LCA 2025: chi la dispone, fasi della procedura, termini per insinuazione e responsabilità di amministratori e creditori. Guida aggiornata al Codice della crisi.
Una cooperativa di servizi entra in crisi: debiti verso i soci, conti bloccati, il Ministero ne dispone la liquidazione coatta amministrativa. In poche settimane tutto cambia, l’attività si ferma, gli amministratori decadono, e i creditori ricevono una comunicazione con un termine, 30 o 90 giorni, per insinuarsi al passivo. È uno scenario meno raro di quanto sembri, nel 2025 le procedure di liquidazione coatta amministrativa (LCA) sono aumentate anche fuori dal settore bancario e assicurativo, coinvolgendo consorzi, cooperative, società vigilate e intermediari minori.
Molti imprenditori scoprono di essere “fuori gioco” non per fallimento, ma per una decisione amministrativa che produce gli stessi effetti, con regole proprie e margini di difesa ridotti.
Liquidazione coatta amministrativa: cos’è e quando si applica
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale speciale, alternativa alla liquidazione giudiziale, che si applica alle imprese vigilate da autorità pubbliche.
“E’ uno strumento di chiusura forzata dell’impresa previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 293-316 D.lgs. n. 14/2019).”
La LCA si caratterizza per la natura pubblicistica, non è il tribunale a disporla, ma l’autorità amministrativa competente, nell’interesse generale del mercato e non solo dei singoli creditori.
Quindi, la LCA serve a gestire in modo controllato le crisi che coinvolgono categorie economiche di rilevanza pubblica:
- per le società cooperative e i loro consorzi, la competenza spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);
- per banche, intermediari finanziari, SIM e SGR, alla Banca d’Italia, ai sensi degli artt. 80 e ss. del Testo Unico Bancario;
- per imprese assicurative, all’IVASS, in base all’art. 245 del Codice delle Assicurazioni Private.
In pratica, lo Stato sostituisce gli organi sociali con un commissario liquidatore, che prende in mano l’impresa per tutelare i creditori e preservare la stabilità del sistema.
Le regole: Codice della crisi e leggi settoriali
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce la struttura e gli organi della procedura.
Per il settore bancario, la disciplina è contenuta negli artt. 80 e ss. del Testo Unico Bancario, che regolano la liquidazione coatta di banche, intermediari e società di gestione. In questi casi il provvedimento è adottato dalla Banca d’Italia, che vigila sull’intero processo.
Per le imprese assicurative, l’assetto è dettato dall’art. 245 del Codice delle assicurazioni private che attribuisce all’IVASS la competenza esclusiva a proporre e gestire la liquidazione coatta. Anche qui la ratio è identica: evitare che un dissesto comprometta la tutela degli assicurati e il funzionamento del mercato.
Nel settore cooperativo, la disciplina è stata recentemente aggiornata dalle Direttive MIMIT 2025, che hanno ridefinito i criteri di nomina dei commissari, la composizione dei comitati di sorveglianza, la gestione dei conflitti di interesse e la rendicontazione delle operazioni di realizzo. È una delle novità più attuali, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto standard uniformi per migliorare la trasparenza, la tracciabilità dei flussi e la tutela dei soci cooperatori, recependo le raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Procedura passo-passo: dall’apertura allo stato passivo, fino al riparto
La liquidazione coatta amministrativa prevede una sequenza di atti e fasi:
“Decreto di apertura - nomina del commissario - accertamento del passivo - liquidazione dell’attivo - chiusura e cancellazione della società.”
Decreto di apertura e nomina del commissario
Tutto inizia con il decreto dell’autorità competente che accerta la situazione di insolvenza o di grave irregolarità gestionale. Può essere emanato dal MIMIT, dalla Banca d’Italia o dall’IVASS, a seconda della tipologia di impresa. Il decreto dispone lo scioglimento dell’ente, la cessazione degli organi amministrativi e la nomina del commissario liquidatore e del comitato di vigilanza. La pubblicità dell’atto, tramite Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese, segna il momento in cui la procedura è opponibile ai terzi e blocca le azioni individuali dei creditori.
Accertamento del passivo
Entro 30-90 giorni dal decreto di apertura, il commissario invita i creditori a presentare la domanda di ammissione al passivo, indicando modalità e termini nel provvedimento pubblicato. La domanda, corredata da titoli e documenti, può essere inviata via PEC o tramite il portale telematico indicato nel decreto. Dopo l’esame delle istanze, il commissario redige lo stato passivo, che, una volta approvato dall’autorità di vigilanza, diventa definitivo e vincolante per la fase di riparto.
Liquidazione dell’attivo e riparto
Segue la liquidazione dell’attivo, con la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Le alienazioni avvengono mediante procedure competitive o cessioni in blocco, sempre autorizzate dall’autorità di vigilanza.
Il riparto avviene secondo l’ordine di prelazione previsto dal Codice civile, prima i creditori privilegiati, poi i chirografari e infine i soci.
Durante questa fase, il commissario può proporre transazioni o compensazioni, previa autorizzazione del MIMIT o dell’organo di vigilanza di riferimento. Il procedimento si chiude con la cancellazione dell’impresa dal Registro e la presentazione del conto finale di liquidazione.
La casistica recente mostra come la logica pubblicistica della procedura si declini in modo diverso a seconda del settore. Nel caso di una SIM con deficit patrimoniale, la Banca d’Italia può intervenire per tutelare i depositanti e attivare il sistema di garanzia, come previsto dal TUB. Diverso ancora il caso di una compagnia assicurativa: la revoca dell’autorizzazione da parte dell’IVASS comporta l’avvio immediato della liquidazione coatta con nomina di uno o più commissari e controllo ministeriale sulla cessione dei portafogli.
Termini, tempi, costi: cosa aspettarsi
Il primo passaggio riguarda i creditori. Dopo la pubblicazione del decreto di apertura in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, il commissario liquidatore comunica l’avvio della procedura e invita a presentare le domande di ammissione al passivo.
La finestra temporale per l’insinuazione varia a seconda del settore, ma la prassi consolidata è di 30 – 90 giorni dalla pubblicazione. Entro questo termine i creditori devono depositare la domanda, allegando titoli, contratti o fatture che comprovino il credito.
“Chi non presenta la domanda nei termini perde il diritto a partecipare al riparto, salvo che dimostri un impedimento non imputabile o la mancata ricezione delle comunicazioni.”
Tempi
La durata media di una LCA si colloca tra 2 e 6 anni, secondo i dati camerali e le esperienze maturate nei settori cooperativo e finanziario. I tempi dipendono da tre variabili, la complessità dell’attivo da liquidare, il numero dei creditori e il contenzioso che può nascere in sede di verifica del passivo. Le procedure più snelle (cooperative con pochi beni o conti correnti residui) si chiudono in meno di due anni; quelle che coinvolgono società vigilate o patrimoni immobiliari richiedono tempi più lunghi, anche per le autorizzazioni ministeriali necessarie alla vendita dei beni.
Costi
Sul fronte dei costi, non esiste un importo fisso, ma alcune voci ricorrenti si ripetono in ogni settore. Le spese di pubblicazione in Gazzetta e nel Registro, i compensi del commissario liquidatore e gli eventuali oneri per perizie e consulenze sono le principali componenti. Nelle procedure cooperative, il compenso del commissario è stabilito e liquidato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa relazione finale e approvazione dei rendiconti, in conformità alle istruzioni emanate nel 2025.
Le somme sono prelevate dall’attivo, prima del riparto tra i creditori, e devono essere documentate analiticamente. Le procedure più complesse, come quelle relative a banche o intermediari, comportano anche costi indiretti legati alla conservazione dei dati contabili, alla gestione dei rapporti contrattuali e alla rendicontazione verso la Banca d’Italia o l’IVASS.
Effetti per creditori, soci e amministratori
L’apertura della LCA sospende tutte le azioni esecutive e cautelari individuali, concentrando la tutela dei creditori in via amministrativa.
“Per creditori, soci e amministratori cambia tutto, l’impresa cessa di esistere come soggetto operativo, le iniziative individuali si arrestano e la gestione passa nelle mani del commissario liquidatore.”
Per i creditori
Devono insinuarsi al passivo entro i limiti stabiliti nel decreto (30 - 90 giorni). Le domande tardive possono essere accolte solo se il ritardo è giustificato. Il pagamento segue la graduazione dei crediti stabilita nel decreto di riparto.
Peraltro, l’art. 298 CCII prevede che:
“Se emerge successivamente un vero e proprio stato d’insolvenza, può essere disposto un accertamento giudiziale che non sostituisce, ma integra la liquidazione amministrativa, a garanzia dei creditori e della certezza giuridica.”
Per i soci
Perdono la disponibilità del capitale e, solo dopo il soddisfacimento integrale dei creditori, possono ottenere un eventuale residuo. Con la cancellazione finale la società si estingue definitivamente.
Per gli amministratori
Restano responsabili civilmente e penalmente per le violazioni anteriori all’apertura della procedura. La nomina del commissario comporta la decadenza automatica dalle cariche e, nei settori vigilati, può influire sull’idoneità a ricoprire nuovi incarichi.
“La chiusura della procedura ha anche effetti reputazionali e regolatori, specie per banche, assicurazioni e cooperative.”
Accertamento giudiziale successivo: quando serve e cosa comporta
L’autorità giudiziaria può accertare lo stato d’insolvenza anche dopo l’apertura della LCA, su richiesta dell’autorità amministrativa o del commissario liquidatore.
Tale accertamento non incide sulla validità della procedura, ma consente di promuovere azioni di responsabilità o revocatorie dinanzi al tribunale, in funzione di tutela dei creditori. È uno strumento complementare che rafforza la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni liquidatorie.
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