Cassa integrazione: attenzione alla data del 31 ottobre. Ecco perché

Teresa Maddonni

30 Ottobre 2020 - 12:02

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Cassa integrazione: quella del 31 ottobre è la scadenza prevista dal decreto n.125 del 7 ottobre 2020 per la domanda e che modifica i termini previsti dal decreto Agosto. La scadenza appare anche nel dl Ristori.

Cassa integrazione: attenzione alla data del 31 ottobre. Ecco perché

Cassa integrazione: attenzione alla data del 31 ottobre. La scadenza, che tanto nuova non è, viene introdotta anche dal recente decreto Ristori in vigore solo da ieri che proroga la cassa integrazione per ulteriori 6 settimane dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021.

Già il decreto legge del 7 ottobre 2020 ha introdotto la scadenza del 31 ottobre, già anticipata da una circolare INPS qualche giorno prima, per la cassa integrazione differendo così i termini del 30 settembre e 31 agosto previsti ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto Agosto convertito nella legge n.126/2020 del 13 ottobre.

Ora il decreto n.137/2020 del 28 ottobre 2020, più comunemente detto Ristori, rilancia la scadenza del 31 ottobre per l’invio delle domande di cassa integrazione o anche per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo della stessa i cui termini originari si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020.

Cassa integrazione: la scadenza del 31 ottobre

Per la cassa integrazione è stata introdotta la scadenza del 31 ottobre modificando il termine del 30 settembre previsto dal decreto Agosto ai commi 9 e 10 dell’articolo 1.

Ora il decreto Ristori rilancia la scadenza del 31 ottobre per le domande di cassa integrazione o la trasmissione dei dati per i pagamenti per i trattamenti per i quali la scadenza dei termini si colloca originariamente tra il 1° settembre e il 10 settembre. Il legislatore, dopo aver differito la data prevista dal decreto Agosto al 31 ottobre, come anticipato anche dalla circolare INPS, e aver confermato nel decreto Ristori il regime decadenziale notoriamente previsto (la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), ribadisce nel medesimo decreto la scadenza per il periodo 1° - 10 settembre.

Il decreto Ristori all’articolo comma 7 cita testualmente:

“7. La scadenza dei termini d’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.”

La scadenza per richiedere le domande di cassa integrazione per le ulteriori 6 settimane del decreto Ristori per i periodi collocati tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 è in sede di prima applicazione la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto quindi il 30 novembre.

Per il pagamento diretto da parte di INPS invece il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari in fase di prima applicazione entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore al trentesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento di concessione.

Cassa integrazione: domande entro domani 31 ottobre

Per ottenere le settimane di cassa integrazione del decreto Agosto, o anche per la trasmissione dei dati a INPS, la scadenza delle domande è stata differita come abbiamo detto a domani 31 ottobre. La scadenza suddetta opera per:

  • i termini decadenziali in scadenza al 31 luglio 2020 (comma 9 articolo 1 decreto Agosto);
  • per i periodi di cassa integrazione che si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 e per i quali la scadenza originaria era il 30 settembre (comma 10 articolo 1 decreto Agosto).

Ora il decreto Ristori introduce anche il periodo 1° settembre- 10 settembre 2020, di cui sopra, creando un po’ di confusione con le precedenti disposizioni.

Forse solo la conversione in legge del decreto del 7 ottobre n.125 e del decreto Ristori potrà chiarire la questione.

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