Licenziamento illegittimo maternità: reintegro e risarcimento, lo stabilisce la Cassazione

Anna Maria D’Andrea

13 Gennaio 2017 - 13:26

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Licenziamento per maternità: la sentenza dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione ne ribadisce l’illegittimità, ma non solo. Le madri licenziate devono essere risarcite.

Licenziamento illegittimo maternità: reintegro e risarcimento, lo stabilisce la Cassazione

Licenziamento illegittimo maternità: non soltanto il reintegro. Alla lavoratrice mamma dovrà essere corrisposto il risarcimento. La sentenza 475 della Corte di Cassazione dell’11 gennaio 2017 non lascia dubbi e i datori di lavoro che licenziano una lavoratrice a seguito di gravidanza dovranno corrisponderle il risarcimento della somma persa a causa del licenziamento illegittimo.

Non è il primo caso in cui si ha notizia di un licenziamento per maternità e già molte volte la giustizia ha ribadito che è illegittimo licenziare una lavoratrice soltanto perché diventata mamma. Il diritto al reintegro sul posto di lavoro della lavoratrice licenziata per maternità è stato stabilito con numerose sentenze da parte della Corte di Cassazione e si è più volte ribadito che non si può licenziare un dipendente, sia uomo che donna, soltanto a seguito di nascita di un figlio.

Nonostante ciò non è raro sentire di casi in cui una lavoratrice ha subito un licenziamento illegittimo e ha perso il proprio posto di lavoro a seguito di gravidanza; nonostante le campagne pubbliche di promozione della natalità e della genitorialità questo resta uno dei problemi maggiori per le donne lavoratrici che però desiderano anche diventare mamme.

Ci sono alcuni casi in cui è possibile licenziare anche una donna in maternità: sono i cosiddetti licenziamenti per giusta causa, assunzione in prova o termine del contratto a tempo determinato e i datori di lavoro più scorretti cercano troppe volte di giustificare un licenziamento illegittimo cercando di spacciarlo come licenziamento per giusta causa.

Con la sentenza della Cassazione 475 depositata l’11 gennaio 2017 si apre però la speranza di maggiori tutele nei confronti delle lavoratrici e soprattutto diritti per tutte le madri licenziate soltanto a causa della propria gravidanza.

Ecco cosa cambia, ovvero in cosa consiste il diritto al reintegro sul posto di lavoro e al risarcimento per le lavoratrici in maternità a seguito di licenziamento illegittimo.

Licenziamento illegittimo maternità: reintegro e risarcimento, lo stabilisce la Cassazione

Licenziamento illegittimo per la lavoratrice in maternità. Ancora una volta la tutela dei diritti delle lavoratrici licenziate a seguito di gravidanza e perché diventate madri arriva dalla Corte di Cassazione.

Il licenziamento illegittimo di una lavoratrice mamma o in maternità comporta non soltanto il diritto al reintegro sul proprio posto di lavoro ma anche al risarcimento del danno commisurato alla durata dell’assenza forzata dal lavoro.

La sentenza n. 475 della Corte di Cassazione dell’11 gennaio 2017 ha stabilito che nessuna lavoratrice in maternità o diventata madre può essere licenziata e il vincolo per il datore di lavoro scatta dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno del figlio. Il rapporto di lavoro interrotto per maternità deve considerarsi pendente e non concluso e il datore di lavoro è obbligato al risarcimento del danno.

Come si legge dal testo della sentenza della Corte di Cassazione:

“il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno”.

Per le lavoratrici in maternità colpite da licenziamento illegittimo è previsto il risarcimento di tutta la somma persa a causa della decisione del proprio datore di lavoro: la mamma lavoratrice avrà diritto alle retribuzioni decurtate e perse dal giorno del licenziamento e fino a quello di effettivo reintegro sul posto di lavoro.

Una sentenza che non ammette scuse, tranne nei casi in cui la lavoratrice in maternità può essere licenziata per legge. Vediamo in breve quando il licenziamento non è illegittimo.

Licenziamento lavoratrice maternità: quando è legittimo?

Il licenziamento della lavoratrice in maternità o del lavoratore nel periodo di congedo è possibile soltanto in casi eccezionali. Si tratta di situazioni che non sono all’ordine del giorno e che quindi, se fossero rispettate le disposizioni di legge, farebbero sentire meno casi di licenziamenti illegittimi per maternità.

Il licenziamento è legittimo nei seguenti casi:

  • licenziamento per giusta causa: si tratta del licenziamento disciplinare che può intercorrere nel caso di assenze ingiustificate e inaffidabili. A deliberare sull’ammissibilità è il giudice;
  • cessazione attività: licenziamento legittimo quando il datore di lavoro stoppa la sua attività in via definitiva;
  • scadenza contratto a tempo determinato o cessazione della mansione per la quale la lavoratrice era assunta;
  • assunzione in prova con esito negativo motivato.

Come si può ben dedurre non si tratta di casi frequenti in cui è possibile il licenziamento e pertanto per le lavoratrici colpite da licenziamento illegittimo in maternità il consiglio è di far valere il proprio diritto al reintegro sul posto di lavoro e al risarcimento del danno sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Cassazione dell’11 gennaio 2017.

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