Congedo parentale a ore, limiti e quanto spetta in busta paga

Simone Micocci

10 Giugno 2025 - 14:00

Il congedo parentale può essere frazionato a ore. Ecco quando se ne può fruire, per quante ore ogni giorno e come cambia la retribuzione.

Congedo parentale a ore, limiti e quanto spetta in busta paga

Il congedo parentale può essere fruito anche ad ore, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Saper comprendere come funziona il congedo parentale a ore è molto importante vista l’utilità di questo strumento nel bilanciare gli impegni professionali e familiari. Una possibilità che viene riconosciuta dal 2012 grazie alla manovra di bilancio di quell’anno, con la quale è stata resa maggiormente flessibile la fruizione del congedo parentale dando la possibilità di fruirne anche ad ore.

In questo modo, ai lavoratori viene permesso di astenersi dal lavoro per prendersi cura dei figli fino a 12 anni ma solo per il tempo strettamente necessario. Se quindi non c’è bisogno di prendere un’intera giornata di permesso, si può frazionare a ore il congedo parentale con un duplice vantaggio: da una parte si conservano i giorni per quando ce n’è davvero bisogno e dall’altra si evita che lo stipendio subisca troppo le conseguenze del taglio previsto dalla misura. Ricordiamo, infatti, che nel periodo in cui si gode del congedo parentale spetta una retribuzione parziale, generalmente del 30% mentre in alcuni casi è maggiorata all’80% come stabilito dalle ultime tre manovre finanziarie.

Ecco perché se c’è la possibilità di godere solo parzialmente del congedo parentale è importante coglierla.

Tuttavia, è importante sapere che esistono dei limiti di ore richiedibili giornalmente, il cui superamento può comportare la considerazione del congedo come fruito per l’intera giornata lavorativa. Nel dettaglio, la disciplina dettagliata su quante ore di congedo parentale si possono prendere ogni giorno è stabilita dalla contrattazione collettiva (Ccnl) di riferimento. E ancora, che la richiesta deve essere motivata dalla necessità di prendersi cura del figlio, pena sanzioni disciplinari che possono arrivare al licenziamento.

A tal proposito, in questa guida approfondiremo le modalità di fruizione del congedo parentale a ore, utilizzando come riferimenti normativi principali includono il messaggio Inps n. 6703/2015 e la circolare n. 152 dello stesso anno, che chiariscono anche la compatibilità con altri permessi, oltre alle recenti circolari Inps che hanno aggiornato le informazioni in seguito all’introduzione delle nuove percentuali di indennità.

Chi può farne richiesta

Possono usufruire di questa sorta di permessi a ore tutti coloro che hanno diritto al congedo parentale. Questo spetta ai genitori naturali, adottivi o affidatari che hanno un rapporto di lavoro dipendente, fino al compimento del 12° anno di età del figlio. Il diritto al congedo parentale a ore, quindi, si acquisisce già nel momento della nascita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

La durata complessiva del congedo parentale è stata recentemente modificata dal Dlgs con il quale è stata recepita la direttiva Ue 1158 del 2019, con la quale sono state rafforzate le tutele per quei lavoratori che hanno necessità di conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli dedicati alla famiglia.

Per effetto delle ultime modifiche, il congedo parentale non può superare il limite di 11 mesi quando fruito dal genitore solo. Resta di 10 mesi complessivi, invece, quando a fruirne sono sia il padre che la madre, i quali a loro volta non devono superare il limite di 9 mesi. Ovviamente, in tale computo sono compresi sia i mesi che i giorni e le ore di permesso.

È bene specificare che - a differenza dei permessi per allattamento - il congedo parentale può essere fruito anche contemporaneamente dai genitori.

Ore di permesso

Vi abbiamo appena accennato ai permessi per allattamento; questi non vanno confusi con il congedo parentale a ore poiché si tratta di due strumenti differenti.

Questi permessi - come potete approfondire nella guida a loro dedicata - sono riconosciuti solamente per il 1° anno di età del figlio, per 1 o 2 ore al giorno a seconda dell’orario d’impiego.

Per quanto riguarda il congedo parentale a ore, invece, la regola generale stabilisce che non si possono superare i 10 mesi complessivi, 11 nel caso dei nuclei familiari monoparentali.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare riferimento al proprio Ccnl. Infatti la legge di stabilità del 2013 che ha introdotto la fruizione oraria del congedo parentale ha rinviato la disciplina di questi temi alla contrattazione collettiva.

Qualora nel contratto collettivo non ci siano indicazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale a ore si applica la regola generale, secondo la quale la durata del permesso deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Ad esempio, chi lavora per 8 ore al giorno può richiedere il congedo parentale per un massimo di 4 ore. Se quindi ha bisogno di assentarsi per 5 ore dovrà richiedere un’intera giornata di permesso.

Quanto spetta

Nelle ore - o nei giorni - in cui si usufruisce del congedo parentale ai dipendenti viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, ma entro certi limiti.

Nel dettaglio, le ultime modifiche normative hanno incrementato, da 6 a 9, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione media percepita, mantenendo però i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori.

Ne risulta che, come generale articolazione della fruizione di tali permessi, sono previsti:

  • 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);
  • 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Come anticipato, però, tanto la legge di Bilancio 2023 quanto quelle del 2024 e 2025 hanno introdotto una maggiorazione del congedo parentale che vale anche quando è fruito a ore.

Nel dettaglio:

  • Figli nati prima del 1° gennaio 2023: spetta solo 1 mese indennizzato all’80% se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022. Spettano poi altri 8 mesi indennizzati al 30% di cui massimo 6 per genitore;
  • Figli nati nel 2023: spettano due mesi indennizzati all’80%, se almeno un genitore ha concluso il congedo dopo il 31 dicembre 2023. Spettano poi altri 7 mesi indennizzati al 30% di cui massimo 6 per genitore;
  • Figli nati nel 2024: spettano tre mesi all’80% solo se il congedo di maternità o paternità termina dopo il 31 dicembre 2024. Spettano poi altri 6 mesi indennizzati al 30% di cui massimo 5 per genitore.
  • Figli nati dal 1° gennaio 2025: spettano automaticamente tre mesi all’80%, senza condizione sulla data di conclusione del congedo di maternità o paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Come sopra, spettano altri 6 mesi indennizzati al 30% di cui massimo 5 per genitore.

Queste percentuali maggiorate si applicano tanto per il congedo fruito a giorni che a ore. Non cambiano però i limiti entro cui il congedo può essere retribuito: 6 mesi massimo per genitore, 9 complessivamente. Inoltre, la maggiorazione spetta solo quando il congedo viene goduto entro i 6 anni di età del figlio.

Come fare la richiesta

Per richiedere la fruizione oraria del congedo parentale è disponibile l’apposita procedura telematica sul suo sito web. Chi non vuole utilizzare la modalità telematica può farne richiesta contattando il numero verde 803 164 (a pagamento lo 06 1664164 per chi chiama da cellulare) oppure attraverso i servizi telematici dei singoli patronati.

È importante sottolineare che la domanda va inviata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto: in caso contrario l’indennità verrà comunque riconosciuta (anticipata in busta paga dal datore di lavoro) solo per i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.

Nella domanda il genitore deve dichiarare se intende usufruire del congedo parentale a ore applicando quanto eventualmente indicato nel Ccnl di riferimento oppure in base al criterio generale (le ore di permesso devono essere pari alla metà della giornata lavorativa), e in quali giornate intende ricorrere al permesso.

Sempre nella domanda va indicato se si intende godere dell’indennità al 30% oppure di quella maggiorata.

Compatibilità tra congedo parentale ad ore e altri permessi

È nel messaggio n. 6704/2015 che invece l’Inps fa chiarezza su quali sono i permessi compatibili con il congedo parentale a ore.

Messaggio n. 6704 del 2015
Clicca qui per scaricare il messaggio Inps in materia di compatibilità tra congedo parentale e altri permessi.

Ebbene, tra questi non figura certamente il riposo per allattamento, alternativo al congedo parentale orario: a seconda della convenienza, quindi, il lavoratore deve scegliere se nella stessa giornata richiedere l’uno o l’altro strumento.

Il congedo ad ore non è cumulabile neppure con i 3 giorni di permesso riconosciuti ai genitori di figli disabili minori di 3 anni che hanno rinunciato al prolungamento del congedo parentale.

Ai genitori, inoltre, non viene data la possibilità di beneficiare nella stessa giornata di due congedi parentali ad ore per figli diversi.

C’è invece compatibilità tra congedo parentale ad ore e permessi 104 (quindi per il lavoratore che assiste un disabile); nella stessa giornata, quindi, si possono richiedere una o più ore di permesso per congedo parentale e beneficiare nel contempo dell’una o due ore di permesso (in base all’orario di lavoro) riconosciute dalla 104.

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