Imu e Tasi 2019: sanzioni e ravvedimento operoso

Anna Maria D’Andrea

16/12/2019

16/12/2019 - 16:57

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IMU e TASI 2019, sanzioni e ravvedimento operoso per chi paga dopo la scadenza del 16 dicembre. Ecco come mettersi in regola nel caso di versamento tardivo.

Imu e Tasi 2019: sanzioni e ravvedimento operoso

IMU e TASI 2019: anche sulle sanzioni relative al mancato pagamento delle due imposte sulla casa si applica il ravvedimento operoso.

Passata la scadenza del 16 dicembre 2019, chi non ha pagato il saldo potrà regolarizzare la propria posizione versando l’importo dovuto e le sanzioni ridotte grazie al ravvedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle due imposte sulla casa, sarà possibile beneficiare della riduzione della sanzione ordinaria del 30%.

Il ravvedimento consente di pagare le sanzioni previste in base ai giorni di ritardo entro i quali viene effettuato il corretto versamento del saldo Imu e Tasi 2019. Per i tributi locali la possibilità di beneficiare dello sconto si applica per le regolarizzazioni effettuate entro un anno dalla scadenza ordinaria e i vantaggi maggiori riguardano chi paga entro i primi 14 giorni.

Il DL n. 124/2019 estende anche ai tributi locali, tra cui IMU e TASI, il ravvedimento lungo ma, evidentemente, le nuove norme si applicheranno soltanto dal prossimo anno.

Per chi non lo sapesse, il ravvedimento è un istituto giuridico disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, ed è possibile avvalersene soltanto in caso di mancata contestazione e quando non è ancora stata avviata l’attività di accertamento.

Di seguito tutte le regole, istruzioni ed importi delle sanzioni Imu e Tasi 2019 con ravvedimento operoso.

Sanzioni Imu e Tasi 2019 e modalità di ravvedimento operoso

Nel caso di ritardo od omesso pagamento, la sanzione Imu e Tasi è pari al 30% dell’importo dovuto. Come già anticipato, l’importo può essere ridotto beneficiando del ravvedimento che, nel caso dei tributi locali, si applica entro un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Ecco come calcolare il ravvedimento operoso Imu e Tasi 2019 sulle sanzioni applicate in base al momento in cui viene sanata la violazione:

  • entro 14 giorni dalla scadenza: ravvedimento “sprint”, sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento;
  • dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza Imu e Tasi: ravvedimento breve, sanzione fissa del 1,5% più interessi giornalieri per pagamento;
  • dopo il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza: ravvedimento medio, sanzione fissa dell’1,67% più interessi giornalieri per pagamento;
  • dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno: ravvedimento lungo, sanzione fissa del 3,75% dell’importo più interessi giornalieri per pagamento dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno.

Nel caso della scadenza del saldo Imu e Tasi del 16 dicembre 2019, quindi, il ravvedimento potrà essere utilizzato fino a dicembre 2020, mentre è fissato a giugno il termine per ravvedere il mancato pagamento dell’acconto.

Dopo un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione non sarà possibile versare importo, sanzioni e interessi beneficiando del ravvedimento operoso e l’importo dell’Imu e della Tasi dovrà essere maggiorato di una sanzione fissa pari al 30%.

Per maggiori dettagli leggi anche -> Calcolo ravvedimento operoso: cos’è, come funziona, sanzioni e interessi

Ravvedimento Imu Tasi 2019: come si pagano le sanzioni

Sanzioni e interessi Imu e Tasi 2019 si pagano compilando il modello F24 e barrando la casella ravvedimento.

Il modello F24 dovrà essere compilato inserendo le seguenti informazioni:

Campo da compilare Descrizione
Codice ente/codice Comune Codice catastale Comune (per esempio: ROMA = H501)
ravv. casella da barrare in caso di modello F24 per ravvedimento operoso
imm. var. barrare se sono intervenute variazioni per uno o piu’ immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione
acc. barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto
saldo barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento e’ effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle
numero immobili indicare il numero di immobili per i quali si sta pagando la TASI
codice tributo codice tributo Imu o Tasi
rateazione/mese di rif. rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0102
anno di riferimento periodo d’imposta per il quale viene effettuato il pagamento
importi a debito versati indicare il debito d’imposta
importi a credito compensati indicare l’eventuale credito utilizzabile in compensazione
TOTALE G sommatoria degli importi a debito sezione IMU e tributi locali
TOTALE H sommatoria degli importi a credito indicati nella sezione IMU e tributi locali
SALDO (G-H) indicare il saldo risultante da G - H
detrazione indicare l’eventuale detrazione spettante

Leggi gli approfondimenti specifici per sapere quali sono i codici tributo Imu e Tasi da inserire nel modello F24.

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