Cos’è e come funziona il ravvedimento operoso? Di seguito la guida completa, con esempi sul calcolo e le sanzioni e gli interessi previsti.
Il ravvedimento operoso è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario. Tramite questo strumento il contribuente può correggere errori riguardanti il pagamento di un tributo.
Il riferimento normativo essenziale è l’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.
Questa norma deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471/1997, in modo da aver chiaro il quadro di riferimento e non creare confusioni di carattere terminologico.
Il ravvedimento consente quindi al contribuente di ravvedersi in caso di omissioni, errori o ritardi nel pagamento delle imposte.
Ecco la guida sintetica e pratica al ravvedimento operoso, con tutti i riferimenti normativi e le regole operative per effettuare il calcolo.
Ravvedimento operoso: la guida completa
Ravvedimento operoso: cos’è e riferimento normativo
Il riferimento normativo per comprendere cos’è e come si calcola il ravvedimento operoso è l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997.
Tuttavia, la normativa sul ravvedimento operoso è stata più volte modificata in questi anni, con la finalità principale di semplificare questo strumento.
Cos’è quindi il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso rappresenta un istituto fondamentale del diritto tributario italiano con il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, versando il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente.
Calcolo ravvedimento operoso
Per comprendere pienamente come si calcola il ravvedimento operoso occorre considerare quindi più fattori: l’importo dell’imposta non versata, la misura delle sanzioni e il tasso di interesse.
Mentre il tasso di interesse del ravvedimento operoso è fisso e corrisponde al tasso legale vigente nel periodo d’imposta cui il tributo si riferisce, la misura della sanzione varia a seconda del ritardo con cui il contribuente si ravvede.
Per il calcolo del ravvedimento operoso e per capire in che misura occorre pagare sanzioni e interessi per i versamenti in ritardo, è quindi necessario conoscere i valori riportati nella tabella di seguito.
Ravvedimento operoso: tabella riassuntiva con sanzioni e interessi
Ecco la tabella analitica con termini e misura della sanzione applicabile alla luce della riforma che ha variato la misura delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2016:
Tipologia ravvedimento operoso | Termine temporale | Sanzione applicabile |
---|---|---|
Ravvedimento breve | Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Ravvedimento lungo | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza | 1/9 del minimo |
Ravvedimento lungo o annuale | Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 1/8 del minimo |
Ravvedimento oltre l’anno | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo | 1/7 del minimo |
Ravvedimento oltre i due anni | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo |
Ravvedimento post contestazione | Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate | 1/5 del minimo |
Ravvedimento sprint: entro 90 giorni esiste un’ulteriore riduzione
Spesso ci si imbatte in un autentico equivoco fiscale noto comunemente come “ravvedimento sprint” ovvero la possibilità di ravvedere in modo molto conveniente entro 15 giorni dalla scadenza considerata. Precisiamo quindi un aspetto importante: il ravvedimento sprint non esiste.
Si tratta però di un equivoco in quanto la norma che consente di ridurre ulteriormente le sanzioni in capo al contribuente è un’altra ovvero l’articolo 13 comma 1 del D. Lgs. 471/1997 che prevede quanto segue:
“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”
Di conseguenza, la norma in oggetto prevede un’ulteriore riduzione della sanzione ordinaria (30%) secondo le seguenti modalità:
- riduzione della metà dell’importo ordinario se gli errori e le omissioni dei versamenti vengono corretti nel termine di 90 giorni;
- ulteriore riduzione di 1/15 se la correzione avviene entro 15 giorni.
Su questi valori si potrà “eventualmente” applicare il ravvedimento operoso.
Calcolo sanzioni ravvedimento operoso: ecco un esempio numerico
Come si calcola, quindi, il ravvedimento operoso?
Per procedere al calcolo del ravvedimento operoso occorre innanzitutto possedere due dati fondamentali:
- importo dell’imposta originariamente non pagata;
- scadenza originaria dell’imposta non pagata.
Ecco un esempio per comprendere come si calcola il ravvedimento operoso.
Poniamo il caso in cui il contribuente debba pagare un’imposta di 100 euro scadente il 16 dicembre; per dimenticanza, il contribuente si accorge soltanto il 26 dicembre di non aver pagato l’imposta e contestualmente decide di pagare quanto dovuto.
La sanzione sarebbe pari in via ordinaria a 30 euro (30% di 100); tuttavia, considerando che il pagamento avviene dopo soli 10 giorni di ritardo la sanzione verrà ridotta come segue:
- riduzione alla metà poiché il pagamento è avvenuto entro 90 giorni, quindi da 30 euro si passa a 15;
- riduzione di 1/15 poiché il pagamento è avvenuto entro 15 giorni, quindi da 15 euro si passa ad 1 euro.
A questo punto abbiamo applicato l’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 ma ci rimane la possibilità di fruire di ulteriori riduzioni grazie all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 (probabilmente la confusione teorica sul ravvedimento sprint nasce proprio qui).
Di conseguenza, applicando a questo punto il ravvedimento operoso la sanzione potrà essere ulteriormente ridotta ad 1/10 del minimo, quindi da 1 euro a 0,1 centesimo di euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 472/1997).
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