Contratto a tempo determinato illegittimo se non c’è la firma di entrambe le parti

Guendalina Grossi

6 Febbraio 2018 - 17:10

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Contratto a tempo determinato: la Corte di Cassazione ha stabilito che per essere legittimo deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Di seguito tutte le novità.

Contratto a tempo determinato illegittimo se non c’è la firma di entrambe le parti

Contratto a tempo determinato: con l’ordinanza n. 2774 pubblicata il 5 febbraio 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che tale contratto per essere legittimo deve essere firmato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Con questa decisione la Cassazione ribalta la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto valido un contratto a termine non firmato dal lavoratore.

La decisione della Suprema Corte arriva in seguito al ricorso proposto da un lavoratore dipendente che, dopo essere stato assunto con un contratto a termine, aveva deciso di impugnarlo in quanto la copia consegnatagli era stata sottoscritta solo dal datore di lavoro.

Vediamo di seguito nel dettaglio l’ordinanza relativa al contratto a tempo determinato pubblicata dalla Corte di Cassazione il 5 febbraio 2018.

Il ricorso del lavoratore dipendente

La vicenda riguarda un lavoratore dipendente che dopo essere stato assunto con un contratto a termine, aveva deciso di impugnarlo in quanto la copia consegnatagli era stata sottoscritta solo dal datore di lavoro.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto il ricorso proposto dal lavoratore dipendente ritenendo valido il contratto dal momento che i contenuti dello stesso erano stati pienamente accettati dal lavoratore ricorrente che aveva partecipato ad una riunione preliminare, durante la quale venivano illustrati termini e condizioni del rapporto a termine.

La Corte d’Appello ha ritenuto inoltre che il contratto doveva essere considerato valido anche in virtù del fatto che il lavoratore in questione aveva accettato tacitamente i termini, indicati con lo svolgimento dell’attività lavorativa a partire dall’immediato giorno successivo all’incontro.

Dopo la decisione del Tribunale di primo grado e della Corte d’Appello il lavoratore ha deciso di ricorrere in Cassazione reclamando l’illegittimità del contratto.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2774 del 5 febbraio 2018 ha chiarito che il principio generale per la legittimità del contratto a tempo determinato è che il rispetto della forma scritta, prevista ad substantiam, della clausola appositiva del termine presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in un momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

La Suprema Corte stabilisce dunque che:

non è sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.”

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare l’ordinanza n. 2774 della Corte di Cassazione allegata di seguito.

Ordinanza n. 2774 pubblicata dalla Corte di Cassazione il 5 febbraio 2018
Ecco l’ordinanza della Corte di Cassazione in cui viene stabilito che un contratto a tempo determinato è illegittimo se non è firmato da entrambe le parti

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