni compatibili con le condizioni di salute accertate. I posti disponibili richiedono comunque sforzi fisici, movimenti ripetitivi o competenze non coerenti con il percorso professionale della dipendente.
Nel dicembre 2021 arriva quindi il licenziamento per inidoneità di origine professionale e impossibilità di ricollocamento. La lavoratrice impugna il provvedimento, sostenendo che l’azienda non abbia fatto abbastanza per trovarle un’alternativa e chiedendo oltre 28.000 euro di risarcimento.
I giudici, sia in primo grado che in appello, respingono però il ricorso. Secondo la corte, il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di ricerca di una soluzione alternativa, che resta un obbligo di mezzi e non di risultato. In assenza di mansioni realmente compatibili con le limitazioni fisiche, il licenziamento viene ritenuto legittimo.
Puoi essere licenziato in Italia se non puoi più sollevare pesi?
Va detto che non c’è molta differenza tra quanto successo alla lavoratrice francese rispetto a quelle che sono le normative in Italia. Anche laddove si fosse trattato di una lavoratrice italiana, infatti. l’epilogo poteva essere esattamente lo stesso.
Anche in Italia non si può essere licenziati automaticamente solo perché, a seguito di un problema di salute, non si è più in grado di sollevare pesi o di svolgere lavori fisicamente gravosi. La sopravvenuta inidoneità alla mansione non equivale di per sé a una giusta causa né rende legittimo, in modo immediato, il licenziamento del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che il semplice giudizio di inidoneità espresso dal medico competente non è sufficiente a giustificare il recesso. Già nel 2017 la Suprema Corte, richiamando la legge n. 68 del 1999, ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto a tutelare il diritto del dipendente alla conservazione del posto, anche quando la capacità lavorativa risulti ridotta per motivi di salute. Il parere medico, inoltre, non ha carattere definitivo e può sempre essere valutato dal giudice nel corso di un eventuale contenzioso.
Prima di arrivare al licenziamento, l’azienda deve pertanto verificare se il lavoratore possa essere impiegato in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche di livello inferiore rispetto a quelle originarie. Questo è il cosiddetto obbligo di repêchage, che rappresenta un passaggio imprescindibile: il datore di lavoro non è chiamato a creare nuovi ruoli o a stravolgere l’organizzazione aziendale, ma deve dimostrare che non esistono posizioni disponibili e adatte alle condizioni fisiche del dipendente.
Solo quando questa verifica ha esito negativo, e laddove risulti impossibile utilizzare la prestazione lavorativa senza compromettere la salute del dipendente o l’assetto dell’impresa, la sopravvenuta inidoneità può giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Resta invece escluso il licenziamento per giusta causa, poiché l’inidoneità fisica non integra mai un comportamento colpevole o gravemente inadempiente del lavoratore.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che, se le mansioni possono essere svolte adottando cautele, strumenti meccanici o ausili previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il licenziamento risulta illegittimo. In questi casi, come affermato anche dalla Corte d’appello di Milano e dalla Cassazione, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
Pertanto, il solo fatto di non poter più sollevare pesi non comporta automaticamente la perdita del posto di lavoro. Il licenziamento diventa legittimo solo quando il datore di lavoro dimostra di aver fatto tutto il possibile per ricollocare il dipendente e che, nonostante ciò, non esistono mansioni compatibili con la sua sopravvenuta inidoneità fisica.
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