Il DdL di bilancio 2026 conferma il credito d’imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028
Il DdL di bilancio 2026 contiene la proroga del credito d’imposta riservato alle imprese che investono nella c.d. Zes Unica.
Si tratta di una proroga che copre il triennio 2026-2028.
Dunque, il Governo cerca di dare una maggiore certezza ossia stabilità a quelle agevolazioni che premiano gli investimenti in beni strumentali effettuati dalle imprese. In tal senso va anche il «nuovo» super e iper-ammortamento", la proroga della nuova Sabatini con nuove risorse, ecc.
Detto ciò, vediamo come funziona la proroga per gli investimenti che saranno effettuati nel triennio 2026-2028. Precisiamo fin da subito che la norma conferma gli obblighi comunicativi ossia la necessaria presentazione della comunicazione preventiva nonché di quella c.d. integrativa.
Al contrario di quanto previsto per gli investimenti 2024, per gli investimenti effettuati nel 2025 o successivamente fino a tutto il 2028, nella comunicazione integrativa non sarà possibile indicare ulteriori spese rispetto a quelle indicate nella comunicazione preventiva. Vediamo come funziona la proroga prevista nella Legge di bilancio 2026.
Il Bonus Zes Unica
Il Bonus Zes Unica è regolato dall’art.16 del DL 124/2023.
Decreto quest’ultimo che oltre al credito d’imposta istituì in primis, a far data dal 1° gennaio 2024, la c.d. ZES Unica ossia: che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Detto ciò:
per gli anni 2024 e 2025, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità’ regionale 2022-2027, e’ concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (..).
Nei fatti sono agevolati gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio della Zes Unica.
Anche terreni e fabbricati godono del credito d’imposta Zes Unica.
Bonus Zes Unica. Proroga nella Legge di bilancio 2026
L’art.96 del DdL di bilancio 2026 che dovrà essere approvato in via definitiva entro il 31-12, conferma il bonus Zes Unica anche per gli anni: 2026, 2027 e 2028.
A tal fine, vengono messe a disposizione le seguenti risorse
- 2.300 milioni di euro per l’anno 2026,
- 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e di
- 750 milioni di euro per l’anno 2028.
Oltre alla proroga, vengono confermati tutti gli obblighi comunicati in essere per il 2024 e il 2025.
Confermata la doppia comunicazione: preventiva e integrativa
In base a quanto detto fin qui, le imprese che vorranno sfruttare il credito d’imposta dovranno presentare apposite comunicazioni all’Agenzia delle entrate.
Nello specifico, le comunicazioni preventive avranno le seguenti scadenze e dovranno contenere:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2028.
Le stesse imprese, pena la perdita del credito d’imposta, saranno tenute poi a inviare la comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
La comunicazione integrativa dovrà essere inviata:
- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 (investimenti 2026),
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 (investimenti 2027) e
- dal 18 novembre 2028 al 2 dicembre 2028 (investimenti 2028).
Nella comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa dovranno essere indicati: l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal D.M. 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.
Nella comunicazione integrativa non potrà essere indicato un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella comunicazione preventiva.
Per l’invio della “comunicazione preventiva” e della comunicazione integrativa dovranno essere utilizzati gli appositi modelli che saranno approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Confermata la soglia minima dell’investimento per ottenere il bonus
La Manovra non interviene sull’importo minimo dell’investimento ammesso all’agevolazione.
Dunque, ogni progetto di investimento deve avere un importo minimo ammissibile di € 200.000 e può arrivare fino a € 100 milioni di euro.
È altresì confermato che Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA