Certificazione Unica 2021, novità dall’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza

Anna Maria D’Andrea

25 Marzo 2021 - 16:21

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Certificazione Unica 2021, a pochi giorni dalla scadenza, prorogata al 31 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni. Le novità contenute nelle FAQ dedicate al modello CU sono relative in particolare ai lavoratori percettori della cassa integrazione e destinatari della clausola di salvaguardia per il bonus Irpef.

Certificazione Unica 2021, novità dall’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza

Certificazione Unica 2021, novità dall’Agenzia delle Entrate: nelle FAQ dedicate alla compilazione del modello CU sono contenute nuove istruzioni relative ai lavoratori percettori della cassa integrazione.

Nello specifico, le indicazioni operative riguardano le modalità di compilazione delle caselle della Certificazione Unica 2021 dedicate alla clausola di salvaguardia.

Si ricorda infatti che il decreto Rilancio, per evitare effetti negativi a danno dei lavoratori, ha previsto che i lavoratori incapienti a causa della percezione degli ammortizzatori sociali conservano il diritto a beneficiare del bonus Irpef e del trattamento integrativo.

Una norma che ha portato all’introduzione nel modello CU 2021 delle caselle 478, 479 e 480. Ed è sulle modalità di compilazione che si soffermano le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Certificazione Unica 2021, novità dall’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza

La casella 478 della Certificazione Unica 2021 non deve essere compilata obbligatoriamente anche in caso di mancata “attivazione” della clausola di salvaguardia, così come le caselle 479 e 480. È questa la novità più rilevante che si rinviene nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta, aggiornata il 25 marzo 2021, aggiusta il tiro rispetto alla precedente interpretazione fornita dalle Entrate, che stabiliva l’obbligo di compilazione in ogni caso, anche per i lavoratori non interessati dai benefici della clausola di salvaguardia perché titolari di un reddito contrattuale superiore ai limiti per l’erogazione del bonus Irpef e del trattamento integrativo.

Tale indicazione, fornita alla luce della rilevanza dei dati indicati ai fini del calcolo Irpef, non è riportata nelle istruzioni ufficiali per la compilazione della Certificazione Unica 2021 e avrebbe comportato l’obbligo di rimetter mano e correggere i modelli CU già trasmessi. Una circostanza che, dopo le contestazioni di addetti ai lavori e stampa specializzata, ha portato le Entrate a “cambiare idea”.

Nelle nuove istruzioni operative contenute nelle FAQ, si legge che:

“Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto.”

Non più quindi un obbligo assoluto, come precedentemente riportato. La compilazione resta preferibile, al fine di consentire la corretta riliquidazione di quanto già operato dal sostituto d’imposta.

Certificazione Unica 2021, compilazione casella 478, 479 e 480: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Sempre in merito alla compilazione della Certificazione Unica 2021 per i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali Covid, l’Agenzia delle Entrate specifica che la casella 479 (reddito percepito) della sezione dedicata alla clausola di salvaguardia, deve essere compilata dal datore di lavoro anche in caso di pagamento da parte dell’INPS.

In questo caso il datore di lavoro deve riportare esclusivamente il reddito da lui erogato.

Nelle FAQ si legge inoltre che la somma indicata nella casella 479 dovrà essere, tendenzialmente, inferiore rispetto a quanto riportato nella casella 480 (reddito contrattuale). La prima è infatti relativa alla somma effettivamente erogata; la seconda, invece, si riferisce al reddito che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di ammortizzatori sociali Covid.

Per quanto riguarda la casella 480 relativa al reddito contrattuale, l’importo da indicare è la somma teorica che sarebbe spettata al dipendente in assenza di ammortizzatori COVID. Alla retribuzione contrattuale non deve essere sommato quanto erogato dagli Enti di previdenza.

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