Si può essere licenziati per essersi rifiutati di lavorare di sabato? Ecco quando la decisione del datore di lavoro è legittima.
Nel tuo contratto è previsto che l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, ma il datore di lavoro ti chiede comunque di lavorare di sabato. La prima reazione potrebbe essere quella di rifiutare, con il timore, però, che possano esserci delle conseguenze, di cui la peggiore sarebbe certamente il licenziamento per non aver acconsentito alla richiesta.
D’altronde, potrebbe succedere: il datore di lavoro ha infatti la facoltà di porre fine al rapporto attraverso il licenziamento disciplinare quando ritenga che vi sia stata una violazione degli obblighi contrattuali o, comunque, un comportamento talmente grave da determinare la perdita del rapporto di fiducia e rendere impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, anche solo per un’altra giornata.
Ma siamo davvero sicuri che rifiutarsi di lavorare il sabato, e quindi di svolgere di fatto una giornata di lavoro straordinario, possa rappresentare una giusta causa di licenziamento?
È già successo e probabilmente succederà ancora. Proprio per questo, i giudici sono intervenuti più volte per chiarire quali condizioni devono ricorrere affinché il rifiuto di lavorare il sabato, così come la domenica, possa giustificare il licenziamento.
Come esempio possiamo prendere quanto accaduto di recente a un manovale edile, licenziato proprio per essersi rifiutato di lavorare di sabato. Secondo il dipendente, che ha impugnato il provvedimento davanti ai giudici, la decisione dell’azienda mancava dei presupposti normativi ed era quindi da considerare illegittima. La sentenza gli ha dato ragione, chiarendo anche quali conseguenze deve affrontare il datore di lavoro in casi come questo.
Quando lavorare di sabato è obbligatorio
Iniziamo subito dal chiarire che il lavoro di sabato non è obbligatorio quando non è compreso nell’orario ordinario previsto dal contratto individuale o dalla contrattazione collettiva, sia di primo sia di secondo livello.
Questo è il principio di partenza da tenere presente per comprendere il resto dell’articolo.
Come vedremo di seguito, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, anche quando l’orario ordinario è distribuito su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, il lavoratore può essere tenuto a prestare servizio di sabato, ma solamente qualora il contratto collettivo preveda espressamente la possibilità per il datore di richiedere lavoro straordinario.
Se quindi ti stai chiedendo come rispondere al datore di lavoro che ti chiede di lavorare di sabato, la prima cosa da fare è verificare cosa stabilisce il Ccnl applicato al rapporto, accertandosi se lo straordinario possa essere disposto unilateralmente dall’azienda e a che condizioni.
Ad esempio, nel caso in cui il contratto collettivo stabilisca che il lavoratore non possa rifiutare lo straordinario, salvo la presenza di un giustificato motivo, la richiesta di lavorare il sabato può diventare vincolante: di conseguenza un eventuale rifiuto può assumere rilievo disciplinare, soprattutto quando l’azienda abbia rispettato le procedure e i termini di preavviso previsti.
Ciò non significa però che il datore di lavoro possa imporre liberamente il lavoro di sabato in qualsiasi circostanza, in quanto la richiesta deve comunque rispettare i limiti previsti dalla normativa sull’orario di lavoro, oltre appunto delle condizioni eventualmente previste dalla normativa.
Pertanto, come succede per chi non vuole fare gli straordinari, il rifiuto non comporta automaticamente il licenziamento, in quanto va analizzata la situazione e tener conto del principio di proporzionalità della sanzione. Nel dettaglio, si deve rispondere a diverse domande:
- il lavoro di sabato era previsto dalla contrattazione?
- il datore di lavoro ha rispettato tutte le condizioni previste?
- il rifiuto del lavoratore è talmente grave da motivare persino il licenziamento?
In caso di risposta affermativa a ciascuna delle tre - ad esempio in caso di recidiva del rifiuto nonostante diversa previsione contrattuale - allora sì che il licenziamento può essere considerato legittimo.
Licenziamento per chi si rifiuta di lavorare di sabato, cosa dicono i giudici
I principi sopra descritti emergono chiaramente da diverse sentenze della giurisprudenza.
Partiamo dalla recente pronuncia del Tribunale di Firenze, resa dal giudice del lavoro Carlo Chiriaco, che ha riguardato un manovale assunto a tempo indeterminato con un orario di 40 ore settimanali distribuito dal lunedì al venerdì.
Secondo il lavoratore, il licenziamento non sarebbe stato determinato da reali esigenze organizzative, bensì dal suo rifiuto di lavorare il sabato; a sostegno di questa ricostruzione era stata prodotta anche una registrazione nella quale il datore di lavoro collegava espressamente la cessazione del rapporto alla mancata presenza del dipendente nel fine settimana.
L’impresa, invece, aveva formalmente giustificato il recesso con l’imminente conclusione dei lavori nei due cantieri ai quali il manovale era stato assegnato. Il giudice non ha però ritenuto sufficientemente provata questa motivazione, e pertanto ha dichiarato il licenziamento privo di causa. Ne sono conseguiti l’annullamento del recesso, il reintegro del lavoratore e la condanna dell’impresa al pagamento del risarcimento.
Di segno opposto è invece l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21176 del 29 luglio 2024, dove il contratto collettivo dell’edilizia artigiana consentiva all’impresa di richiedere lavoro straordinario il sabato, normalmente con un preavviso di 48 ore, salvo esigenze urgenti e occasionali.
La richiesta, formulata il giovedì sera per il sabato mattina, è stata ritenuta legittima perché finalizzata a soddisfare un’urgenza della committenza e limitata al completamento di uno specifico cantiere. La Cassazione ha quindi ribadito che, quando il contratto collettivo prevede l’obbligo di svolgere lavoro straordinario e la richiesta rispetta i principi di correttezza e buona fede, il rifiuto privo di un giustificato motivo può rappresentare un inadempimento disciplinare.
Va detto però che in questo caso sul licenziamento aveva pesato anche un secondo comportamento: il dipendente aveva lavorato proprio quel sabato e la domenica successiva per un altro soggetto, svolgendo un’attività analoga e in concorrenza con quella del datore di lavoro.
Altra sentenza importante è la n. 16248 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 25 settembre 2012, con la quale i giudici hanno confermato il licenziamento del dipendente che aveva rifiutato di sostituire un collega il sabato, giornata inizialmente destinata al riposo. Il contratto collettivo prevedeva infatti che il lavoratore non potesse rifiutarsi in assenza di un giustificato motivo, di conseguenza la condotta è stata qualificata come un grave atto di insubordinazione.