Deduzioni e detrazioni 2025, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nadia Pascale

19 Maggio 2025 - 14:43

Quali sono le novità per detrazioni e deduizioni previste nella legge di Bilancio 2025 e come cambiano? L’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni con la circolare 4 del 2025.

Deduzioni e detrazioni 2025, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 del 16 maggio 2025, attraverso una disamina di detrazioni e deduzioni, come modificate dalla legge di Bilancio 2025, fornisce istruzioni operative per la corretta determinazione del reddito e dell’Irpef da versare.

Si tratta di una sorta di ricognizione delle norme contenute all’interno della Riforma fiscale e inerenti la determinazione dell’Irpef. Le norme coinvolte sono in particolare la legge di Bilancio 2025 e il decreto n. 192/2024, attuativo della riforma fiscale (legge n. 111/2023).

Ecco le novità previste nella Circolare 4 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, introdotte dalla legge di Bilancio 2025, e inerenti le principali detrazioni e deduzioni fiscali.

Detrazioni lavoro dipendente, novità e limiti di reddito

Ridefinite le 3 aliquote Irpef, la Circolare si sofferma sulle detrazioni per lavoro dipendente. Proprio questo è uno dei punti dolenti, infatti, l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro si applica solo nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro.

La circolare 4 specifica

La lettera b) del comma 2, prevedendo a regime quanto già stabilito per l’anno 2024 dal citato d.lgs. n. 216 del 2023, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

Continua sostenendo

La modifica conferma, pertanto, l’ampliamento fino a 8.500 euro dell’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Oltre i 50.000 euro di reddito non sono previste detrazioni da lavoro dipendente. Precisa in oltre la Circolare che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Deduzioni e detrazioni nel concordato preventivo biennale

Tra le novità più controverse del 2024 c’è l’introduzione del concordato preventivo biennale che prevede l’attribuzione per 2 anni di un reddito derivante da un accordo tra contribuente e Fisco, la domanda però sorge spontanea, cioè deduzioni e detrazioni Irpef si applicano al reddito concordato o al reddito reale?

La Circolare n° 4 precisa che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Questo implica che le deduzioni e le detrazioni, in particolare quando sono previste soglie, seguono il reddito effettivo e non quello presunto oggetto di accordo.

Trattamento integrativo, a chi spetta?

La Circolare interviene a fornire chiarimenti anche in merito al trattamento integrativo previsto dall’articolo 1, comma 4 della legge di Bilancio 2025 riconosciuto a coloro che hanno un reddito inferiore a 20.000 euro. Tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito. Il trattamento integrativo è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Infine, il comma 6 dell’articolo 1 della legge di Bilancio riconosce un’ulteriore detrazione di imposta per i redditi fino a 40.000 euro così determinata: essa è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro. Tale trattamento integrativo viene riconosciuto ai lavoratori del settore turistico, tra cui dipendenti di ristoranti, B&B, lavoratori notturni.

Per il riconoscimento di questa ulteriore detrazione non è necessario presentare istanza in quanto la stessa viene riconosciuta automaticamente dal sostituto di imposta che poi può recuperare le somme in compensazione con il codice tributo 1702.

Nuovi limiti per le detrazioni figli a carico, ecco chi le perde

Con la legge di Bilancio 2025 cambiano anche le detrazioni per i figli a carico, premesso che le stesse spettano solo per i figli per i quali non si percepisce l’Assegno Unico e per i figli che siano fiscalmente a carico del genitori, con la legge di Bilancio 2025 vi è un‘ulteriore restrizione.
La detrazione per figli a carico viene riconosciuta solo fino al compimento del 30° anno di età del figlio. Sono salve le detrazioni nel caso in cui si tratti di figlio disabile.

Detrazioni familiari conviventi, ecco chi le perde

Un capitolo a parte si pare per le detrazioni spettanti per le spese sostenute in favore dei familiari conviventi. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi (quali ad esempio i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali).

Deduzioni contributi fondi integrativi sanitari

Novità anche per le deduzioni, in particolare la legge di Bilancio 2025 prevede la deducibilità dai redditi dei contributi versati in favore dei fondi integrativi del SSN, a condizione però che si tratti di contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e della conformità dell’operato dell’ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

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