Con la Circolare 149 del 2025 l’INPS chiarisce come viene calcolato l’importo della disoccupazione agricola in caso di avverse condizioni meteo.
L’INPS detta le regole per la disoccupazione agricola 2025 in caso di emergenza climatica.
I chiarimenti aiutano a capire come sarà calcolato l’importo erogato nel 2026.
Gli operai del settore agricolo stagionali per il periodo di mancato lavoro non fruiscono della NASpI (Nuova Assicurazione sociale per l’impiego) come gli altri lavoratori, ad esempio del settore metalmeccanico, ma di un’indennità denominata disoccupazione agricola.
L’importo erogato, generalmente nel mese di giugno-luglio dell’anno successivo, dipende dal numero di giornate lavorate: gli importi erogati nel 2026 sono riferiti alle giornate lavorate nel 2025. A breve saranno riaperti i termini per le domande della prossima campagna, ma nel frattempo l’INPS ha fornito chiarimenti per il trattamento per gli operai coinvolti dalla CISOA, Cassa integrazione speciale operai agricoli, corrisposta per avverse condizioni meteorologiche fruita nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025.
Ecco i chiarimenti dell’INPS per la disoccupazione agricola 2025 in caso di emergenza climatica.
Disoccupazione agricola in caso di eventi climatici avversi
La domanda per la disoccupazione agricola riferita al 2025 deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, nel frattempo l’INPS con la Circolare 149 del 3 dicembre chiarisce come saranno calcolati gli importi in caso di CISOA.
Generalmente gli importi corrispondono al 40% della retribuzione media dichiarata dal datore di lavoro per le giornate effettivamente lavorate nell’anno per il quale si chiede la prestazione. A questo importo deve essere detratto il 9% a titolo di contributo straordinario (fino a 150 giornate lavorate), l’Irpef e l’eventuale trattenuta sindacale.
Disoccupazione agricola, come calcolare le giornate in caso di cassa integrazione
L’articolo 10 bis, comma 2, del Decreto legge 92 del 2005 prevede che sia riconosciuta la Cassa Integrazione speciale operai agricoli, a prescindere dal requisito delle 181 giornate previsto dalla disciplina ordinaria, a:
- operai a tempo determinato (OTD);
- operai a tempo indeterminato (OTI).
La Circolare 149 del 2025 precisa che tali periodi possono essere equiparati a periodi lavorativi esclusivamente nei casi di sospensione per l’intera giornata, mentre non si applica alle ipotesi di riduzione oraria, perché in tali casi le giornate risultano già utili ai fini della determinazione della disoccupazione agricola.
Per l’equiparazione al lavoro dei periodi CISOA (eventi climatici) sono destinatari:
- OTI assunti o licenziati nel 2025, purché nel 2025 abbiano svolto almeno 1 giorno di lavoro effettivo;
- OTD, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno 1 giorno di effettivo lavoro.
Resta fermo il requisito delle 102 giornate lavorative nel biennio 2024-2025. Il sussidio è indennizzabile solo se le giornate di lavoro sommate alla CISOA restano sotto il limite delle 182 giornate lavorate nell’arco dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA