Cassa integrazione: quando fare domanda? Chiarimenti INPS sulle scadenze

Teresa Maddonni

12/11/2020

23/03/2021 - 16:15

condividi

Cassa integrazione: vediamo quando fare domanda secondo i primi chiarimenti INPS con il messaggio dell’11 novembre sulle scadenze del decreto Ristori bis. Seguirà una circolare.

Cassa integrazione: quando fare domanda? Chiarimenti INPS sulle scadenze

Cassa integrazione: quando fare domanda? Sulla questione arrivano finalmente dei chiarimenti da INPS con il messaggio n° 4222 dell’11 novembre dopo la confusione su date e scadenze creata dal decreto Ristori e dalle successive modifiche del decreto Ristori bis.

Ora INPS con il suo messaggio vuole chiarire i termini decadenziali modificati dalle recenti disposizioni per evitare evidentemente fraintendimenti.

Ricordiamo che il decreto Ristori ha introdotto 6 settimane di cassa integrazione dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021, mentre il decreto Ristori bis ha ridefinito alcune scadenze ampliando anche la platea dei lavoratori coinvolti sebbene anche su questo punto il legislatore sembra sia stato impreciso, almeno leggendo il testo in Gazzetta Ufficiale, la precedente bozza, e la relazione tecnica che accompagna il decreto.

Vediamo nel dettaglio quali sono le scadenze per la cassa integrazione con i chiarimenti del messaggio INPS e quando fare domanda.

Cassa integrazione: chiarimenti INPS sulle scadenze

Cassa integrazione: da INPS arrivano chiarimenti con il messaggio dell’11 novembre sulle scadenze per la domanda e difatti l’oggetto della comunicazione dell’Istituto è proprio il “Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

INPS spiega come il decreto n.149 del 9 novembre entrato in vigore il giorno stesso, il cosiddetto decreto Ristori bis, contenga misure che riguardano la cassa integrazione che integrano e modificano quanto disciplinato dal decreto n.137/2020 del 28 ottobre, decreto Ristori.

INPS annuncia una circolare successiva chiarificatrice sulle nuove disposizioni normative, ma intanto, avvicinandosi la prima scadenza prevista dal decreto Ristori bis per la cassa integrazione, evidenzia la questione del differimento dei termini decadenziali per l’invio delle domande o dei dati, da parte del datore di lavoro, per il pagamento o il saldo del trattamento.

INPS specifica che l’articolo 12 comma 1 del decreto Ristori bis in materia di cassa integrazione, abrogando il comma 7 dell’articolo 12 del decreto Ristori, differisce e quindi fissa al 15 novembre la scadenza per le domande di CIG per emergenza Covid (di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni) come anche per la trasmissione dei dati per il pagamento o il saldo. La data del 15 novembre si sostituisce a i termini che nella disciplina ordinaria si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Specifica INPS:

“In relazione a quanto precede, le Strutture territoriali provvederanno a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.”

INPS ricorda, come abbiamo già ampiamente illustrato in altre occasioni, che l’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 ha già rimandato al 31 ottobre scorso le scadenze delle domande di cassa integrazione o della trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati, che inizialmente si collocavano tra luglio e agosto secondo i commi 9 e 10 del decreto Agosto.

Messaggio numero 4222 del 11-11-2020.pdf
Cassa integrazione: chiarimenti INPS sulle scadenze introdotte dal decreto Ristori bis

Cassa integrazione estesa ad alcuni lavoratori, ma è caos sulla data

Altro elemento sulla cassa integrazione che INPS non chiarisce nel messaggio, ma che tuttavia dovrebbe fare ci auguriamo con la prossima circolare annunciata, riguarda l’estensione ad alcuni lavoratori del trattamento con le modifiche del decreto Ristori bis al precedente omonimo, ma con il caos creatosi sulla data e che in questo momento solo la relazione tecnica.

La cassa integrazione di 6 settimane del decreto Ristori va anche, con il Ristori bis, ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, ma l’incertezza è se si tratti del dl Ristori n.137/2020 o del dl Ristori bis n.149/2020, quindi se si tratti di lavoratori in forza alla data del 29 ottobre o del 9 novembre, comunque assunti dopo il 13 luglio.

Il decreto Ristori bis recita all’articolo 12 comma 2:

“I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”

Non è chiaro quindi se si tratti del 9 novembre o del 29 ottobre (data quest’ultima abbastanza esplicita nella bozza). La relazione tecnica che accompagna il decreto Ristori è molto chiara invece sulla data del 29 ottobre:

“La disposizione in esame al comma 2 stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 12 del Dl n. 137/2020 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 137/2020 (decreto Ristori n.d.r).”

Qui la data è quella del 29 ottobre in cui il decreto Ristori è entrato in vigore. Per capire se si tratti dei lavoratori in forza al 9 novembre o 29 ottobre che possono accedere alla cassa integrazione, limitando la confusione tra testo in Gazzetta e relazione tecnica, tocca attendere chiarimenti ulteriori da INPS.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO