Maxi deduzione fiscale fino al 180% per investimenti in beni strumentali 4.0: chi può accedere, quali beni sono ammessi, come si calcola il risparmio e cosa fare.
Con la Legge di Bilancio 2026 l’iperammortamento torna a essere lo strumento cardine della politica industriale italiana.
Dopo anni dominati dal credito d’imposta, prima con la Transizione 4.0 e poi con Transizione 5.0, il legislatore ha scelto di cambiare radicalmente approccio: niente più rimborsi da attendere e compensare in F24, ma una riduzione diretta della base imponibile per chi investe in tecnologia e automazione. Il perimetro è ampio, le aliquote sono generose, ma la procedura richiede preparazione.
Ecco tutto quello che un’impresa deve sapere per accedere al beneficio senza errori.
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Cos’è l’iperammortamento 2026 e cosa cambia
L’iperammortamento 2026 è una maxi deduzione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi che torna nell’ordinamento italiano dopo un’assenza di quasi sette anni. Introdotto con la Legge n. 199/2025, articolo 1, commi 427-436, consente alle imprese di portare in deduzione dal reddito imponibile un importo superiore al costo effettivo sostenuto per l’acquisto di macchinari, robot, software e impianti per l’autoproduzione di energia.
Il nome “iperammortamento”, già noto alle imprese per la sua versione in vigore dal 2017 al 2019, riflette esattamente questo meccanismo: ammortizzare fiscalmente più di quanto si è speso.
Sul piano tecnico, si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF e IRAP: l’impresa non incassa un credito da compensare in F24, ma riduce il reddito imponibile dichiarando quote di ammortamento calcolate su un valore superiore al costo d’acquisto effettivo. Il vantaggio fiscale si produce quindi in modo graduale, distribuendosi sull’intero periodo di vita utile del bene, rendendolo particolarmente conveniente per le imprese con redditi imponibili stabili e continuativi.
Un elemento da tenere presente riguarda il calcolo degli acconti d’imposta per il periodo in corso al 31 dicembre 2026: la norma impone di calcolare l’imposta del periodo precedente come se l’iperammortamento non fosse in vigore, spostando di fatto il beneficio effettivo al momento del saldo.
Un’altra differenza rilevante rispetto al passato riguarda il software 4.0: nel 2025 il credito d’imposta per i soli beni immateriali era stato sospeso, mentre con il nuovo iperammortamento i software, le piattaforme e i modelli digitali funzionali alla trasformazione tecnologica tornano a essere agevolabili, elencati nell’Allegato V della Legge di Bilancio 2026.
Chi può accedere: soggetti ammessi ed esclusi
L’agevolazione è riservata a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali), dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato, ordinario o semplificato. Il beneficio si applica agli investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.
L’accesso è subordinato al rispetto di due condizioni di carattere generale: la conformità alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono esplicitamente escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Da segnalare che le imprese agricole seguono un percorso separato: per questa categoria la Legge di Bilancio 2026 ha previsto un credito d’imposta ad hoc, non l’iperammortamento.
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Quali sono i beni agevolabili
L’iperammortamento 2026 copre tre categorie distinte di investimenti:
- Beni materiali strumentali nuovi compresi nell’Allegato IV della Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano in questa categoria robot collaborativi, macchine a controllo numerico, sistemi di logistica automatizzata, stampanti 3D industriali, sensori IoT e altri macchinari tecnologicamente avanzati secondo il paradigma Industria 4.0. L’elenco è stato aggiornato rispetto al precedente Allegato A della Legge n. 232/2016 per tenere conto delle più recenti evoluzioni tecnologiche.
- Beni immateriali strumentali nuovi compresi nell’Allegato V: software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, anch’essi soggetti al requisito di interconnessione.
- Beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, trattati nella sezione seguente con le relative specificità.
Il tetto massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Rimane un punto interpretativo ancora aperto: la norma non chiarisce con certezza se il limite sia da intendersi come annuale o come complessivo sull’intero triennio 2026-2028 e si attende un chiarimento ministeriale.
Come si calcola la deduzione
La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto segue una struttura a scaglioni decrescenti:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
Esempio pratico
Per capire concretamente la portata del beneficio, si consideri un’impresa che nel 2026 acquisti un macchinario da 500.000 euro con un’aliquota di ammortamento fiscale del 20%. La deduzione civilistica ammonta a 500.000 euro nell’arco della vita utile del bene. Grazie all’iperammortamento al 180%, la base fiscalmente deducibile sale a 1.400.000 euro: 500.000 di ammortamento contabile più 900.000 euro di variazioni in diminuzione extra-contabili in dichiarazione dei redditi. La riduzione effettiva del carico fiscale dipende dall’aliquota IRES o IRPEF applicabile, ma l’ordine di grandezza del risparmio è significativo.
La base di calcolo va assunta al netto di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese: se un bene da 500.000 euro beneficia di un contributo a fondo perduto di 100.000 euro, la maggiorazione si applica sui restanti 400.000 euro. È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Transizione 4.0 per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026.
Cumulabilità con altri incentivi
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo e non determini il superamento del costo sostenuto.
Tra le combinazioni più rilevanti, le imprese del Mezzogiorno possono affiancare al beneficio il credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali, mentre la Nuova Sabatini rimane compatibile, coprendo una quota degli interessi sul finanziamento bancario utilizzato per acquisire i beni agevolati.
Il vincolo “Made in UE” e il decreto attuativo
Questo è oggi il nodo più critico per la piena operatività della misura. La Legge di Bilancio 2026 nella sua formulazione vigente subordina l’accesso all’iperammortamento a una condizione di origine territoriale: i beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Questa clausola, introdotta nella fase finale dell’iter parlamentare della Manovra, ha generato immediate reazioni da parte dell’industria. In diversi comparti produttivi tra cui macchine per costruzioni e movimento terra, lavorazione di materiali inerti, agricoltura avanzata e logistica, l’offerta europea non è in grado di soddisfare la domanda di macchinari tecnologicamente all’avanguardia e molte delle soluzioni più performanti provengono da mercati extra-UE come Giappone, Corea del Sud o Stati Uniti.
Il vincolo ha di fatto bloccato l’iter del decreto attuativo. Il MIMIT aveva trasmesso al MEF la bozza del provvedimento già il 5 gennaio 2026, ma il testo è rimasto in sospeso. Il 5 febbraio 2026 il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato l’intenzione del governo di eliminare integralmente il vincolo Made in UE/SEE, aprendo l’incentivo anche ai beni tecnologicamente avanzati di provenienza extra-europea.
La modifica, stimata in circa 1,3 miliardi di euro di costo aggiuntivo, richiede però un intervento sulla norma primaria e si attende un apposito veicolo legislativo, indicato come decreto Omnibus 2026.
Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale modifica, il vincolo di origine UE/SEE continua formalmente ad applicarsi.
Come ottenere l’iperammortamento 2026
L’incertezza normativa sul decreto attuativo non esime le imprese dall’agire in anticipo. Chi si organizza oggi sarà in grado di trasmettere la comunicazione preventiva al GSE nel giro di poche ore dall’apertura della piattaforma. Chi aspetta rischia di trovarsi a dover raccogliere documentazione complessa in tempi stretti. Ecco i passi da seguire:
1. Verificare i requisiti prima di tutto
Prima di pianificare qualsiasi investimento, l’impresa deve accertare tre condizioni preliminari: essere in regola con i versamenti previdenziali e assistenziali (DURCregolare), rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste dalla legge (procedure concorsuali, sanzioni interdittive D.Lgs. 231/2001). In assenza anche di uno solo di questi requisiti, l’accesso è precluso.
2. Mappare gli investimenti e classificarli per fascia
Ogni progetto di investimento va classificato in base alla tipologia di bene (materiale 4.0, immateriale, energia rinnovabile) e all’importo, per determinare in quale fascia di maggiorazione ricade e calcolare il beneficio fiscale atteso. Questa analisi è indispensabile anche per decidere se e come suddividere gli investimenti tra più periodi d’imposta, ottimizzando l’utilizzo del tetto di 20 milioni annui.
3. Raccogliere i preventivi e verificare l’origine dei beni
Con il vincolo Made in UE/SEE ancora formalmente in vigore, è essenziale richiedere ai fornitori fin dalla fase di preventivo la dichiarazione di origine dei beni. Per i fornitori italiani ed europei questo è spesso un dato acquisito. Per chi acquista tecnologia da produttori extra-europei, è fondamentale monitorare l’evoluzione normativa e, se necessario, valutare fornitori alternativi in attesa della modifica legislativa annunciata dal governo.
4. Predisporre la documentazione tecnica per la perizia asseverata
La perizia asseverata è il documento cardine della procedura, in quanto attesta che il bene possiede i requisiti tecnici previsti dalla legge (caratteristiche di Industria 4.0, interconnessione al sistema produttivo). Va commissionata a un ingegnere o a un perito industriale iscritto all’albo e deve essere pronta prima della comunicazione di completamento. Iniziare a raccogliere le specifiche tecniche dei beni in fase di acquisto (schede macchina, documentazione del protocollo di comunicazione, architettura di rete) riduce sensibilmente i tempi e i costi di perizia.
5. Gestire correttamente le tre comunicazioni al GSE
La procedura prevede tre passaggi distinti da completare sulla piattaforma del GSE:
- Comunicazione preventiva: da inviare prima dell’avvio dell’investimento, con descrizione del progetto e stima dei costi.
- Comunicazione di conferma: da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva, attestando il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione a titolo di acconto.
- Comunicazione di completamento: da inviare a investimento ultimato, corredata da perizia asseverata, attestazione di origine dei beni e certificazione contabile delle spese sostenute.
Ogni comunicazione deve essere distinta per struttura produttiva: un gruppo industriale con più stabilimenti deve presentare domande separate per ciascuno.
6. Non abbandonare i vecchi incentivi 4.0 in corso
Chi ha prenotato investimenti sotto il credito d’imposta Transizione 4.0 entro il 31 dicembre 2025 deve completarli entro il 30 giugno 2026 per consolidare il beneficio già maturato. Interrompere o rinviare quei progetti per tentare di accedere al nuovo regime dell’iperammortamento è quasi sempre una scelta controproducente: si perde un credito già acquisito in cambio di un beneficio futuro ancora soggetto a incertezze attuative.
7. Archiviare tutto con cura: la documentazione da conservare
Il rischio di un controllo dell’Agenzia delle Entrate è concreto, soprattutto in presenza di variazioni in diminuzione rilevanti in dichiarazione dei redditi. La documentazione minima da conservare per almeno sei anni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui si completa l’ammortamento fiscale del bene comprende: fatture d’acquisto, perizia asseverata, dichiarazione di origine dei beni, comunicazioni al GSE con relativi esiti, certificazione contabile delle spese e prove dell’interconnessione del bene al sistema produttivo aziendale (log di rete, protocolli di comunicazione, screenshot del sistema MES o ERP).
Le informazioni contenute in questa guida riflettono la normativa vigente (Legge n. 199/2025) e le bozze del decreto attuativo disponibili al 4 marzo 2026.
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