Evitare il pignoramento della casa con il diritto di abitazione

Simone Micocci

25 Ottobre 2017 - 16:05

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Per evitare il pignoramento della casa ci sono diversi metodi, ma nessuno ci mette a riparo dall’azione revocatoria dei creditori. Uno di questi è appellarsi al diritto di abitazione; ecco cosa significa.

Evitare il pignoramento della casa con il diritto di abitazione

Si può evitare il pignoramento della casa?

Come noto il pignoramento è quello strumento con il quale un creditore tramite l’espropriazione forzata dei beni del creditore recupera le somme iscritte a ruolo.

Quando l’espropriazione forzata riguarda dei beni immobili si ha il pignoramento immobiliare.

Per evitare il pignoramento immobiliare solitamente si ricorre a diversi strumenti, come ad esempio la vendita o la donazione. Tuttavia questi strumenti non sono consigliati, se non altro perché entro 5 anni il creditore può procedere con l’azione revocatoria così da rendere inefficace la vendita o la donazione dell’immobile.

C’è chi invece ritiene di poter evitare il pignoramento ricorrendo all’usufrutto, altro strumento poco consigliato. Probabilmente l’unico modo - nonostante non sia immune all’azione revocatoria - per sfuggire al pignoramento è quello di appellarsi al diritto di abitazione; vediamo cosa significa.

Perché l’usufrutto non è consigliato

La costituzione di usufrutto, al fine di evitare l’aggressione dei creditori non è un ottimo rimedio, tenendo conto di cosa dice la legge in materia.

Il diritto di usufrutto è infatti un diritto pignorabile e quindi esposto all’azione esecutiva di eventuali creditori.

Essi possono dunque sottoporre l’immobile sul quale è stato costituito l’usufrutto a pignoramento e successivamente alla vendita forzata, anche se la nuda proprietà spetti ad un soggetto estraneo al debito.

Perché è consigliato il diritto di abitazione

E’ decisamente meglio riservarsi il diritto di abitazione che invece non è pignorabile. Si tratta di un diritto riguardante un’abitazione di cui un altro è proprietario, che prende il nome di nudo proprietario.

Esso ha natura diversa dall’usufrutto, in quanto diretto a soddisfare le esigenze abitative del titolare e della sua famiglia. La legge vieta la cessione o qualsiasi altra forma di trasferimento, ed esclude che il diritto di abitazione possa essere oggetto di ipoteca.

Ne consegue che il diritto di abitazione non possa essere oggetto di sequestro o di pignoramento. Poichè il diritto di abitazione si ritiene impignorabile ad opera di terzi, il creditore del titolare del diritto, non potrà effettuarne l’ espropriazione forzata.

Costituzione del diritto di abitazione

Il diritto di abitazione può essere conseguito:

  • mortis causa dal coniuge superstite;
  • con provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio;
  • mediante contratto soggetto a trascrizione.

Tale diritto deve avere ad oggetto un immobile ad uso abitativo mentre è esclusa la costituzione del diritto di abitazione su un immobile destinato ad uso diverso.

Azione revocatoria per il diritto di abitazione

I creditori del titolare del diritto di abitazione, entro cinque anni dal trasferimento dell’immobile ad un familiare, potranno intraprendere l’azione revocatoria al fine di provare che il debitore ha alienato il bene solo con l’intento di frodare i propri creditori.

Qualora l’azione sia fondata renderebbe inefficace la cessione fatta ad esempio ad un figlio nei confronti dei creditori medesimi.

Nuda proprietà e diritto di abitazione: cosa succede in presenza di creditori?

Nel momento in cui si aliena un immobile riservandosi il diritto di abitazione è opportuno verificare se il nuovo titolare del bene abbia o meno dei debiti; i creditori potrebbero infatti pignorare la nuda proprietà, iscrivere ipoteca sulla casa e avviare la procedura esecutiva con la messa all’asta dell’immobile.

Quando ai creditori del nudo proprietario può essere opposto l’atto di costituzione del diritto di abitazione debitamente trascritto? È certamente opponibile alla procedura esecutiva il diritto di abitazione trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione del pignoramento.

In tal caso la vendita sarà gravata dal diritto di abitazione.

Il creditore ipotecario di un bene gravato da diritto di abitazione, potrà ottenere la vendita coattiva dell’immobile come libera da vincoli, solo se l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta prima della trascrizione del diritto di abitazione.

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